TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-03-13, n. 201903336

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-03-13, n. 201903336
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201903336
Data del deposito : 13 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2019

N. 03336/2019 REG.PROV.COLL.

N. 11068/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11068 del 2018, proposto da
Comitato Spontaneo “Isola Sacra”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C L e dall’avv. P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del presidente della giunta pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A M, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti

Società Mario Cipriani S.r.l. in persona del l.r.p.t. non costituita in giudizio;

AVVERSO

il silenzio formatosi sulla istanza di accesso agli atti amministrativi ex lege 241 del 1990 e contestuale istanza di definizione del procedimento amministrativo ex artt. 2, 2 bis della legge 241 del 1990 e art. 117 CPA, trasmessa a mezzo pec in data 16/07/2018, avente ad oggetto REALIZZAZIONE DI UNA ARGINATURA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI “ISOLA SACRA” di cui alla Determinazione A05675 del 30/06/2012 ARDIS;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2019 il dott. A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista la memoria, depositata il 22 febbraio 2019, con cui parte ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, ma insiste per le spese, invocando la soccombenza virtuale della Regione;

Ritenuto, quindi, improcedibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto, quanto alle spese processuali, di doverne disporre la compensazione tra le parti costituite, per reciproca soccombenza virtuale, in quanto, a fronte della fondatezza sostanziale della domanda per l’accesso agli atti, parte ricorrente risulta aver chiesto, congiuntamente alla prima domanda, l’accertamento di illegittimità del silenzio inadempimento con riferimento ad una attività materiale, la conclusione dei lavori di realizzazione di una arginatura, per la quale non è utilmente esperibile il rimedio processuale azionato (sulla non ammissibilità dell’azione avverso il silenzio in relazione all’omissione di attività materiali: Consiglio di Stato sez. IV, 07/06/2017, n.2751;
T.A.R. Salerno, sez. II, 31/08/2018, n.1229;
T.A.R. L’Aquila, 05/09/2016, n.498);

Ritenuto, infine, di dover revocare l’ammissione al gratuito patrocinio disposta in via provvisoria dalla Commissione per le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con decreto numero 383 del 2018;
ciò in quanto la normativa civilistica sui comitati prevede che, ai fini del perseguimento degli scopi del comitato, incombe sui promotori l’onere di reperire presso il pubblico i mezzi necessari che costituiscono il fondo del comitato stesso, destinato irrevocabilmente al raggiungimento dello scopo annunciato;

Ne deriva che, nel caso di specie, alla carenza di fondi per il perseguimento dei fini statutari, tra i quali rientra, in quanto attività strumentale, anche la proposizione di azioni giudiziarie, non può supplire lo Stato, mediante ammissione al patrocinio a spese dell’Erario;

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