TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-01-04, n. 202100018

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-01-04, n. 202100018
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100018
Data del deposito : 4 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2021

N. 00018/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00840/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 840 del 2017, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocato L L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via G. La Pira n. 3, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Bari, via Melo n. 97;

per l’annullamento

a) del provvedimento n. -OMISSIS-in data 24.03.2017 del Centro Informatico Amministrativo Nazionale – Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio – Sezione Trattamento Economico Principale – Drappello Stipendi I.S.A.F., notificato al Sig. -OMISSIS-in data 31.03.2017 e di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

b) del provvedimento nr. -OMISSIS-in data 24.03.2017 del Centro Informatico Amministrativo Nazionale – Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio – Sezione Trattamento Economico Principale – Drappello Stipendi I.S.A.F., notificato al Sig. -OMISSIS- in data 03.04.2017 e di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

c) del provvedimento del Centro Informatico Amministrativo Nazionale n. -OMISSIS-del 11.07.2017, notificato al Sig. -OMISSIS-in data 14.07.2017;

d) il provvedimento del Centro Informatico Amministrativo Nazionale n. -OMISSIS-del 12.07.2017, notificato al Sig. -OMISSIS- in data 14.07.2017;

e) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

e per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti a percepire integralmente il compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute durante il periodo di aspettativa di cui alla legge n. 266/1999, d.lgs. n. 66/2010 e D.M. n. 22680 del 18 aprile 2002;

e la condanna

del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza al pagamento in favore dei ricorrenti degli emolumenti dovuti a titolo di monetizzazione delle ferie maturate e non godute, durante il periodo di aspettativa nelle more del transito nei ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a far tempo dalla maturazione del corrispondente diritto e sino al soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Rita Tricarico nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020 mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-e l’-OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-, entrambi della Guardia di Finanza, sono stati dichiarati ciascuno “non idoneo permanentemente al servizio nella Guardia di Finanza in modo parziale… idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali dei ruoli civili dell’Amministrazione di appartenenza” , in “caso di mancato riconoscimento della dipendenza della causa di servizio dell’infermità di cui al giudizio diagnostico” .

Per entrambi non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, per cui essi hanno presentato istanza di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione, godendo della speciale aspettativa prevista nelle more del pronunciamento.

Gli stessi hanno altresì in precedenza fruito di un periodo di aspettativa/convalescenza per malattia.

Quindi i Signori -OMISSIS-e -OMISSIS- sono transitati, rispettivamente, dal 1°.

7.2016 e dal 1°.12.2016, “nelle corrispondenti- aree funzionati del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze” .

Entrambi hanno poi presentato istanza di monetizzazione delle ferie maturate e non fruite per il periodo di assenza dal servizio per convalescenza/aspettativa.

Segnatamente, con propria istanza in data 14.07.2016, inviata per il tramite del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia con nota n. -OMISSIS-del 24.08.2016, il Sig. -OMISSIS-ha chiesto al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia Guardia di Finanza tale monetizzazione per un totale di gg. 128, dall’anno 2010 all’anno 2013, periodo nel quale era stato assente dal servizio per convalescenza/aspettativa.

Con nota n. -OMISSIS- del 21.02.2017, notificata il 24.02.2017, il Centro Informatico Amministrativo

Nazionale ha emesso avviso di diniego, comunicando al medesimo che detta istanza non poteva trovare accoglimento, in quanto: “per quanto attiene alla monetizzazione dei giorni di ferie non fruite nel periodo antecedente il collocamento in congedo per motivi di salute, nel caso in cui si opti per il transito agli impieghi civili, il Comando Generale – VI Reparto – Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Trattamento Economico ha chiarito che il diritto al pagamento sostitutivo delle ferie sorge all’atto del diniego – rectius della verifica dell’insussistenza di previsioni che consentano la fruizione della licenza/ferie – presso l’Amministrazione di destinazione, e che quindi ogni pretesa rivolta ad ottenere il pagamento sostitutivo non può che essere indirizzata a quest’ultima Amministrazione.” .

Il Sig. -OMISSIS-in data 27.02.2017 ha chiesto alla Ragioneria Territoriale dello Stato - Ente presso il quale prestava servizio - di fruire dei giorni di licenza/ferie maturati nel periodo 26.05.2010 – 02.06.2013, rappresentando nella propria richiesta il contenuto della su richiamata comunicazione.

Con nota in data 28.02.2017 n. -OMISSIS-la Ragioneria Territoriale dello Stato gli ha comunicato il mancato accoglimento della suindicata istanza, allegandovi la nota n. -OMISSIS- dell’11.03.2016, con la quale l’Amministrazione Centrale DAG – Direzione del Personale Ufficio V, rispondendo alla richiesta di parere formulata dalla Ragioneria in merito alla possibilità, da parte di un dipendente transitato, di fruire dei giorni di licenza ordinaria maturati durante il servizio prestato presso la Guardia di Finanza, l’aveva esclusa, in ragione della distinzione degli istituti delle ferie e della licenza ordinaria, disciplinati da norme differenti, legate alla specificità del rapporto di lavoro. Nella stessa nota l’Amministrazione Centrale comunicava: “l’interessato potrà valutare l’ipotesi di avanzare richiesta di monetizzazione dei giorni di licenza non fruiti direttamente all’ex reparto di appartenenza” , così come previsto dall’art. 29, comma 4, del D.P.R. n. 170/07, anche se il D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, ha escluso tale eventualità ”.

Inoltre il ricorrente -OMISSIS-in data 28.02.2017 ha inviato le proprie osservazioni in merito al preavviso di diniego della Guardia di Finanza.

Quindi quest’ultima ha espresso il diniego di accoglimento dell’istanza con provvedimento del Capo dell’Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio – Sezione Trattamento Economico Principale – Drappello Stipendi I.S.A.F. del Centro Informatico Amministrativo Nazionale n. 94085/2017 del 24.03.2017, notificato in data 31.03.2017, impugnato successivamente, in data 24.04.2017, con ricorso gerarchico, a sua volta respinto con provvedimento del Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale n. -OMISSIS-dell’11.07.2017, notificato il 14.07.2017.

Passando al Sig. -OMISSIS-, anche lo stesso, con istanza in data 30.11.2016, inviata per il tramite del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia con nota n. -OMISSIS-7/2016 del 16.12.2016 al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia Guardia di Finanza, ha chiesto la monetizzazione delle ferie maturate e non fruite, per un totale di gg. 129, dall’anno 2013 all’anno 2016, periodo nel quale era stato assente dal servizio per convalescenza/aspettativa.

Con nota n. -OMISSIS- del 20.02.2017, notificata il 06.03.2017, il Centro Informatico Nazionale ha emesso avviso di diniego, comunicandogli che l’istanza non poteva trovare accoglimento per le medesime ragioni già in precedenza indicate con riferimento al Sig. -OMISSIS-.

In data 10.03.2017 il Sig. -OMISSIS- ha inviato le proprie osservazioni.

Quindi è stato adottato il diniego di accoglimento dell’istanza de qua con provvedimento del Capo dell’Ufficio Trattamento Economico Personale in Servizio – Sezione Trattamento Economico Principale – Drappello Stipendi I.S.A.F. del Centro Informatico Amministrativo Nazionale n. -OMISSIS-del 24.03.2017, notificato in data 03.04.2017, successivamente impugnato, in data 24.04.2017, con ricorso gerarchico, a sua volta respinto con provvedimento del Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale n. -OMISSIS-del 12.07.2017, notificato il 14.07.2017.

Nelle more, in data 20.04.2017 il Sig. -OMISSIS- aveva chiesto alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Brindisi di poter fruire delle ferie maturate e non fruite, per un totale di gg. 129, dall’anno 2013 all’anno 2016 ovvero il pagamento sostitutivo delle stesse. Con lettera in data 20.04.2017 n. 7606, la Ragioneria aveva inoltrato la richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze –

Direzione del Personale – per il seguito di competenza.

Con il ricorso all’esame del Collegio sono stati impugnati i su richiamati provvedimenti datati 24.03.2017, di diniego della monetizzazione delle ferie richiesta da entrambi i ricorrenti, ed i provvedimenti di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso i primi e sono stati chiesti l’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire integralmente il compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute durante il periodo di aspettativa in base alla legge n. 266/1999, d.lgs. n. 66/2010 e D.M. n. 22680 del 18.04.2002 e la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza al pagamento degli emolumenti dovuti a titolo di monetizzazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990;

II. Violazione e falsa applicazione di legge: art. 14, d.P.R. n. 395/1995;
art. 18, d.P.R. n. 254/1999;
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 255/1999;
art. 14, comma 5, l. n. 266/1999;
D.M. n. 22680 del 18.0.4.2002;
art. 11, comma 4, d.P.R. n. 171/2007;
d.lgs. n. 66/2010;

III. Violazione di principi costituzionali: artt. 3, 36 e 97 Cost.;

IV. Violazione del principio generale della tutela per equivalente nell’ordinamento italiano: art. 2058 c.c.;

V. Eccesso di potere. Sproporzione. Illogicità manifesta. Difetto di motivazione. Macroscopica diversità di trattamento. Violazione del principio di autolimite.

Il provvedimento impugnato sarebbe inficiato da carenza di motivazione-contenuto: vi sarebbe solo riportato apoditticamente un mero orientamento di altro Ente, non avente peraltro nemmeno valore di normativa di riferimento.

La monetizzazione delle ferie non godute anche durante il periodo di aspettativa, ivi compresa quella per infermità, costituirebbe l’esito di un’articolata evoluzione normativa e giurisprudenziale che si è sviluppata a partire dall’emanazione del d.P.R. n. 395/1995.

In ultimo l’art. 11 del d.P.R. n. 171/2007, al comma 5, ha previsto che, in caso di transito, si procede al pagamento sostitutivo quando non sia prevista, nell’Amministrazione di destinazione, la fruizione della licenza maturata e non fruita, il che ricorrerebbe nel caso di specie, laddove nel contratto individuale di lavoro sottoscritto dai ricorrenti con l’Amministrazione civile nella quale sono transitati non è prevista in alcun modo la fruizione del congedo non goduto.

La questione qui in rilievo è stata nel tempo oggetto di disamina anche da parte del Ministero della Difesa, che, dopo una fase iniziale caratterizzata dal mancato riconoscimento della monetizzazione della licenza maturata dal personale transitato ai ruoli civili, con la circolare M_D GMIL0 IV 11 4 0086008 della Direzione Generale per il Personale Militare del 28.2.2011 al punto 5, 4° alinea, ha stabilito che gli Enti/Comandi dipendenti dovessero “provvedere al pagamento del compenso anche al personale militare che sia stato giudicato non idoneo al servizio militare e sia transitato all’impiego civile” .

Lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con nota in data 14.09.2012 n. 77389, intervenendo nella questione della monetizzabilità del congedo maturato e non fruito a seguito dell’introduzione dell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito con modifiche dalla l. 135/20121, ha escluso che la norma potesse applicarsi “ai rapporti di lavoro già cessati prima dell’entrata in vigore del citato decreto, nonché alle situazioni in cui le giornate di ferie siano state maturate prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione sia a causa della ridotta durata del rapporto di lavoro sia per effetto dell’eventuale situazione di sospensione del rapporto di lavoro – dovuta, ad esempio, ad un periodo di aspettativa – cui segua la cessazione.” .

Con successiva nota del 09.11.2012 nr. 94806 lo stesso Dicastero ha evidenziato: “…si ritiene assentibile l’esclusione dall’ambito di applicazione della disposizione in oggetto indicata [art. 5, comma 8 del decreto legge 95/2012 ndr] delle situazioni in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) o in quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla negligente vigilanza dell’amministrazione (malattia, infortunio, congedo di maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni).” .

Ad analoga conclusione sarebbe pervenuto il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare con la circolare nr. 93350 del 28.03.2013, indirizzata anche al Comando Generale della Guardia di Finanza, tenendo conto dei chiarimenti esplicitati dal Dipartimento della Funzione Pubblica della PDCM e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze.

Pertanto nel caso di specie si verterebbe in una situazione in cui il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute debba essere riconosciuto ai ricorrenti anche a prescindere dall’effettività della prestazione, essendo stata quest’ultima impedita da circostanze oggettive.

Risulterebbe incomprensibile, in relazione all’applicazione delle stesse previsioni normative sia al personale di altre Forze Armate che al personale della Guardia di Finanza che transita nei ruoli civili, il motivo per il quale solo ed esclusivamente a tale ultimo personale debba essere negata la monetizzazione delle ferie non godute.

Il diniego opposto alle istanze dei ricorrenti di poter percepire la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, in relazione alla motivazione addotta nei provvedimenti impugnati, presenterebbe un ulteriore profilo di illegittimità, in quanto violerebbe il criterio applicativo individuato dal parere 2.12.2010 n. 05279 emesso dalla Commissione speciale del 4.10.2010 istituita appositamente dal Presidente del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto il diritto del dipendente lavoratore alla monetizzabilità anche del congedo non goduto durante il periodo di aspettativa per motivi di salute, a cui è seguita, senza soluzione di continuità, la dispensa dal servizio.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, che hanno successivamente, in data 12.10.2020, prodotto documentazione, tra cui una relazione sulle questioni dedotte.

La parte ricorrente ha infine depositato una memoria ex art. 73 c.p.a..

Nell’udienza tenutasi in modalità da remoto in data 25.11.2020 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

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