TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-01-27, n. 201200079
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N. 00079/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
P B, rappresentata e difesa dall'avv. A M, con domicilio eletto presso l’Avv. L Gi, in Ancona, corso Mazzini, 160;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale delle Marche, Abruzzo e Molise dei Monopoli di Stato, Ispettorato Compartimentale – Ufficio Regionale Marche Abruzzo e Molise dei Monopoli di Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
nei confronti di
- A M S, rappresentata e difesa dagli avv. A Z, D E, con domicilio eletto presso l’Avv. B G, in Ancona, via S. Martino, 23;
- R C, non costituita;
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento di cui alla nota prot. 9528/MO in data 17/03/2010 dell'ufficio regionale Marche -Abruzzo - Molise, sede di Ancona dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, trasmessa a mezzo raccomandata a.r. ricevuta il 23/3/2010 che ha deciso l'istanza 13/1/2010 della ricorrente quanto alla revoca/decadenza dell'autorizzazione-licenza della rivendita ordinaria tabacchi n. 8 intestata alla controinteressata, nonchè per la dichiarazione della fondatezza di detta istanza 13/1/2010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e di A M S;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2012 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo la sig.ra B (titolare di una struttura turistico-ricettiva in località Molino di Bascio di P) ha impugnato il provvedimento con cui l’Ufficio Regionale per le Marche, l’Abruzzo e il Molise dell’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) aveva respinto l’istanza con la quale la ricorrente aveva chiesto l’adozione di un atto di revoca/decadenza di un “patentino” relativo ad una rivendita di generi di monopolio – la n. 8 - inizialmente intestato alla sig.ra S.
A base della vicenda vi è l’interesse della sig.ra B ad ottenere analogo provvedimento abilitativo, il cui rilascio è però impedito proprio dalla presenza della vicina rivendita n. 8, gestita dalla sig.ra S;ciò fa sì che da alcuni anni AAMS respinge puntualmente le relative istanze presentate dalla sig.ra B, sul presupposto che la rivendita n. 8 assicura il servizio in maniera adeguata al fabbisogno della popolazione residente nella frazione e dei turisti.
Peraltro, in occasione del diniego opposto da AAMS alla fine del 2008, l’odierna ricorrente aveva adito questo Tribunale con ricorso ex art. 21- bis della L. n. 1034/1971. Nel respingere il ricorso (sentenza n. 933/2009), il TAR aveva incidentalmente osservato che la ricorrente aveva a disposizione altri strumenti di tutela, fra cui la possibilità di sollecitare l’Amministrazione intimata a dichiarare la decadenza a carico del titolare della rivendita n. 8.
2. Di conseguenza, la sig.ra B aveva rivolto formale istanza all’Ufficio Regionale di AAMS affinché fosse dichiarata la decadenza del c.d. patentino intestato alla sig.ra S, enunciando le numerose inadempienze agli obblighi scaturenti dalla concessione che la controinteressata avrebbe posto in essere negli anni precedenti (ed in particolare, la violazione del divieto di gestione personale della rivendita, comprovato dal fatto che la rivendita era stata trasferita alle sig.re S e R C nell’ambito della cessione del minimarket al cui interno è ubicata la rivendita n. 8, o, al limite, la mancata dimostrazione della disponibilità del locale da adibire a rivendita di generi di monopolio).
3. Con il provvedimento inizialmente impugnato, AAMS aveva rigettato la suddetta istanza, limitandosi ad affermare che la sig.ra B non era legittimata a proporla e che l’Ufficio vigila sul rispetto della speciale normativa sulla vendita dei generi di monopolio.
Ritenendo il provvedimento prima facie illegittimo per difetto di motivazione, il Tribunale, con ordinanza n. 573/2010, ha disposto l’esame nel merito dell’istanza di revoca/decadenza.
4. Nel frattempo, con un primo atto di motivi aggiunti, depositato in giudizio in data 7/9/2010, la sig.ra B ha ulteriormente precisato le doglianze esposte nel ricorso introduttivo, anche alla luce dei documenti versati in atti da AAMS e dalle controinteressate.
5. Con l’atto di motivi aggiunti del 26/1/2011, la ricorrente ha invece impugnato il provvedimento con cui AAMS, in esecuzione della predetta ordinanza cautelare, ha rigettato nel merito l’istanza di adozione dell’atto di revoca/decadenza a carico della sig.ra S.
6. Infine, con l’atto di motivi aggiunti del 25/11/2011 sono stati impugnati il contratto stipulato a trattativa privata – ai sensi dell’art. 31 L. n. 1293/1957 – fra l’amministrazione e la sig.ra R C, il decreto di approvazione del contratto medesimo e la licenza di esercizio n. 241 del 15/9/2010.
7. Queste le censure sollevate dalla sig.ra B con il ricorso introduttivo e gli atti di motivi aggiunti :
- violazione artt. 8 e 31 L. n. 1293/1957, art. 63 DPR n. 1074/1958 e artt. 2 e 6 del capitolato d’oneri che accede alla concessione (in sostanza la ricorrente evidenzia l’illegittimità del comportamento omissivo dell’amministrazione che non ha sanzionato con la decadenza la sig.ra S, nonostante quest’ultima abbia violato sia gli obblighi di gestione personale della rivendita sia il divieto di gestione delle rivendite in forma societaria che quello di trasferimento della rivendita a terzi senza il consenso di AAMS. Inoltre, la sig.ra S non ha provato la piena disponibilità del locale destinato al servizio di rivendita di generi di monopolio);
- violazione art. 29 L. n. 1293/1957 (non risponde al vero che l’eventuale declaratoria di decadenza della sig.ra S dalla concessione non arrecherebbe alcun vantaggio alla ricorrente, in quanto si aprirebbe una procedura per l’affidamento della gestione della rivendita alla quale essa ricorrente potrebbe partecipare);
- travisamento dei fatti (per quanto concerne gli effetti dell’accoglimento del ricorso sulle vicende successive della rivendita n. 8, la cui titolarità è passata in capo alla sig.ra R C dal mese di maggio 2010);
- illegittimità derivata del contratto a trattativa privata con cui la titolarità della gestione è stata affidata alla sig.ra R C.
8. Si sono costituiti in giudizio sia AAMS che la controinteressata sig.ra S, eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire in capo alla sig.ra B e chiedendo in ogni caso il rigetto nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 204/2011 è stata fissata l’udienza pubblica del 12 gennaio 2012 per la trattazione del merito.
DIRITTO
1. Prima di esporre i motivi della presente decisione, è utile ripercorrere brevemente le vicende che sono alla base dell’odierna controversia.
Da molti anni la sig.ra S è titolare di licenza rilasciata da AAMS per la gestione della rivendita n. 8 di P (licenza da ultimo rinnovata per il periodo 1/1/2007-31/12/2015).
La gestione della rivendita non si è rivelata agevole per la predetta concessionaria, la quale ha più volte dovuto sospendere la gestione personale per motivi di salute, ha nominato quale coadiutore il sig. Patrizio S e quali assistenti le sig.re C, ha subito una sanzione per irregolarità nella gestione ed ha infine comunicato all’amministrazione di non voler più rinnovare la concessione.
Gli accadimenti che più interessano il presente giudizio sono rappresentati proprio dal rapporto che è intercorso negli anni fra le controinteressate, rapporto che, da un lato, ha visto la materiale collocazione della rivendita n. 8 all’interno del minimarket gestito dalle sorelle C, dall’altro la nomina delle predette quali assistenti del concessionario.