TAR Salerno, sez. II, sentenza 2018-08-31, n. 201801229
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Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile, argomentando che l'azione per silenzio inadempimento è esperibile solo in presenza di un obbligo di provvedere, non applicabile nel caso di inerzia su un facere materiale. La sentenza chiarisce che l'ordinanza già adottata era autoesecutiva e che l'azione del ricorrente non poteva essere considerata un'istanza per un provvedimento autoritativo, bensì un mero richiamo a un obbligo di esecuzione di atti già stabiliti. Pertanto, il ricorso è stato respinto, senza spese a carico del Comune non costituito.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 31/08/2018
N. 01229/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2018, proposto da
F G, rappresentato e difeso dall'avvocato A E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E D V, in Salerno, via Piave, 1;
contro
Comune di Vietri sul Mare, non costituito in giudizio;
nei confronti
M P, non costituita in giudizio;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sul istanza-diffida del 9 febbraio 2018 a provvedere in materia di agibilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe Giordano Felice agiva avvero il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Vietri sul Mare sulla propria istanza-diffida del 9 febbraio 2018 a provvedere in merito all’agibilità dell’immobile in proprietà di Porcelli Maria, sito in Vietri sul Mare, località Dragonea, alla Via Raccio, n. 7, e censito in catasto al foglio 5, particella 206, sub 4.
2. A supporto dell’azione proposta, denunciava la violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/90, la violazione del giusto procedimento, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà e sviamento.
In punto di fatto, rappresentava, inoltre, che con ordinanza n. 20 del 2 marzo 2009 il Commissario straordinario pro tempore del Comune di Vietri sul Mare aveva così disposto: «… vista la nota del 24.1.2009 a firma del dott. Ing. Sandro Cirino, acclarata agli atti comunali in data 27.1.2009 al prot. n. 1232 reg. gen. in qualità di CTU del Tribunale di Salerno, con la quale comunica [che] … in data 22.1.2009 ha effettuato sopralluogo [presso l’abitazione] della sig.ra P M … condotta dalla sig.ra Vitulano Anna … alla Via Raccio, n. 7, riscontrando sul vano adibito a camera da letto un quadro fessurativo di entità tale da pregiudicarne l’abitabilità;vista la relazione di sopralluogo effettuata in data 5.1.2009 … dalla quale si rileva che effettivamente la volta in muratura della camera da letto posta a sx del vano ingresso è interessata da lesione;… ravvisata la necessità, a tutela dell’incolumità dei cittadini, di imporre i provvedimenti di seguito elencati;diffida P M … in qualità di proprietaria … a non utilizzare la camera da letto posta a sinistra dell’ingresso dell’abitazione sita alla via Raccio, n. 7, distinta nel n.c.e.u. al foglio n. 5, p.lla 206 e ad inibire l’accesso a detto locale a chiunque;ordina alla sig.ra P M …, in qualità di proprietaria, … di provvedere ‘ad horas’, all’eseguire tutti gli interventi, sotto la direzione di un tecnico abilitato, atti alla messa in sicurezza e rendere idonea e agibile la camera da letto, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;ad avvenuta ultimazione degli interventi di cui sopra dovrà essere depositata presso l’ufficio edilizio del Comune idonea perizia tecnica giurata attestante l’avvenuto ripristino delle condizioni di agibilità ed abitabilità del fabbricato interessato …».
3. Siccome, in seguito all’adozione del suindicato provvedimento, la proprietaria dell’immobile de quo nessun intervento risultava aver posto in essere onde ripristinare lo stato di agibilità della costruzione, il ricorrente invocava, con l’istanza-diffida del 9 febbraio 2018, rimasta senza esito, l’intervento dell’autorità comunale al fine di assicurare l’ottemperanza all’ordinanza commissariale n. 20 del 2 marzo 2009 e, quindi, l’agibilità dell’immobile anzidetto, confinante col proprio.
4. A fronte della perdurante inerzia amministrativa in ordine alla menzionata istanza-diffida del 9 febbraio 2018, il Giordano richiedeva, col ricorso in epigrafe, l’accertamento dell’obbligo del Comune di Vietri sul Mare a provvedere in maniera espressa al riguardo, nonché la nomina del commissario ad acta per il caso di sua ulteriore inerzia.
5. L’amministrazione comunale intimata non si costituiva in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 13 giugno 2018, previo avviso ex 73, comma 3, cod. proc. amm., il Collegio tratteneva la causa in decisone.
7. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela inammissibile.
7.1. Giova, innanzitutto, rammentare che il rito del silenzio è esperibile soltanto laddove ci si trovi al cospetto di una disposizione puntuale impositiva di un obbligo di provvedere ovvero laddove quest’ultimo sia inequivocamente ricavabile dal sistema giuridico (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 23 dicembre 2015, n. 5821): pure la giurisprudenza più ‘aperturista’ ravvisa, infatti, l’obbligo di provvedere in parola, se e in quanto, comunque, esso corrisponda ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento, rinvenibile anche al di là di una espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, quindi, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7975;7 giugno 2017, n. 2751).
7.2. Ora, rispetto alla suindicata fenomenologia, ben diversa (ed estranea alla sfera di operatività dell’istituto del silenzio inadempimento) si presenta l’ipotesi in cui il riconoscimento della pretesa del privato prescinda dall’intermediazione provvedimentale e l’invocato esercizio della funzione amministrativa si traduca, quindi, in un mero facere esecutivo di atti autoritativi già adottati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6268;TAR Campania, Napoli, sez. IV, 3 novembre 2010, n. 22318;TAR Liguria, Genova, sez. I, 30 marzo 2016, n. 303).
Se, cioè, l’obbligo di provvedere sussiste per l’amministrazione solo a fronte dell'istanza del privato che implichi l'adozione di un provvedimento autoritativo, l'azione contro il silenzio inadempimento non è esperibile contro qualsivoglia tipologia di omissione amministrativa, restando esclusi dal suo ambito oggettivo di applicazione gli obblighi di eseguire che richiedano, per il loro assolvimento, un'attività materiale, e non provvedimentale (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 27 maggio 2009, n. 2971;Salerno, sez. II, 26 maggio 2011 n. 992;Napoli, sez. II, 16 gennaio 2013, n. 330;sez. III, 8 luglio 2013, n. 3553;TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 21 marzo 2011, n. 2458;sez. III, 2 aprile 2014;n. 3650;TAR Puglia, Lecce, sez. II, 14 novembre 2013, n. 2293).
In questo senso, deve osservarsi che gli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. si riferiscono sempre e comunque all'attività stricto sensu amministrativa, anche se sprovvista di discrezionalità, non riguardando invece fattispecie adempitive collegate a mere attività materiali post-provvedimentali, le quali nulla hanno a che vedere con l'atto vincolato e/o consequenziale. Cosicché il ricorso per silentium va dichiarato inammissibile, allorquando si lamenti un'inerzia estranea a qualsiasi attività autoritativa dell'amministrazione, come, ad es., un omesso facere materiale (cfr. TAR Molise, Campobasso, 21 luglio 2016, n. 309;TAR Abruzzo, L’Aquila, 28 luglio 2016, n. 465;5 settembre 2016, n. 498)
7.3. Posto che, dunque, l’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. non può atteggiarsi a guisa di strumento processuale esperibile per superare qualsivoglia inerzia amministrativa, essa non è da reputarsi in radice proponibile, allorquando, a fronte di una determinazione – quale, appunto, l’ordinanza commissariale n. 20 del 2 marzo 2009 – già assunta in via espressa e favorevole all’interessato, nonché autoesecutiva, attraverso cui l’amministrazione abbia ormai esercitato e consumato il proprio potere, non si richieda al giudice adito di ordinare un’attività provvedimentale – sia pure vincolata e/o consequenziale –, ma gli si richieda di ordinare un facere imprecisato, se non per il fatto di essere volto a far rispettare, o addirittura a reiterare meramente, la determinazione anzidetta, a salvaguardia, peraltro, di una pretesa tutelabile nei confronti di terzi privati nell’appropriata sede giurisdizionale ordinaria.
8. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile.
9. Quanto alle spese di lite, nulla devesi nei confronti del non costituito Comune di Vietri sul Mare.