TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2015-07-30, n. 201500602
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N. 00602/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2014, proposto da:
M L, rappresentato e difeso dall’avv. F C, con domicilio eletto presso avv. F C in L'Aquila, Via Garibaldi, 62;
contro
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;Comune di L'Aquila, rappresentato e difeso dall’avv. D D N, domiciliato in L'Aquila, viale XXV Aprile;
per la dichiarazione
dell'illegittimità del silenzio mantenuto sulla domanda presentata dal ricorrente il 1° giugno 2013 rivolta al rilascio degli indennizzi per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e di Comune di L'Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2015 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso va deciso con sentenza in forma semplificata a termini dell’art. 117, comma 2 del codice del processo amministrativo;
Considerato che il ricorrente, nella qualità in epigrafe indicata, ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di l’Aquila in relazione ad istanza risalente all’1/3.6.2013 (cfr. all. n.9 della produzione di parte ricorrente), corredata di progetto ed allegati tecnici ed intesa alla concessione del contributo per la riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione dell’immobile di proprietà ai sensi dell’O.P.C.M. n.3790 del 9.7.2009;
Considerato che, rispetto alla precitata istanza, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di cui all’art. 67-ter del D.L. n.83/2012, convertito in L. n.134/2012 (che, secondo Consiglio di Stato, nn.2540, 2538, 2630 e 2631 del 2014, ex pluris, è legittimato passivo nel giudizio avverso il silenzio in quanto soggetto avente natura di ente strumentale di scopo dell’Amministrazione statale, dotato di propria autonomia e distinto dall’Amministrazione comunale, con lo specifico compito di autorizzare l’indennizzo definitivo, all’esito positivo dell’istruttoria dallo stesso condotta), non ha provveduto né dato riscontro spiegando eventualmente le ragioni del mancato provvedimento;
Considerato che l’art. 2, comma 6, dell’O.P.C.M. n.3790 del 9.7.2009 prevede espressamente che “il Sindaco del Comune (e, ora, l’Ufficio Speciale), entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, autorizza anche dettando prescrizioni gli interventi di riparazione con miglioramento sismico, o ricostruzione (…) e determina la spettanza del contributo indicandone l’ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili, dandone immediata comunicazione agli interessati”;
Considerato, pertanto, che il termine di conclusione del procedimento de quo è di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo sospensioni espressamente disposte dalla stessa Amministrazione e conseguenti alla eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni;
Considerato che, secondo consolidata giurisprudenza di questo TAR (cfr. ex pluris, nn.532/2013, 182/2013), l’inerzia nel provvedere, protratta dall’Amministrazione competente (ora individuata, come detto, nell’USPRA) oltre i sessanta giorni previsti dall’art. 6 dell’