TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2018-06-21, n. 201800901

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2018-06-21, n. 201800901
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201800901
Data del deposito : 21 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2018

N. 01191/2018 REG.RIC.

N. 00901/2018 REG.PROV.CAU.

N. 01191/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2018, proposto da

Green Network S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati V C I ed E Pulcini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mauro Renna in Milano, viale Bianca Maria n. 45;

contro

Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati A Z, G V, D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Rizzo in Milano, piazza San Nazaro in Brolo n. 15;

Tradeinv Gas &
Energy S.r.l. in Liquidazione;
non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione ARERA in data 15.3.2018 n. 154/2018/E/EEL recante “conferma del provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente del dispacciamento in prelievo e immissione (deliberazione 369/2017/E/eel) rispetto a strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 342/2016/E/eel) e revisione del relativo allegato B”, per quanto possa occorrere, della deliberazione dell'Autorità n. 369/2017/E/ EEL del 25.5.2017, recante “adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente del dispacciamento in immissione e in prelievo rispetto a strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento (procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori” e della deliberazione 342/2016/E/eel , con la quale l'Autorità ha avviato una serie di procedimenti intesi all'adozione di provvedimenti prescrittivi;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera e di Terna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Premesso

che nell’ambito del giudizio R.G. n. 2015/2017, avviato da Tradeinv Gas &
Energy S.p.a., acquisita da Green Network in data 21.11.2017, sono stati proposti motivi aggiunti avverso la delibera n. 154/2018/E/eel 15.3.2018, oggetto del presente contenzioso;

che con ordinanza n. 1524/2018, la Seconda Sezione del Tribunale ha trasmesso al Presidente il citato fascicolo R.G. n. 2015/2017, per la decisione in merito all’assegnazione della causa alla stessa od alla Sezione I;

Ritenuto conseguentemente necessario trasmettere anche gli atti del presente fascicolo al Presidente del Tribunale, ai fini dell’eventuale riunione dei giudizi pendenti, davanti Sezione I od alla Sezione II, come anche richiesto dalle parti;

Ritenuto che, ad un sommario esame, pare fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale e da Terna S.p.a., a cui la ricorrente non ha replicato. Con il presente giudizio, l’istante ha infatti richiesto una pronuncia sulla medesima res controversia già sub iudice davanti alla Seconda Sezione, anziché intervenire, come invece avrebbe dovuto, nel citato giudizio R.G. n. 2015/2017, chiedendo l’estromissione del proprio dante causa, essendosi infatti dato luogo ad una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti, ciò che determina, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, salvo il diritto del successore a titolo particolare di intervenire (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 9.11.2017, n. 2533, C.S. sez. VI, 5.10.2010, n. 7293).

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