TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-02-04, n. 202201303

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-02-04, n. 202201303
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201303
Data del deposito : 4 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/02/2022

N. 01303/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02630/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2630 del 2020, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 cpa eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via San Roberto Bellarmino 13;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- della determina del MINISTERO DELL'INTERNO, Prot. n. 0117858, Fasc. 333D/50009 2^Div, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane- Sezione Assegnazioni Temporanee -, emessa il 13/12/2019 e notificato il successivo 15 gennaio 2020, con la quale il suddetto Ministero dell'Interno, ha disposto il rigetto dell'istanza presentata dall'agente scelto della Polizia di Stato, -OMISSIS-, odierno ricorrente, volta ad ottenere l'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 .bis del D.lgs. 26/03/2001 n. 151, presso il Commissariato di P.S. “-OMISSIS-)”;

- di ogni e qualunque altro atto comunque presupposto, connesso, e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2022 il Cons. M C e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Il sig. -OMISSIS-, agente scelto della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Roma, riferisce di aver presentato all’Ufficio di appartenenza in data 7 settembre 2019, Prot. n. 35850, istanza di assegnazione prolungata presso il Commissariato di P.S. -OMISSIS-), ai sensi del 42bis del d.lgs. n. 151 del 2001, corredata dai dati relativi alla figlia minore, al coniuge e alla attività lavorativa di quest’ultima.

Nel mese di novembre 2019 la Questura di Roma ha comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 all’accoglimento dell'istanza di trasferimento provvisorio, a cui il sig.-OMISSIS-ha formulato specifiche osservazioni trasmesse in data 28/11/2019.

In seguito il Ministero dell’Interno gli ha notificato la determina Prot. n. 0117858, Fasc. 333D/50009 2^Div, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane- Sezione Assegnazioni Temporanee -, emessa il 13/12/2019, con la quale ha disposto il rigetto dell'istanza presentata dall’interessato volta ad ottenere l'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42bis del d.lgs. 26/03/2001, n. 151, presso il Commissariato di P.S. di-OMISSIS-).

1.1.Avverso la suddetta determina ha proposto ricorso deducendo articolati motivi di impugnazione, volti a censurare nella sostanza la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati profili , in quanto la motivazione a sostegno del provvedimento di diniego sarebbe generica e insufficiente con riferimento alle esigenze dell’Amministrazione di appartenenza, non risultando evidenziata la eccezionalità della situazione organizzativa dell’Ufficio bensì l’ordinario servizio per la città di Roma, tenuto conto peraltro della specifica situazione di sotto organico presente nella sede di destinazione indicata, non specificamente valutata nel contemperamento degli interessi. Nel caso di specie l’avvicinamento alla casa familiare spetterebbe all’interessato in quanto genitore di una figlia minore di due anni, con il coniuge in servizio presso un ospedale e soggetta a turni di lavoro con conseguenti difficoltà nel gestire i tempi con la figlia. Il dissenso dell’Amministrazione non sarebbe giustificato da circostanze eccezionali e non risulterebbe comprovata la indispensabilità e/o insostituibilità del dipendente medesimo, pertanto il ricorrente ha concluso per l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione dell’efficacia dello stesso.

1.2.Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con comparsa di stile.

1.3.Con ordinanza n. 3421 del 2021 la domanda cautelare è stata respinta.

1.4.Con successiva memoria il Ministero ha controdedotto alle censure del ricorso rilevando la correttezza dell’Amministrazione nella valutazione assunta con la determinazione del diniego del benefìcio per tutelare le esigenze organizzative e funzionali della Questura di Roma, già compromesse dalla situazione di deficit della dotazione organica, ciò alla luce anche della nuova disciplina in materia di concessione del beneficio al fine di “ assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni” delle Forze di Polizia, caratterizzate dalla specificità di impiego (d.lgs.27 dicembre 2019 n. 172, art. 40, lettera q, modifica l’art. 45 del d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95, con introduzione del comma 31 bis), in base alla quale è consentito alle Amministrazioni di specie negare il benefìcio qualora la sottrazione di una unità operativa dell’organico dell’ufficio coinvolto ne infici la funzionalità ed efficienza, come nella fattispecie in esame, ed ha concluso per la reiezione del ricorso.

1.5.In prossimità dell’odierna udienza il Ministero dell’interno ha depositato memoria con la quale ha rappresentato che, a seguito dell’ordinanza n. 3421 del 2021 di questa Sezione di rigetto dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha proposto appello cautelare, accolto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5039/2021, che ha disposto il riesame dell'istanza avanzata dal ricorrente. In esecuzione di tale pronuncia, l’Amministrazione ha annullato l'atto impugnato ed ha riesaminato l'istanza, adottando, in data 16 novembre 2020, un nuovo provvedimento di diniego, dando atto della normativa apportata dal d.lgs. n. 172/2019 che ha introdotto disposizioni integrative e correttive in materia di revisione delle Forze di Polizia di cui al d. lgs. n. 95 del 2017, con specifica e ampia motivazione. Con autonomo ricorso (RG n. 2600/2021) l’interessato ha impugnato anche tale ultimo provvedimento di diniego, con sospensiva respinta con ordinanza n. 1500/2021 e pertanto, l’Amministrazione ha concluso per una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso in esame.

Alla udienza pubblica del 14 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.La controversa vicenda verte sulla legittimità della determina del Ministero dell’interno Prot. n. 0117858, Fasc. 333D/50009, emessa il 13/12/2019 con la quale è stato disposto il rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente, in servizio presso la Questura di Roma, volta ad ottenere l'assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. 26/03/2001, n. 151, presso il Commissariato di P.S. di -OMISSIS-).

1.1.Al riguardo il Collegio, richiamando i fatti di causa descritti in premessa, rileva che il Ministero dell’interno in data 16 novembre 2020, a seguito dell’appello cautelare e dell’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5039/2021, che ha disposto il riesame dell'istanza del ricorrente, ha adottato un nuovo provvedimento di diniego, impugnato dal ricorrente con autonomo ricorso (RG n. 2600/2021).

Va quindi rilevato che dalla efficacia di tale nuova determinazione, autonomamente gravata, confermata anche dall’ordinanza n. 1500/2021 che ha respinto l’istanza cautelare, consegue la improcedibilità del ricorso proposto avverso la precedente determinazione impugnata in esame, che è stata riesaminata da tale nuova determinazione del 16 novembre 2020, in esecuzione dell’ordinanza del Cons. di Stato, sez. IV, n. 5039/2021.

1.2.Ciò in quanto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è, in via di principio, ricollegabile al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione dell'utilità o della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo esito eventualmente positivo per il ricorrente non potrebbe più giovare a quest'ultimo.

Ed infatti l'emanazione di un nuovo atto a seguito di riesame della situazione, anche se non satisfattivo dell'interesse del ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso proposto contro il primo provvedimento, in quanto dal suo eventuale accoglimento non deriverebbe alcun vantaggio alla parte, permanendo la lesione ad opera dell'atto successivamente adottato, tanto nel caso in cui il secondo provvedimento abbia formato oggetto di una nuova impugnazione, quanto nel caso in cui il ricorrente sia rimasto inerte nei suoi confronti, potendosi affermare in entrambi i casi ipotizzati che la sentenza di merito sarebbe comunque inutiliter data (cfr. da ultimo Tar Campania, Napoli, sez. VII, 9 aprile 2021, n. 2337;
Tar Friuli Venezia Giulia, 10 agosto 2021, n. 247).

2. In definitiva il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La declaratoria di improcedibilità del ricorso giustifica comunque la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

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