TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-12-27, n. 202217572

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-12-27, n. 202217572
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217572
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 17572/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02651/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2651 del 2022, proposto da:
M A, D B, G B, S C, M G, S V, rappresentati e difesi dall'avvocato S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

L S T, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento previa sospensiva

a) del Decreto della Direzione Generale per il personale militare II Reparto – 4^ Divisione n° M_D GMIL REG2021 0534864 del 09.12.2021, con cui i ricorrenti sono stati promossi al grado di Maggiore del Ruolo Speciale ad Esaurimento dell'Arma dei Carabinieri in Servizio Permanente Effettivo – Anno 2021 – nella parte in cui, per il calcolo dell'anzianità assoluta nel grado, non è stata considerata l'anzianità maturata in virtù del rapporto di lavoro a tempo determinato antecedente alla cd. stabilizzazione;

b) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi dei ricorrenti, sebbene non conosciuto, tra cui: i) il decreto n° 14/2009, con il quale veniva indetta, in attuazione del comma 519 dell'art. 1, L. n° 296/2006 e del successivo D.P.R. del 29.12.2007, la procedura speciale finalizzata alla stabilizzazione di Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari dei Ruoli Speciale e Tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri nel numero di – per quanto in questa sede interessa – 45 Sottotenenti in Servizio Permanente nel Ruolo Speciale dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2007 [art. 1, lett. a), numero 1) del Decreto n° 14/2009] e 50 Sottotenenti in Servizio Permanente nel Ruolo Speciale dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2008 [art. 1, lett. b), numero 1) del Decreto n° 14/2009];
ii) il decreto n° 150/09 del 30.06.2009 a firma del Vice Direttore Generale per il Personale Militare con cui sono stati nominati Sottotenenti in Servizio Permanente Effettivo nel Ruolo Speciale dell'Arma dei Carabinieri, con anzianità assoluta di servizio a decorrere dal 31.12.2007, giusta Decreto del 03.08.2009 a firma del Direttore della I Divisione – Reclutamento Ufficiali presso il Ministero della Difesa;
iii) il decreto M_D GMIL REG20200339961 del 09.09.2020, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale militare – ha nuovamente riconosciuto ai ricorrenti, tutti Ufficiali appartenenti alla 1^ aliquota stabilizzati dell'Arma dei Carabinieri, l'anzianità assoluta di nomina a Sottotenente in S.P.E. dal 31.12.2007 senza tenere in considerazione le annualità di servizio maturate in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di Ferma Prefissata e/o Complemento in Ferma Volontaria, antecedenti alla cd. stabilizzazione.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio per la nomina al grado di Maggiore: al 15.09.2017 anziché al 31.12.2021 per i Magg. AGUECI, CAPPELLUTI, GIANSANTI e VERGARI;
al 16.06.2017 anziché al 31.12.2021 per il Magg. BOSSO;
al 06.01.2017 ovvero al 02.08.2017 anziché al 31.12.2021 per il Magg. BOCHICCHIO

IN SUBORDINE PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio per la nomina al grado di Maggiore retrodatata tenendo in considerazione le annualità di servizio maturate in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di Ferma Prefissata e/o Complemento in Ferma Volontaria, antecedenti alla cd. stabilizzazione.

IN OGNI CASO, PER LA CONDANNA dell'Amministrazione alla ricostruzione delle carriere dei ricorrenti per il riconoscimento dell'anzianità di servizio nel ruolo di Maggiore, tenendo conto del servizio svolto in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di Ferma Prefissata e/o Complemento in Ferma Volontaria, antecedenti alla cd. stabilizzazione.

E, CONSEGUENTEMENTE, PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto dei ricorrenti al riconoscimento del livello retributivo spettante in forza del corretto inquadramento giuridico nonché per la condanna dell'Amministrazione al pagamento, in applicazione dell'art. 429 c.p.c., degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione degli emolumenti dovuti sino al soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A seguito di domanda, gli odierni ricorrenti, già Ufficiali in Ferma Prefissata ausiliari del Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri e/o Ufficiali di Complemento in ferma volontaria, partecipavano a suo tempo alla risalente procedura di “stabilizzazione”, indetta con decreto dirigenziale n. 14/2009 e, collocatisi in posizione utile in graduatoria, venivano nominati Sottotenenti in Servizio Permanente Effettivo nel Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri, con anzianità assoluta di servizio decorrente dal 31.12.2007, giusta Decreto del 03.08.2009 a firma del Direttore della I Divisione – Reclutamento Ufficiali presso il Ministero della Difesa.

Tuttavia, ciascuno dei ricorrenti, prima della stabilizzazione, ovverosia durante il periodo di Ferma Prefissata e/o in Ferma Volontaria, aveva già svolto mansioni nel grado di Sottotenente e, successivamente, di Tenente, con conseguente retrocessione al grado anteriore già ricoperto.

Ad avviso dei ricorrenti ciò sarebbe stato il frutto dell’illegittimo operato dell’Amministrazione, che avrebbe dato luogo ad una disparità di trattamento tra lavoratori in ferma, a tempo determinato (quali i ricorrenti erano fino alla data della stabilizzazione), e ufficiali in S.P.E. (servizio permanente effettivo), senza tenere in debito conto, ai fini del calcolo dell’anzianità – e dunque, da ultimo, ai fini della promozione per anzianità al grado di Maggiore, che è quella oggi contestata in punto di decorrenza dei relativi effetti – del periodo di lavoro svolto in ferma.

I ricorrenti pretendono, invece, che sia loro riconosciuta “la corretta anzianità di servizio al grado di Sottotenente onde rideterminare la data di decorrenza per il riconoscimento dell’anzianità assoluta, oggi al grado di Maggiore.”

Ciascuna delle carriere dei ricorrenti, pur nella comunanza degli elementi sopra rammentati, presenta distinte specificità con riguardo alle date di originario inquadramento, di decorrenza degli effetti delle nomine ai gradi conseguiti anteriormente alla stabilizzazione e delle promozioni ai gradi ad essa successivi.

Di seguito si espone la ricostruzione delle loro carriere, secondo quanto allegato in ricorso.

1) Il Magg. M A si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 23.06.2003, come vincitore di concorso del 2° corso AUFP – Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata. A decorrere: - dal 15.09.2003 è stato nominato Sottotenente (RS - in ferma prefissata);
- dal 15.09.2005 è stato promosso Tenente (RS - in ferma prefissata) sino a quando, per effetto della cd. stabilizzazione in S.P.E., è stato rinominato Sottotenente in S.P.E. del R.S. con decorrenza dal 31.12.2007;
- dal 31.12.2009 è stato rinominato Tenente (RS – S.P.E.);
- dal 31.12.2014 è stato promosso Capitano (RS – S.P.E.);
- dal 31.12.2021 è stato promosso Maggiore (RSE – S.P.E.), decreto notificato in data 21.12.2021. Rivendica con la presente azione una anzianità “assoluta” (sic) nel grado di Maggiore a decorrere dal 15.09.2017 (anziché dal 31.12.2021), secondo il seguente calcolo di anzianità: - dal 15.09.2003 nel grado di Sottotenente;
- dal 15.09.2005 nel grado di Tenente;
- dal 15.09.2010 nel grado di Capitano;
- dal 15.09.2017 nel grado di Maggiore.

2) Il Magg. Saverio CAPPELLUTI si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 23.06.2003, come vincitore di concorso del 2° corso AUFP – Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata. Successivamente, a decorrere: - dal 15.09.2003 è stato promosso Sottotenente (RS2 - in ferma prefissata);
- dal 15.09.2005 è stato promosso Tenente (RS - in ferma prefissata), sino a quando, per effetto della cd. stabilizzazione in S.P.E., è stato rinominato Sottotenente con decorrenza dal 31.12.2007;
- dal 31.12.2009 è stato rinominato Tenente (RS – S.P.E.);
- dal 31.12.2014 è stato promosso Capitano (RS – S.P.E.);
- dal 31.12.2021 è stato promosso Maggiore (RSE – S.P.E.), con notifica del decreto in data 11.01.2022. Egli pretende che l’anzianità assoluta nel grado di Maggiore decorra dal 15.9.2017 (anziché dal 31.12.2021), secondo il seguente calcolo di anzianità: - dal 15.09.2003 nel grado Sottotenente;
- dal 15.09.2005 nel grado di Tenente;
- dal 15.09.2010 nel grado di Capitano.;
- dal 15.09.2017 nel grado di Maggiore.

3) Il Magg. Matteo GIANSANTI si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 23.06.2003, come vincitore di concorso del 2° corso AUFP – Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata. Successivamente, a decorrere: - dal 15.09.2003 è stato promosso Sottotenente (RS - in ferma prefissata);
- dal 15.09.2005 è stato promosso Tenente (RS - in ferma prefissata) sino a quando, per effetto della cd. stabilizzazione in S.P.E., è stato rinominato Sottotenente con decorrenza dal 31.12.2007;
- dal 31.12.2009 è stato rinominato Tenente (RS – S.P.E.);
- dal 31.12.2014 è stato promosso Capitano (RS – S.P.E.);
- dal 31.12.2021 è stato promosso Maggiore (RSE – S.P.E.), con notifica del relativo decreto in data 16.12.2021. Egli pretende che l’anzianità nel grado di Maggiore gli venga riconosciuta a decorrere dal 15.09.2017 (non dal 31.12.2021), secondo il seguente calcolo di anzianità: - dal 15.09.2003 nel grado di Sottotenente;
- dal 15.09.2005 nel grado di Tenente;
- dal 15.09.2010 nel grado di Capitano;
- dal 15.09.2017 nel grado di Maggiore.

4) Il Magg. S V si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 23.06.2003, come vincitore di concorso del 2° corso AUFP – Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata. Successivamente, a decorrere: - dal 15.09.2003 è stato promosso Sottotenente (RS - in ferma prefissata);
- dal 15.09.2005 è stato promosso Tenente (RS - in ferma prefissata) sino a quando, per effetto della cd. stabilizzazione in S.P.E., è stato rinominato Sottotenente con decorrenza dal 31.12.2007;
- dal 31.12.2009 è stato rinominato Tenente (RS – S.P.E.);
- dal 31.12.2014 è stato promosso Capitano (RS – S.P.E.);
- dal 31.12.2021 è stato promosso Maggiore (RSE – S.P.E.), con relativa notifica del decreto in data 23.12.2021. Egli pretende che l’anzianità nel grado di Maggiore gli venga riconosciuta a decorrere dal 15.09.2017 (non dal 31.12.2021), secondo il seguente calcolo di anzianità: - dal 15.09.2003 nel grado di Sottotenente;
- dal 15.09.2005 nel grado di Tenente;
- dal 15.09.2010 nel grado di Capitano;
- dal 15.09.2017 nel grado di Maggiore.

5) Il Magg. G B si è arruolata nell’Arma dei Carabinieri in data 14.04.2003, come vincitore di concorso del 1° Corso AUFP – Allievo Ufficiale in ferma prefissata. Successivamente, a decorrere: - dal 16.06.2003 è stato promossa Sottotenente (RS - in ferma prefissata);
- dal 16.06.2005 è stato promosso Tenente (RS - in ferma prefissata) sino a quando, per effetto della cd. stabilizzazione in S.P.E., è stata rinominata Sottotenente con decorrenza dal 31.12.2007;
- dal 31.12.2009 è stata rinominata Tenente (RS – S.P.E.);
- dal 31.12.2014 è stata promossa Capitano (RS – S.P.E.);
- dal 31.12.2021 è stata promossa Maggiore (RSE – S.P.E.), con relativa notifica del decreto in data 17.12.2021. l’anzianità La stessa pretende che l’anzianità nel grado di Maggiore le sia riconosciuta a decorrere dal 16.06.2017 (non dal 31.12.2021), secondo il seguente calcolo di anzianità: - dal 16.06.2003 nel grado di Sottotenente;
- dal 16.06.2005 nel grado di Tenente;
- dal 16.06.2010 nel grado di Capitano;
- dal 16.06.2017 nel grado di Maggiore.

6) Per il Magg. Daniele BOCHICCHIO viene fornita la seguente ricostruzione: - dal 13.08.2001 al 22.10.2001, è stato frequentatore del 183° corso Tecnico Professionale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma (dal 13.09.2001 nominato Sottotenente CC. di Complemento);
- dal 23.10.2001 al 27.05.2002, Ufficiale addetto presso l’Aliquota Servizi Sicurezza Aeroporto di Ciampino in seno alla Compagnia Carabinieri Aeroporti – Roma;
- dal 28.05.2002 al 27.05.2004, Ufficiale addetto presso l’Aliquota Servizi Sicurezza Aeroporto di Ciampino in seno alla Compagnia Carabinieri Aeroporti – Roma (vincitore della ferma biennale;
dal 13.01.2004 nominato Tenente CC. di Complemento);
- dal 28.05.2004 al 29.05.2005, collocato nella Forza in congedo del Distretto Militare di Salerno - dal 30.05.2005 al 19.06.2005, è stato richiamato in servizio in qualità di Allievo per il tirocinio relativo al concorso per l’ammissione di Allievi Ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, distaccamento AUFP in Velletri (col grado di Tenente CC. di Complemento);
- dal 20.06.2005 al 21.08.2005, è stato frequentatore dell’8° corso Tecnico Professionale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma (col grado di Allievo Ufficiale in ferma prefissata);
- dal 22.08.2005 al 15.10.2005, è stato frequentatore dell’8° Corso di Perfezionamento per Ufficiali in ferma prefissata ausiliari del Ruolo Speciale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma (col grado di Sottotenente CC in ferma prefissata ausiliario del R.S.);
- dal 16.10.2005 al 31.08.2009, addetto (con vari incarichi) presso la Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma (sino al 21.08.2007 col grado di S.Ten. CC in F.P. aus. R.S.;
dal 22.08.2007 col grado di Ten. CC in F.P. aus. R.S.;
dal 20.12.2007 trattenuto in servizio nelle more della conclusione della procedura di stabilizzazione ex art. 1, co. 519 del L. 296/2006), sino a quando, per effetto della cd. stabilizzazione in S.P.E., è stato rinominato Sottotenente con decorrenza dal 31.12.2007;
- dal 31.12.2009 è stato rinominato Tenente (RS – S.P.E.);
- dal 31.12.2014 è stato promosso Capitano (RS – S.P.E.);
- dal 31.12.2021 è stato promosso Maggiore (RSE – S.P.E.), con relativa notifica del decreto in data 23.12.2021. Lo stesso rivendica il riconoscimento di un’anzianità assoluta nel grado di Maggiore a decorrere: A. dal 01.01.2017 (anziché dal 31.12.2021), considerando il quinquennio anteriore all’entrata in vigore della L. n° 269/2006, che ha disciplinato la c.d. procedura di stabilizzazione, secondo il seguente calcolo, partendo dal grado di nomina a Sottotenente di complemento [da equiparare alla Ferma Prefissata, parte ricorrente cita sul punto, Consiglio di Stato, Sez. II, n° 3209 del 20.05.2019] e tenendo conto del periodo di congedo: - dal 01.01.2002 nel grado di Sottotenente di complemento;
- dal 01.01.2004 nel grado di Tenente di complemento;
- dal 01.01.2009 nel grado di Capitano;
- dal 01.01.2017, nel grado di Maggiore. B. In via subordinata rispetto all’ipotesi sub A, dal 02.08.2017 (anziché dal 31.12.2021), secondo il seguente calcolo, partendo dal grado di nomina a Sottotenente in Ferma Prefissata, e tenendo conto della ferma biennale dal 28.05.2002 al 27.05.2004 nel grado di Tenente di complemento: - dal 02.08.2005 nel grado di Sottotenente;
- dal 02.08.2007 nel grado di Tenente;
- dal 02.08.2012 nel grado di Capitano;
- dal 02.08.2017 nel grado di Maggiore.

Sulla base delle carriere come sopra rispettivamente sintetizzare dai ricorrenti, la nomina di ognuno dei ricorrenti al grado di Maggiore sarebbe illegittima e meritevole di annullamento, nella parte in cui essa non ha riconosciuto il loro diritto ad essere tutti inquadrati nel grado di Maggiore con decorrenza dall’anno 2017, anziché dal 2021.

Il motivo di impugnazione viene così delineato in termini giuridici da parte ricorrente: 1) violazione e falsa applicazione. dell’art. 1, comma 519, della l. n. 296/2006 - violazione e f.a. del trattato sul funzionamento dell’unione europea (t.f.u.e.) - violazione e f.a. clausola n. 4 (“principio di non discriminazione”) dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del consiglio europeo n. 1999/70 del 28.06.1999, cosi’ come recepita dal d.lgs. n. 368 del 06.09.2001 – violazione e f.a. 12 artt. 3 e 97 cost. – violazione e f.a. art. 1, comma 2, d.p.r. 29.12.2007 - violazione e f.a. art. 16, d.lgs n° 298/2000 - eccesso di potere per violazione e f.a. del principio di non discriminazione – del principio di proporzionalita’ - del principio di uguaglianza – del principio del legittimo affidamento - del principio di disparità di trattamento - del principio di legalità - difetto di istruttoria - erronea valutazione dei presupposti – violazione e f.a. art. 36 Cost. e artt. 2099 e ss. c.c. e violazione e f.a. art. 429 c.p.c.

I ricorrenti sostengono di avere svolto, nel periodo di Ferma e/o Complemento, mansioni analoghe ai colleghi aventi il medesimo grado che erano in servizio permanente effettivo (s.p.e.).

Da quanto precede deriverebbe, a beneficio di ciascun ricorrente, la spettanza del riconoscimento dell’anzianità del periodo di servizio da ciascuno prestato quale ufficiale in ferma prefissata, a cui dovrebbe conseguire il riconoscimento dell’anzianità pregressa maturata durante il rapporto di lavoro a tempo determinato, che è equiparabile a quello svolto da colleghi ufficiali in servizio permanente. Solo in tal modo si eviterebbero “illegittime discriminazioni in aperta violazione dei principi costituzionali e comunitari nell’ambito dei rapporti di lavoro”.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che, in data 17.3.2022, che ha successivamente prodotto memoria difensiva nella quale contesta le deduzioni dei ricorrenti e chiede il rigetto del gravame.

Nella camera di consiglio del 30.3.3022, il Presidente ha prospettato alle parti la possibile fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso alla data del 4 novembre 2022. Le parti hanno concordato sul rinvio al merito proposto.

In vista dell’udienza di merito parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale ex art. 73 c.p.a.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2022, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.

DIRITTO

Prima di affrontare le domande proposte, giova rammentare il quadro normativo di riferimento nel quale va a inquadrarsi la presente controversia (la quale si inserisce in un vasto contenzioso sul quale questo TAR si è ormai pronunciato numerose volte nel corso del corrente anno e del precedente: cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 20 settembre 2021, n. 9855;
id. 8 febbraio 2022, n. 1462;
TAR Lazio, Sez. I Stralcio, 6 settembre 2022, n. 11514;
id. 7 luglio 2022, n. 9300;
id. 30 giugno 2022, n. 8923;
id. 30 giugno 2022, n. 8923;
30 giugno 2022, n. 8928;
30 giugno 2022, n. 8929;
30 giugno 2022, n. 8931;
v. altresì Cons. Stato, Sezione II, n. 4965 del 30 giugno 2021).

Anche la presente causa, al pari dei precedenti citati, si riferisce alla categoria degli Ufficiali (già) a tempo determinato dell’Arma dei Carabinieri, a suo tempo assunti in servizio a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 215 del 2001 (per un anno e sei mesi, secondo il testo originario dell’articolo citato, poi prolungati a 2 anni e sei mesi per effetto del d.lgs. 31/07/2003, n. 236) e, successivamente, stabilizzati per effetto della previsione speciale contenuta nell’articolo 1, comma 519, della legge finanziaria per il 2007 e della partecipazione alla procedura indetta con decreto dirigenziale n. 14/2009.

All’esito di tale procedura i ricorrenti sono stati tutti (ri-)nominati sottotenenti in s.p.e., con anzianità assoluta decorrente dal 31.12.2007 quando, in precedenza, con decorrenza dal 15.9.2005 e, dunque, in data ampiamente anteriore alla nomina a sottotenenti in s.p.e. (stabilizzati), gli stessi avevano già ricoperto il superiore grado di Tenente, seppure in ferma prefissata.

Tale meccanismo di ri-nomina con effetto “ex nunc” ad un grado inferiore (sottotenente in s.p.e.), rispetto a quello già posseduto (tenente in f.p.), a seguito della stabilizzazione, avrebbe determinato, secondo l’assunto di base dei ricorrenti nei vari contenziosi instaurati dinnanzi a questo TAR, un’ingiusta e significativa perdita di anzianità di servizio (di durata variabile a seconda dei casi, ma in genere ammontante a circa quattro anni) maturata nel grado di sottotenente in ferma prefissata e quindi di tenente, sempre in f.p. (Ruolo Speciale), con conseguente perdita, agli effetti della carriera, dell’intero periodo di servizio anteriore alla stabilizzazione, sol perché svolto in regime di ferma prefissata, nonostante detto servizio avesse comportato l’assunzione di mansioni e responsabilità del tutto corrispondenti a quelle proprie dei colleghi di ruolo.

La peculiarità del caso oggi in disamina è nel fatto che le contestazioni dei ricorrenti non investono direttamente la loro originaria nomina (a sottotenenti in s.p.e. “stabilizzati”), né le loro rispettive promozioni per anzianità nei gradi successivi alla nomina in s.p.e. (Tenente e poi Capitano), bensì il decreto che li ha di recente promossi al grado di Maggiore del Ruolo Speciale, “nella parte in cui, per il calcolo dell’anzianità assoluta nel grado, non è stata considerata l’anzianità maturata in virtù del rapporto di lavoro a tempo determinato antecedente alla c.d. stabilizzazione”.

Al riguardo il Collegio ritiene di dover ribadire alcuni dei principi recentemente affermati da questo TAR (v. Sez. I Stralcio 30/06/2022, n. 8929 e gli analoghi precedenti del 2022 sopracitati), anticipando fin d’ora che la peculiarità della fattispecie in esame non consente di accogliere i “petita” proposti:

- la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, intitolata “Principio di non discriminazione” , chiarisce che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;

- come affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la direttiva - e, conseguentemente, la normativa interna di recepimento - trova applicazione anche con riguardo ai datori di lavoro che siano pubbliche amministrazioni (cfr., in relazione ad una questione sollevata dal Tribunale di Genova, Corte giust., Sez. II, 7 settembre 2006, nella causa C-53/04, § 39 ss.). La stessa Corte di Giustizia, Sez. VI, nella sentenza del 18 ottobre 2012 (nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11), ha precisato che, al fine di verificare se in una determinata ipotesi sussista una discriminazione del lavoratore a tempo determinato rispetto al lavoratore a tempo indeterminato, occorre “anzitutto, esaminare la comparabilità delle situazioni in esame e poi, in un secondo momento, verificare l’esistenza di un’eventuale giustificazione oggettiva” (§ 41 della sentenza);

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all’articolo 3, comma 93, ha disposto che “ il personale dell’Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell’articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all’organico dei ruoli”;

- con il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2007 è stata autorizzata la stabilizzazione del personale, individuando le unità di personale per ogni Amministrazione interessata, tra cui 70 posti per l’Arma dei carabinieri;

- da tale disciplina normativa risulta evidente che la procedura di stabilizzazione, che è stata in generale prevista dalla legge, al fine di risolvere il problema dell’utilizzazione di lavoro temporaneo “per esigenze permanenti dell’Amministrazione” (cfr. in tal senso il § 2 della direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni delle pubbliche amministrazioni n. 7 del 30 aprile 2007), è stata disciplinata senza distinguere gli effetti della stabilizzazione per le varie Amministrazioni interessate da dette procedure;

- pertanto, i principi affermati dalla richiamata sentenza della Corte di giustizia del 18 ottobre 2012 e ribaditi dalla medesima Corte nelle successive ordinanze del 7 marzo 2013 (nella causa C-393/11) e del 4 settembre 2014 (nella causa C-152/14), concernenti il personale delle Autorità amministrative indipendenti, e ormai seguiti dalla giurisprudenza della Cassazione e anche del Consiglio di Stato con riferimento al personale di altre amministrazioni, debbono essere applicati anche alla presente fattispecie. Infatti, ritiene il Collegio che, una volta prevista dalla legge la procedura – di carattere eccezionale – di stabilizzazione (anche) per alcune categorie di lavoratori pubblici in regime di diritto pubblico, e nella specie, per l’Arma dei carabinieri, in mancanza di una specifica differente disciplina legislativa, non possano non valere, anche in tal caso, i medesimi principi consolidati affermati dalla giurisprudenza unionale in materia di stabilizzazioni;

- sotto tale profilo, sono infondate le varie argomentazioni opposte dal Ministero della difesa con la relazione depositata in giudizio in data 20 maggio 2014, per cui la direttiva europea 1999/70 non si applicherebbe ai militari e dovrebbe essere applicata solo al settore pubblico “privatizzato”;

- del resto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha escluso l’applicazione generalizzata delle procedure di stabilizzazione alle Forze armate, non ha fatto riferimento allo status dei militari o alla particolare natura del rapporto in regime di diritto pubblico, ma semplicemente alla lettera dell’articolo 1, comma 519, della legge 296 del 2006, che ha consentito la stabilizzazione in deroga al blocco delle assunzioni, escludendola, quindi, per le Amministrazioni sottratte al blocco delle stesse e alla accessibilità al fondo di cui al comma 95 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sulla base quindi della volontà espressa dal legislatore di escludere alcune Amministrazioni dalla stabilizzazione, non applicabile estensivamente (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sezione II, 11 novembre 2020, n. 6934);

- per tutto il personale era, infatti, previsto dalla legge n. 296 del 2006 anche il mantenimento del rapporto in corso fino alla conclusione della procedura di stabilizzazione, con evidenti ulteriori profili di: omogeneità di tutto il personale stabilizzato nei differenti settori;
sostanziale continuità del rapporto di lavoro;

- la sentenza della Corte di giustizia del 18 ottobre 2012 e le ordinanze del 7 settembre 2013 e del 4 settembre 2014 riguardano, peraltro, personale di Autorità amministrative indipendenti, anch’esso contemplato dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 tra le categorie disciplinate “ dai rispettivi ordinamenti” , con rapporti devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del predetto decreto legislativo;
ciò apporta un ulteriore argomento a favore dell’infondatezza delle argomentazioni dell’Amministrazione, che fa riferimento alla differenza con il personale in regime privatizzato;

- tutto ciò premesso, devono essere richiamate la disciplina dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio in data 28 giugno 1999, e l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia rispetto alla compatibilità unionale della disciplina nazionale sulle stabilizzazioni;

- la clausola 4 dell’accordo quadro, secondo l’orientamento ormai uniforme del Giudice dell’Unione, deve essere interpretata nel senso che essa osti a una normativa nazionale che “escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un’autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere” (Corte giustizia, Sez. VI, 18 ottobre 2012, nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11);

- l’ordinanza del 7 marzo 2013 nella causa C-393/11 e, successivamente, l’ordinanza del 4 settembre 2014 nella causa C-152/14, hanno espressamente affermato che la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro dev’essere intesa nel senso che la disparità di trattamento “(...) sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (...)” (§ 40 dell’ordinanza del 7 marzo 2013), mentre “il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme ai suddetti criteri e non può dunque configurare una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (§ 41 dell’ordinanza del 7 marzo 2013). Inoltre, “l’obiettivo consistente nell’evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia in danno dei dipendenti di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico (...) pur potendo costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro, non può comunque giustificare una normativa nazionale sproporzionata quale quella in questione nel procedimento principale, la quale esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione di tutti i periodi di servizio compiuti da determinati lavoratori nell’ambito di contratti di lavoro a termine ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione” (§ 47 dell’ordinanza del 7 marzo 2013);

- per quanto precede il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non può dunque configurare una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell’accordo quadro;

- non era contestato, nel precedente qui richiamato ,che parte ricorrente avesse svolto, nel periodo di ferma a termine, mansioni analoghe a quelle dei colleghi in servizio permanente effettivo e, pertanto, è stata ritenuta fondata da questo TAR (nel caso in commento) la domanda avanzata per il riconoscimento dell’anzianità di servizio, maturata in costanza di rapporto a tempo determinato, con condanna dell’Amministrazione alla somma richiesta a titolo di differenze retributive.

La conclusione a cui questo TAR è pervenuto nei numerosi precedenti citati è stata dunque la seguente: “In sintesi, è meritevole di accoglimento la domanda proposta dal ricorrente di riconoscimento dell’anzianità di servizio nel grado di tenente e, come conseguenza, la domanda afferente il riconoscimento del relativo livello retributivo, con connessa condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme dovute a titolo di differenze retributive tra quanto da esso percepito come ufficiale “a tempo determinato” e quanto percepito dai suoi colleghi assunti a tempo indeterminato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti in cui non è maturata la prescrizione estintiva quinquennale, mentre non può riconoscersi il diritto al grado di capitano con decorrenza dal 15 settembre 2004, in quanto sul punto trova specifica applicazione la disciplina, applicabile ratione temporis, che consentiva, come verificatosi nella specie, il prolungamento della ferma nel medesimo grado di tenente, ma non la promozione automatica al grado superiore per anzianità.”.

Questo Collegio, in adesione al precedente citato, osserva che la disposizione alla base della c.d. stabilizzazione - applicabile (per quanto sopra ampiamente esposto) anche agli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in Ferma Prefissata ai sensi dell’’art. 23, comma 1, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 - è l’art. 1, comma 519, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), a mente del quale “519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione […omisis…]”.

In quest’ultimo periodo si legge agevolmente che era stata espressamente prevista una proroga, rispetto all’originario termine di scadenza (fissato ex lege dall’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 215/2001), dei rapporti di servizio a tempo determinato in corso, facenti capo in particolare gli ufficiali in ferma prefissata di cui all’art. 23 cit. (ove interessati dalla procedura stabilizzazione allora in corso di organizzazione) ma ciò con il mantenimento del grado posseduto e senza alcun cenno alla promozione automatica al grado superiore per anzianità.

Di qui la legittimità di un prolungamento temporale del servizio nel grado di tenente, acquisito nel ruolo (speciale) di ufficiale in ferma prefissata, fino al momento della stabilizzazione con passaggio al servizio permanente effettivo.

Quindi, chiarendo ulteriormente, il Collegio ritiene che per il passato, anche in favore degli odierni ricorrenti, se ed in quanto entrati in servizio mediante uno dei Corsi AUFP di cui all’art. 23 d.lgs. n. 215/2001, debba ribadirsi il riconoscimento dell’anzianità di servizio nel grado di tenente e, come conseguenza, il riconoscimento del relativo livello retributivo, con diritto alla corresponsione delle somme dovute a titolo di differenze retributive tra quanto percepito come ufficiale “a tempo determinato” e quanto percepito dai loro colleghi assunti a tempo indeterminato (oltre rivalutazione monetaria ed interessi).

Questi profili, tuttavia, non sono quelli in discussione nella presente causa, nella quale, in linea con le coordinate ermeneutiche sopra delineate, deve ribadirsi che, così come non può riconoscersi il diritto degli “stabilizzati” al grado di capitano con decorrenza retrodatata rispetto a quella concessa , a maggior ragione non sussiste alcun diritto dei ricorrenti alla retrodatazione degli effetti della loro nomina al superiore grado di Maggiore (oggetto della fattispecie in disamina), in quanto sul punto trova specifica applicazione la disciplina, applicabile ratione temporis , che consentiva, nelle more della ormai risalente procedura di stabilizzazione, il prolungamento della ferma nel medesimo grado di tenente già ricoperto come UFP, ma non anche la promozione automatica al grado superiore per anzianità.

Non è quindi fondata la pretesa dei ricorrenti al recupero del periodo di servizio anteriore alla stabilizzazione ai fini della retrodatazione degli effetti delle loro recenti promozioni a Maggiore, di molti anni successive alla loro entrata in s.p.e..

Tale pretesa, sotto altro aspetto, non è neanche supportata da una delle considerazioni fondamentali che aveva indotto questo TAR ad accogliere, nei precedenti affrontati, le domande relative al riconoscimento dell’incremento dell’anzianità assoluta in misura corrispondente al periodo di servizio anteriore alla stabilizzazione.

Il Collegio si riferisce al fatto che, nei precedenti casi esaminati, relativi alle nomine conseguenti alla conclusione delle procedure di stabilizzazione (indette dal decreto dirigenziale n. 14 del 2009), era stato speso, giustamente, l’argomento relativo all’ingiusta omessa valutazione, ai fini di carriera, dei periodi di servizio svolti dagli ufficiali in ferma prefissata (prima come Sottotenenti e poi Tenenti a tempo determinato), quando essi avevano svolto le medesime mansioni e assunto le stesse responsabilità dei loro parigrado in s.p.e..

Tale argomento, all’evidenza, non è però utilizzabile nella specie dove, fino ai provvedimenti in epigrafe impugnati, invero, i ricorrenti hanno ricoperto, formalmente e sostanzialmente, il grado inferiore di Capitano (e non quello di Maggiore) e quindi, in base alle regole proprie dell’ordinamento militare, non possono pretendere di essere equiparati in nessun senso agli Ufficiali di grado più elevato per il servizio prestato negli anni anteriori alle promozioni per cui è causa, sicché viene a mancare uno degli argomenti essenziali utilizzati nellaealtre fattispecie di recente definite, ai fini della equiparazione e del riconoscimento dei periodi pregressi nel ruolo di tenenti in f.p. per i limiti effetti sopra citati (v. precedenti sopra menzionati).

Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda.

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