TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-01-29, n. 201800121

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-01-29, n. 201800121
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800121
Data del deposito : 29 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2018

N. 00121/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00440/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 440 del 2012, proposto da I M e C A, rappresentati e difesi dall’avvocato F L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G S in Bari, piazza Eroi del Mare, 5;

contro

Comune di San Paolo di Civitate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato R D S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Bari, via Lo Foco, 18;

per il risarcimento

dei danni causati dalla illegittima occupazione e la conseguente perdita definitiva della disponibilità dei fondi siti in agro di San Paolo di Civitate, foglio 33, particella ex 141 (attuali 705, 706, 707, 708, 709 e 710) di Ha 0.30.93, ex 103 (attuali 703 e 704) di Ha 0.82.10 e ex 54 (attuali 691, 692, 693, 694, 695 e 696) di Ha 1.33.20, in misura pari all’intero controvalore venale dei fondi, oltre svalutazione monetaria e interessi, oltre all’ulteriore ristoro per l’occupazione legittima ed illegittima;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Paolo di Civitate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2018 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Gli odierni ricorrenti I M e C A sono proprietari dei suoli indicati in epigrafe siti nel Comune di San Paolo di Civitate.

Con delibera n. 42 del 21.3.1983 il Consiglio comunale di San Paolo di Civitate approvava definitivamente il Piano di Zona per l’edilizia economica e popolare della zona C3B e C1 del PRG del Comune di San Paolo di Civitate.

Con provvedimento del 23.12.1986 il Sindaco del Comune di San Paolo di Civitate decretava l’occupazione d’urgenza dei beni situati in agro dello stesso Comune (particella 141).

Con successivo provvedimento dell’8.3.1988 il Sindaco decretava l’occupazione temporanea di urgenza di altri fondi di proprietà degli odierni ricorrenti (particelle 141, 103 e 54).

Con provvedimento del 29.12.1986 il Sindaco comunicava alla ditta I M (proprietario per ½) e C A (proprietaria per ½) la data e l’ora per la redazione del verbale di consistenza delle aree necessarie all’espropriazione e la contestuale immissione in possesso per l’attuazione del 2° Piano di Zona.

L’occupazione del 23.12.1986 e dell’8.3.1988 venivano disposte per un periodo di cinque anni.

Tuttavia, l’Amministrazione espropriante non adottava nei termini di legge il decreto di espropriazione definitiva delle aree per cui è causa.

Con raccomandata del 5.11.2010 i ricorrenti chiedevano al Comune di San Paolo di Civitate il risarcimento di tutti i danni subiti ma il Comune non dava seguito alla richiesta.

Con il presente ricorso I M e C A evocavano in giudizio il Comune di San Paolo di Civitate per la condanna dello stesso al risarcimento dei danni causati dalla illegittima occupazione e la conseguente perdita definitiva della disponibilità dei fondi siti in agro di San Paolo di Civitate, foglio 33, particella ex 141 (attuali 705, 706, 707, 708, 709 e 710) di Ha 0.30.93, ex 103 (attuali 703 e 704) di Ha 0.82.10 e ex 54 (attuali 691, 692, 693, 694, 695 e 696) di Ha 1.33.20, in misura pari all’intero controvalore venale dei fondi, oltre svalutazione monetaria e interessi, oltre all’ulteriore ristoro per l’occupazione legittima ed illegittima.

2. - Si costituiva in giudizio il Comune di San Paolo di Civitate, resistendo al gravame.

3. - Nel corso dell’udienza del 17 gennaio 2018 la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio la domanda risarcitoria di cui al ricorso sia da accogliere nei sensi di seguito esposti in quanto fondata.

4.1. - A tal riguardo si evidenzia quanto segue.

Vertendosi in tema di responsabilità aquiliana, devono sussistere tutti gli elementi previsti dall’art. 2043 cod. civ. per ritenere fondata la domanda risarcitoria, ossia una condotta attiva od omissiva, l’elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio.

4.2. - Dal punto di vista fattuale la circostanza relativa all’occupazione delle particelle di proprietà dei ricorrenti, al suo protrarsi ed alla trasformazione irreversibile dell’area, senza che sia intervenuto alcun decreto di espropriazione (con consequenziale perdita di efficacia del provvedimento di occupazione), è rimasta incontroversa (il Comune si è costituito ma non ha dedotto alcunché).

Pertanto, non essendo stato adottato il tempestivo provvedimento di espropriazione in sanatoria ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001, in linea teorica gli interessati avrebbero potuto richiedere la restituzione in proprio favore dei menzionati terreni, con rimozione delle opere realizzate sugli stessi, a spese dell’Amministrazione resistente.

4.3. - Ciò premesso, va evidenziato che i ricorrenti hanno agito in giudizio unicamente per il risarcimento del danno per equivalente.

Come evidenziato da Consiglio di Stato, Sez. IV, 07/11/2016, n. 4636 “In caso di occupazione, non esitata in espropriazione legittima per la realizzazione di opera pubblica, che abbia determinato radicale e definitiva trasformazione del suolo, il proprietario può, proponendo domanda di risarcimento del danno, dar luogo a implicita rinunzia abdicativa del suo diritto di proprietà”.

Pertanto, la domanda giudiziale degli istanti finalizzata al solo conseguimento del risarcimento del danno per equivalente equivale a rinunzia abdicativa del diritto di proprietà sulle particelle de quibus ormai irreversibilmente trasformate (cfr., altresì, il punto 5.3. di Cons. Stato, Ad. Plen., 9 febbraio 2016, n. 2).

In ogni caso i ricorrenti nella memoria depositata in data 11.12.2017 (pag. 2) dichiarano di abdicare al proprio diritto di proprietà, essendo il loro interesse limitato al conseguimento del risarcimento del danno da illegittima occupazione e perdita definitiva della disponibilità dei fondi, oltre svalutazione monetaria e interessi, oltre all’ulteriore ristoro per l’occupazione legittima ed illegittima.

4.4. - Indubbi sono nella fattispecie oggetto del presente giudizio la sussistenza del fatto illecito posto in essere dalla Amministrazione comunale ed il nesso di causalità con il danno da perdita del bene e con il pregiudizio da perdita di godimento della particelle in esame.

Il Comune di San Paolo di Civitate è il soggetto cui è imputabile l’illecito aquiliano subito da I M e C A con riferimento alle menzionate particelle in quanto Ente che ha approvato definitivamente il Piano di Zona ed i provvedimenti di occupazione temporanea d’urgenza incidenti sulle particelle di proprietà dei ricorrenti.

4.5. - Altrettanto chiara è la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano in capo al Comune, valutato alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per il giudizio sulla colpa dell’Amministrazione.

Secondo l’orientamento prevalente, al privato non è chiesto un particolare sforzo probatorio, potendo invocare l’illegittimità del provvedimento quale presunzione (semplice) della colpa.

Spetta a tal punto all’Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, d’influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, d’illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 798;
Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2012, n. 5846;
Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2012, n. 4894).

In concreto, nessuna perplessità suscita la incontestata circostanza dell’inefficacia della procedura ablatoria con riferimento ai fondi per cui è causa, cui non ha mai fatto seguito il tempestivo decreto di esproprio.

Ricorre, quindi, nel caso concreto quell’inescusabilità dell’errore amministrativo che integra la fattispecie risarcibile. Né parte resistente ha dedotto alcun elemento a propria discolpa.

4.6. - Ai fini della quantificazione del danno ritiene questo Collegio di seguire i principi espressi da Consiglio di Stato, Sez. IV, 07/11/2016, n. 4636:

«… Con riferimento alla specifica ipotesi in cui il proprietario formuli non già domanda di restituzione ovvero di riduzione in pristino del proprio bene illecitamente occupato dall’amministrazione, bensì di risarcimento del danno patito (con effetti abdicativi del diritto di proprietà), muovendo da tali principi, occorre ancora affermare che:

a) stante la natura abdicativa e non traslativa dell’atto di rinuncia, il provvedimento con il quale l’amministrazione procede alla effettiva liquidazione del danno - rappresentando il mancato inveramento della condizione risolutiva implicitamente apposta dal proprietario al proprio atto abdicativo che di esso rappresenta il presupposto - costituisce atto da trascriversi ai sensi degli artt. 2643, primo comma, n. 5 e 2645 cod. civ., anche al fine di conseguire gli effetti della acquisizione del diritto di proprietà in capo all’amministrazione, a far data dal negozio unilaterale di rinuncia;

b) in ordine alla determinazione del quantum del risarcimento, questo deve essere commisurato al valore venale del bene al momento in cui si perfeziona la rinuncia abdicativa del proprietario al proprio diritto reale, e, trattandosi di debito di valore, con rivalutazione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi fino al momento dell’effettivo soddisfo, tenendo presente che in materia di occupazione acquisitiva di un terreno, il risarcimento del danno è calcolato esclusivamente sul suo valore al momento in cui si è verificata la perdita del diritto di proprietà e l’ammontare del danno deve poi essere rivalutato e devono essere corrisposti gli interessi legali semplici applicati al capitale progressivamente rivalutato, non potendo essere riconosciute ulteriori ragioni di danno (cfr. Corte europea diritti dell’uomo, 22 dicembre 2009, Guiso - Gallisay c. Italia;
successivamente Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2014, n. 14604);

c) quanto alla determinazione del risarcimento del danno per mancato godimento del bene a cagione dell’occupazione illegittima (per il periodo antecedente al momento abdicativo del diritto di proprietà), questo può essere calcolato - ai sensi dell’art. 34, co. 4, c.p.a., in assenza di opposizione delle parti e in difetto della prova rigorosa di diversi ulteriori profili di danno - facendo applicazione, in via equitativa, dei criteri risarcitori dettati dall’art. 42- bis t.u. espr. (cfr. da ultimo sul punto Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2016 n. 3929;
28 gennaio 2016 n. 329;
2 novembre 2011 n. 5844), e dunque in una somma pari al 5% annuo del valore del terreno;

d) non spetta, invece, in difetto di prova specifica (tanto più necessaria in quanto ad agire in giudizio è un ente commerciale che non lamenta la lesione di valori fondamentali della propria personalità, il che rende insuperabile l’ostacolo frapposto dall’art. 2059 c.c., cfr. sul punto Cass., sez. lav., 1 ottobre 2013, n. 22396), alcuna liquidazione in misura forfettaria del danno non patrimoniale (per giunta nel caso di specie non richiesto dalla società SEP), sia in quanto ciò è previsto, dall’art. 42- bis , co. 1 e 5, t.u. espr. solo per il caso di correlativa acquisizione del bene con decreto della pubblica amministrazione (e non già in presenza di un negozio abdicativo del privato), sia in quanto - con riferimento non già alla perdita del diritto di proprietà ma solo con riferimento alla compressione delle facoltà di godimento - la misura del risarcimento disposta in via equitativa è da ritenersi omnicomprensiva di ogni ulteriore posta, ivi compresi gli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria);

e) quanto alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato godimento, occorre precisare che esso cessa, come è evidente, nel momento stesso in cui si verifichi la perdita del diritto di proprietà e dunque, nel caso di specie, nel momento in cui risulta perfezionata la rinuncia a tale diritto, implicita nella proposizione della domanda di risarcimento del danno in sede giudiziaria;
pertanto, la prescrizione quinquennale ex art. 2947, co. 1, c.c. (trattandosi di illecito extracontrattuale), avuto riguardo alla domanda riferita al mancato godimento del bene (e cioè alla mancata percezione di un reddito annuo derivante dall’utilizzazione giuridicamente legittima del terreno occupato), decorre dalle singole annualità e fino al momento di perdita del diritto di proprietà. …».

4.7. - Le somme eventualmente già erogate ai ricorrenti devono essere detratte da quelle dovute in forza della presente sentenza.

Nel caso di specie spetta quindi ai ricorrenti (che hanno formulato non già domanda di restituzione ovvero di riduzione in pristino del proprio bene illecitamente occupato dall’Amministrazione, bensì unicamente di risarcimento del danno patito con effetti abdicativi del diritto di proprietà) il danno da perdita della proprietà ed il danno da mancato godimento del bene da quantificarsi nei termini in precedenza indicati.

Il danno da mancato godimento del bene spetta nei limiti di cui alla menzionata decisione del Consiglio di Stato n. 4636/2016. In ogni caso il danno in esame cessa, come evidenziato da Cons. Stato n. 4636/2016, nel momento stesso in cui si verifichi la perdita del diritto di proprietà e dunque, nel caso di specie, nel momento in cui risulta perfezionata la rinuncia a tale diritto, implicita nella proposizione della domanda di risarcimento del danno in sede giudiziaria.

Non può essere riconosciuto il danno non patrimoniale in mancanza di prova specifica sul punto.

4.8. - L’effettiva determinazione del quantum debeatur , secondo gli enunciati parametri di cui a Cons. Stato n. 4636/2016 e con le sopra indicate specificazioni, dovrà essere effettuata dall’Amministrazione intimata, che dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 34, comma 4, primo inciso cod. proc. amm., entro il termine di centoventi giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), a formulare una proposta alla parte ricorrente, indicante l’ammontare complessivo del dovuto, corredata dall’analisi delle varie voci;
solo in caso di mancato accordo si provvederà alla liquidazione in via giudiziale secondo quanto stabilito dallo stesso art. 34, comma 4, seconda parte cod. proc. amm.

4.9. - Deve, all’opposto, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario per quanto riguarda la domanda formulata a pag. 1 e 7 dell’atto introduttivo relativa alla corresponsione dell’indennità da occupazione legittima (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 22/03/2017, n. 7303;
Cons. Stato, Sez. IV, 08/02/2017, n. 555);

Pertanto, ne discende la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sulla domanda di cui all’atto introduttivo (pag. 1 e 7) relativamente alla corresponsione della indennità da occupazione legittima in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.

5. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi