TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-04-24, n. 202400672
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Pubblicato il 24/04/2024
N. 00672/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2022, proposto da:
D V, F M, rappresentati e difesi dagli avvocati G B, C M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente
pro tempre
, rappresentata e difesa dagli avvocati P F, E F V, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.Fo.R. in liquidazione coatta amministrativa, rappresentata e difesa dagli avvocati A F, F Shettini e Domenico Colaci, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Colaci, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Azienda Calabria Verde, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
:
di Carlo Abbruzzese, Francesca Catanzariti, Carmelo Cosentino, Francesco Antonio Domenico Cuteri, Mariela Gaccione, Francesco Giampaolo, Angelo Giorgi, Daniela Pepe, Giuseppe Rechichi, Rachele Giuseppina Serra, Franca Sposato, Giuseppe Roberto Trebisacce, Vincenzo Vaiti, Paolo Cosentino, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Borsani, Dario Semeraro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
- del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 240 del 17.12.2021 recante la “ nomina del Commissario liquidatore dell'Azienda Forestale della Regione Calabria (A.FO.R.) e indirizzi per la procedura di LCA ”;
- della delibera della Giunta Regionale della Calabria 7.12.2021 n. 539 con la quale si è disposto di procedere con la liquidazione coatta amministrativa dell'Azienda Forestale della Regione Calabria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e di A.Fo.R. in liquidazione coatta amministrativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti agiscono per l’annullamento del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 240 del 17.12.2021, recante la “ nomina del Commissario liquidatore dell’Azienda Forestale della Regione Calabria (A.Fo.R.) e indirizzi per la procedura di LCA ”, nonché della delibera di Giunta del n. 539 7.12.2021, con la quale si è disposto di procedere alla liquidazione coatta amministrativa dell’Azienda Forestale della Regione Calabria, A.Fo.R.
Espongono che l’A.Fo.R. è un ente pubblico strumentale della Regione Calabria, istituito con L.R. n. 20/1992 nell’ambito della regolazione degli interventi in materia di gestione delle foreste regionali, con patrimonio costituito esclusivamente da beni mobili. In base all’art. 35 del richiamato testo di legge l’amministrazione regionale “concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'A.Fo.R. erogando un contributo ordinario annuo a carico del proprio bilancio ”, mentre l’A.Fo.R. svolge la propria attività e provvede alla gestione del personale mediante una serie di entrate e gli eventuali “ utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio sono devoluti al bilancio della Regione ”.
Rilevano quindi gli esponenti che sussiste, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3987/2019, un dovere di finanziamento in favore di A.Fo.R. da parte della Regione tramite versamento dell’aliquota e dei contributi ordinari, sebbene l’art. 35 L.R. n. 20/1992 attribuisca all’A.Fo.R. un mero interesse legittimo a ricevere i contributi ordinari da parte della Regione ma tale interpretazione sarebbe difficilmente compatibile con il principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.
Con successiva L.R. n. 9/2007 A.Fo.R. è stata soppressa ed è stata messa in liquidazione, con assegnazione al Presidente della Giunta regionale, previa delibera della medesima Giunta, della definizione dei rapporti attivi e passivi e della competenza a nominare di un Commissario liquidatore. È stato poi previsto che al momento della nomina del Commissario liquidatore gli organi di A.Fo.R. cessano di diritto dalle loro funzioni e il Commissario liquidatore è legittimato a compiere tutti gli atti degli organi ordinari e quelli necessari e connessi alla liquidazione dell'Ente.
La gestione degli interventi sul territorio in materia di forestazione e di difesa del suolo è stata quindi conferita, con L.R. n. 25/2013, alla neo istituita azienda Calabria Verde, con l’attribuzione ad essa delle “ funzioni dell’azienda forestale della regione Calabria, non connesse alla procedura di liquidazione in corso ”. In particolare, all’art. 13 è stato stabilito che entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della legge il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta, dovrà provvedere a nominare “ il nuovo Commissario liquidatore dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR) ” e la procedura di liquidazione dovrà essere “ definitivamente conclusa entro il 31 dicembre 2014 ”.
Sul punto è stato altresì specificato che i debiti pregressi di A.Fo.R. non possono “ gravare sull'Azienda Calabria Verde ” e, una volta conclusa la liquidazione, il Commissario liquidatore dovrà trasmettere alla Giunta regionale “ un bilancio finale della liquidazione ” e l’approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'A.Fo.R. e il trasferimento a Calabria Verde delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché del personale impiegato nella gestione liquidatoria.
Il termine di conclusione della procedura di liquidazione di A.Fo.R. è stato prorogato con L.R. n. 42/2017, modificata dalla L.R. n. 6/2021, al 31.12.2022.
La Regione Calabria con delibera di giunta n. 539 del 7.12.2021 ha quindi messo in liquidazione coatta amministrativa l’A.Fo.R. ai sensi dell’art. 15 D.L. n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011, nominano il Commissario liquidatore e adottando gli indirizzi per la relativa procedura.
In particolare, nelle premesse della delibera si è evidenziato che l’attività del Commissario liquidatore sarebbe gravata “ da un’incessante azione dei creditori, concretata nella quotidiana notificazione di ricorsi introduttivi di procedimenti, ordinari e monitori, e atti di precetto”, e che A.Fo.R. sarebbe in uno stato di “seria difficoltà operativa a causa della totale assenza delle risorse finanziarie necessarie ma anche dal personale indispensabile per portare a buon fine il procedimento liquidatorio ”, determinando ciò “ insormontabili criticità connesse alla attività e alla conclusione della gestione liquidatoria, tali da rendere necessario l’individuazione di procedure alternative rispetto a quella in atto di liquidazione ordinaria, atteso un accertato irrimediabile stato di insolvenza ”.
Sulla base di tali argomentazioni, e altresì “ per ragioni di pubblico interesse e di tutela delle ragioni di credito ”, nella delibera si è ritenuta applicabile la procedura di liquidazione coatta amministrativa si sensi degli artt. 194 e 198, R.D. n. 267/1942 e dell’art. 15 D.L. n. 98/2011.
È stata quindi disposta la messa in liquidazione coatta amministrativa dell’azienda e con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 240 del 17.12.2021, richiamato integralmente il contenuto della delibera n. 539/2021, il dott. V M è stato nominato Commissario liquidatore A.Fo.R., con onere della “verifica urgente delle condizioni e del perimetro entro il quale richiedere eventualmente l’autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 104 della L.F, con particolare riferimento alle funzioni istituzionali svolte dall’A.FO.R ” nonché di verificare “la consistenza del c.d. patrimonio indisponibile dell’Azienda, in ogni caso non rientrante nell’attivo realizzabile ”. Analoga determinazione la Regione Calabria ha adottato nei confronti del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle attività produttive, Co.R.A.P.
Gli esponenti deducono quindi di essere creditori di A.Fo.R., avendo prestato la propria attività professionale e avendo ottenuto il riconoscimento dei titoli da parte del giudice ordinario, risultando quindi legittimati ad impugnare la citata delibera di Giunta regionale n. 539/2021 e il successivo decreto del Presidente della Giunta n. 240/2021, con i quali si è disposta la liquidazione coatta amministrativa di A.Fo.R. e la nomina del Commissario liquidatore, prospettandone l’illegittimità per violazione del R.D. n. 267/1942, della L. n. 241/1990, della L.R. n. 6/2021, nonché per violazione dello Statuto della Regione Calabria e per vizio di eccesso di potere.
2. Si è costituita la Regione Calabria, che ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, confutando poi le deduzioni dei ricorrenti e concludendo per il rigetto del gravame.
3. Si è altresì costituito l’A.Fo.R. in liquidazione coatta amministrativa, che al pari della Regione Calabria ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda di annullamento, chiedendone nel merito la reiezione.
4. Sono poi intervenuti ad adiuvandum una serie di creditori, sull’assunto di avere prestato la propria attività professionale e avere ottenuto il riconoscimento dei titoli da parte del giudice ordinario.
La difesa regionale ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento per omessa, previa notifica.
5. All’udienza pubblica del 10 aprile 2024, in prossimità della quale sono state depositate memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è improcedibile, risultando fondata sul punto l’eccezione sollevata dalle difese regionale e dell’A.Fo.R. in liquidazione.
Infatti, per come osservato, la domanda di annullamento involge la delibera di Giunta regionale n. 539/2021 e il successivo decreto del Presidente della Giunta n. 240/2021, con i quali si è disposta la liquidazione coatta amministrativa di A.Fo.R., nonché l’individuazione e la successiva nomina del Commissario liquidatore nella persona del dott. V M.
Tali determinazioni sono state superate dalla deliberazione di Giunta n. 207 del 30.05.2022 e dal decreto del Presidente di Giunta n. 65 del 13.06.2022, entrambi inoppugnati, con cui la resistente Regione, rispettivamente, si è rideterminata in merito alla liquidazione coatta amministrativa e ha individuato e nominato il nuovo Commissario liquidatore nella persona del dott. P R.
Condivisibile giurisprudenza ha quindi osservato che “ la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell'utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe giovare a quest'ultimo. Infatti, l'emanazione di un nuovo atto a seguito di riesame della situazione, anche se non satisfattivo dell'interesse del ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto contro il primo provvedimento, in quanto dal suo eventuale accoglimento non deriverebbe alcun vantaggio alla parte, permanendo la lesione ad opera dell'atto successivamente adottato, tanto nel caso in cui il secondo provvedimento abbia formato oggetto di una nuova impugnazione, quanto nel caso in cui il ricorrente sia rimasto inerte nei suoi confronti, potendosi affermare in entrambi i casi ipotizzati che la sentenza di merito sarebbe comunque inutiliter data ” ( ex multis , T.A.R., Lazio, Roma, Sez. I , 4 febbraio 2022 , n. 1303).
In applicazione della richiamata giurisprudenza ad avviso del Collegio, diversamente dagli assunti degli esponenti, la deliberazione di Giunta n. 207/2022 e il decreto n. 65/2022 possiedono una propria autonomia ed efficacia lesiva, in quanto per mezzo di essi la resistente amministrazione ha reiterato e confermato in esito ad un’istruttoria la procedura della liquidazione coatta amministrativa, nonché individuato e nominato altro professionista quale Commissario liquidatore in sostituzione del precedente.
Tale ultima circostanza avrebbe peraltro imposto in ogni caso di per sé sola l’impugnazione delle sopravvenute determinazioni, e ciò al chiaro fine di consentire al dott. P R, neo Commissario liquidatore al posto del dimissionario dott. V M, di potere difendere in giudizio i provvedimenti da cui il medesimo trae un’utilità correlata al conferimento dell’incarico.
Ne deriva, in conclusione, che un eventuale annullamento dei provvedimenti allo stato gravati non può dispiegare un effetto caducante sulla delibera e sul decreto sopravvenuti.
7. A ciò consegue, pertanto, la declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse.
8. La pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.