TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2024-06-17, n. 202401471

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2024-06-17, n. 202401471
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401471
Data del deposito : 17 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2024

N. 01471/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00539/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2024 proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4;

contro

l’Università -OMISSIS-, in persona del Magnifico Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R T, S V e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

del sig. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-della deliberazione della Commissione di valutazione carriere pregresse del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università -OMISSIS-, assunta al prot. n. 0066533 del 17 aprile 2024, dal seguente oggetto: “ domanda di valutazione e riconoscimento crediti n. 202300069754 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico 6 anni in Odontoiatria e Protesi Dentaria (ord. 2023) percorso comune, anno accademico 2023-24 ai fini nuova immatricolazione con riconoscimento di attività didattiche/professionali svolte all'estero – sentenza TAR Veneto, sezione IV, n. 630/2024 - Esecuzione ”;

-di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, ed in particolare:

--dell’atto a firma della dirigente dell’Ufficio Carriere studenti dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università -OMISSIS- assunto al prot. n. 69359 del 23.04.2024, avente ad oggetto la conclusione del procedimento di valutazione e riconoscimento dei crediti in esecuzione della sentenza TAR del Veneto n. 630/2024;

--della graduatoria relativa all’ammissione al secondo anno del Corso di Laurea in odontoiatria e Protesi Dentaria pubblicata sul sito istituzionale dell’Università -OMISSIS- in data 18.04.2024 e comunicata alla ricorrente a mezzo pec in data 23.04.2024;

--della comunicazione di avvio del procedimento assunta al prot. n. 63451 del 10.04.2024, a firma della Dirigente dell’Ufficio Carriere studenti dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti dell’Università -OMISSIS-, avente ad oggetto l’avvio del procedimento di valutazione e riconoscimento dei crediti in esecuzione della sentenza TAR del Veneto n. 630/2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti gli avv.ti Fatta, su delega dell'avv. Granara, e gli avv.ti Visentin e Sala;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con istanza del 12.7.2023 la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto all’Università -OMISSIS- la valutazione e il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti all’esito di un corso di studi estero (maltese). La studentessa intendeva beneficiarne per una nuova immatricolazione nel corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria attivato dall’Università per l’anno accademico 2023/2024. La Commissione d’esame ha infine convalidato 41 crediti, proponendo alla sig.ra -OMISSIS- l'ammissione al 1° anno di corso previa effettuazione del test nazionale di ingresso, e stilando la graduatoria dei candidati a cui è stata offerta l’ammissione ad anni successivi al primo. Tra questi non figura l’identificativo della ricorrente che non ha ottenuto il riconoscimento del numero minimo di crediti del primo anno necessari per ricevere dall’Università una proposta di ammissione diretta (nel caso di specie) al secondo anno del corso di laurea in Odontoiatria.

2. Avverso le delibere di riconoscimento dei crediti e contro la detta graduatoria la sig.ra -OMISSIS- è insorta avanti a questo Tribunale promuovendo un primo ricorso (R.G. n. 1021/2023), integrato da motivi aggiunti. L’impugnativa ha in particolare ipotizzato l’illegittimità dei provvedimenti dell’Università per difetto di motivazione del mancato riconoscimento dei crediti conseguiti in due materie estere “ D16 Medical Genetics ” e “ D20 Oral Anatomy and Histology” , che in tesi potrebbero essere valorizzati in relazione agli insegnamenti di -OMISSIS- del primo anno (rispettivamente) di “ MEL1000500 Biologia ” e “ MEL1001928 Istologia, Citologia ed Embriologia ”. Veniva pure avanzata domanda di risarcimento dei danni morali, all’immagine e da perdita della chance di completare utilmente gli studi in odontoiatria.

3. Con sentenza n. 630/2024 la Sezione ha accolto la domanda annullatoria, onerando l’Università di riavviare il procedimento offrendo un’adeguata motivazione che desse conto delle ragioni degli eventuali mancati riconoscimenti dei crediti conseguiti nelle due materie estere richiamate nel punto che precede. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla graduatoria degli ammessi ad anni successivi al primo, che l’Ateneo è stato chiamato a rielaborare inserendo anche la posizione della ricorrente qualora l’esito della detta rinnovata attività di valutazione dei crediti ne avesse comportato il raggiungimento del numero minimo richiesto per l’ammissione ad anni successivi al primo (ossia 46 c.f.u.).

La domanda risarcitoria è stata invece rigettata.

4. In esecuzione della predetta sentenza l’Università ha riavviato il procedimento dandone comunicazione alla ricorrente con nota del 10.04.2024. La Commissione si è in seguito riunita confermando il numero dei crediti in precedenza attribuiti e ribadendo la proposta di ammissione della ricorrente al 1° anno di corso, previo superamento del test nazionale di ingresso alla facoltà di Odontoiatria.

5. Le nuove determinazioni dell’Università, unitamente alla graduatoria degli ammessi al secondo anno, anch’essa confermata all’esito delle nuove valutazioni richieste da questo Tribunale, sono state contestate dalla ricorrente con il ricorso in epigrafe, affidato a quattro articolati motivi .

In estrema sintesi la ricorrente, che ha pure avanzato domanda di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati, ricordato l’ iter del precedente giudizio ha anzitutto contestato la motivazione delle nuove valutazioni della Commissione con riferimento al mancato riconoscimento dei crediti di entrambe le materie estere di cui si discute, confutandone anche nel merito le risultanze da ritenersi errate, carenti a livello istruttorio e motivazionale, oltreché frutto di valutazioni provenienti da soggetti incompetenti. Più in particolare, l’Università avrebbe effettuato un parallelismo tra settori scientifico disciplinari (c.d. s.s.d.) di ordinamenti diversi, applicando ex abrupto il DM del 4 ottobre 2000 a materie insegnate nell’ordinamento maltese, senza una previa verifica sostanziale del programma seguito all’estero. Non si sarebbe compreso che un conto è il s.s.d. di appartenenza, che comprende più materie afferenti alla medesima area scientifica, e altro conto è la materia, e la Commissione avrebbe comparato, senza alcuna motivazione in proposito, il settore e la materia. Poiché sarebbe stato indicato il solo s.s.d. e non la materia, non sarebbe possibile comprendere a quale programma ( syllabus ) sarebbe stato operato il riferimento per escludere la coerenza tra i programmi delle materie estere ed interne. In ogni caso, sussisterebbe una piena sovrapponibilità tra il programma maltese di “ D16 Medical Genetics ” e quello patavino di “ MEL1000500 Biologia ”, oltreché di quello maltese di “ D20 Oral Anatomy and Histology ” rispetto all’insegnamento -OMISSIS- di “ MEL1001928 Istologia, Citologia ed Embriologia ”.

Da altra angolatura, la proposta di iscrizione al 1° anno di corso vanificherebbe l’ammissione con riserva al secondo anno disposta in forza dei provvedimenti cautelari adottati nel precedente giudizio. Essa sarebbe pure intervenuta successivamente al 17.4.2024, data di scadenza del termine utile per presentare la domanda di iscrizione al test nazionale di ingresso alla facoltà di Odontoiatria, e dunque la sig.ra -OMISSIS- dovrebbe attendere il 2025 per poter sostenere l’esame di ingresso alla facoltà di Odontoiatria. L’effetto dei provvedimenti impugnati sarebbe quindi quello di vanificare la carriera pregressa della sig.ra -OMISSIS-, che verrebbe equiparata ad uno studente universitario neo iscritto con effetti di disparità di trattamento.

Anche la nuova graduatoria risentirebbe in via derivata dei medesimi vizi di illegittimità degli atti assunti a suo presupposto e per di più consentirebbe l’ammissione al secondo anno di uno studente (l’odierno controinteressato) con un bagaglio di 62 c.f.u., inferiori ai 76 complessivamente assegnati alla ricorrente. Essa non sarebbe comunque supportata da validi presupposti istruttori.

Da ultimo i provvedimenti qui impugnati sarebbero affetti da una serie di violazioni procedimentali, non essendo indicato il termine di conclusione del procedimento di rivalutazione;
essendo mancata la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di riconoscimento della carriera pregressa della ricorrente;
ed essendosi in definitiva omesso il contraddittorio procedimentale previsto dagli artt. 10 e 10 bis della L. n. 241/1990.

In via istruttoria la ricorrente ha anche chiesto l’acquisizione degli atti impugnati e di tutti quelli del procedimento di ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Odontoiatria, formulando infine un’istanza risarcitoria dei danni fatti discendere dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

6. Con decreto presidenziale n. 185 del 3.05.2024 è stata rigettata l’istanza di misure cautelari monocratiche, fissando per la trattazione collegiale della domanda di sospensiva la camera di consiglio del 23 maggio 2024.

7. L’Università -OMISSIS- si è costituita in giudizio per resistere all’impugnativa, depositando la documentazione pertinente ed eccependo l’inammissibilità di quella dimessa dalla ricorrente (docc. nn.

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