TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-12-19, n. 202201741
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 01741/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00695/2021 REG.RIC.
N. 00840/2022 REG.RIC.
N. 00689/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la UG
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 695 del 2021, proposto dalla Dea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Rucireta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione UG, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2022, proposto da Lesina Wind Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Rucireta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione UG, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2021, proposto da Dea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Rucireta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione UG, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Regina Paola Bellomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a) quanto al ricorso R.G. n. 695 del 2021, del provvedimento di diniego della Regione UG (prot. n. 4638 del 2021) di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, riguardante la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 12 MW nel Comune di Lesina (FG), per ragioni di incompetenza;
b) quanto al ricorso R.G. n. 840 del 2022, per la riassunzione (a seguito della sentenza Consiglio di Stato sez. IV, n. 5560 del 2022, di annullamento con rinvio ex art. 105, comma 1, c.p.a.) del ricorso R.G. n. 689 del 2021;
c) quanto al ricorso R.G. n. 689 del 2021, sul silenzio-rifiuto delle amministrazioni intimate, sulla richiesta di autorizzazione unica), ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, riguardante la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 12 MW nel Comune di Lesina (FG).
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione UG e della Provincia di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 22 novembre 2022 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori l'avv. Carmine Rucirreta, per la società ricorrente, e l'avv. Regina Paola Bellomo, per la Regione UG, l'avv. Nicola Martino, per la Provincia di Bari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso (R.G. n. 689 del 2021), Dea s.r.l. ha impugnato il silenzio-rifiuto serbato dalla Regione UG e/o dalla Provincia di Foggia, a fronte della presentazione di una domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387 del 2003, riguardante la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Lesina (FG) della potenza di 12 MW.
2.- Con sentenza della Sezione del 10 novembre 2021 n. 1619 il ricorso avverso il silenzio-rifiuto veniva dichiarato inammissibile, atteso che, nelle more dell’istanza, rimasta silente la Provincia, la Regione UG aveva provveduto ad adottare un atto espresso, fornendo i chiarimenti utili alla più proficua prosecuzione dell’ iter procedimentale.
3.- La società istante assumeva di gravare, con separato ricorso (R.G. n. 695 del 2021), detto atto della Regione UG, con il quale la stessa aveva espresso la propria posizione amministrativa sulla fattispecie oggetto di causa, fornendo i chiarimenti utili.
4.- Appellata la sentenza di primo grado, con cui era stato deciso il ricorso R.G. n. 689 del 2021, dalla società Lesina Wind Energy s.r.l. (subentrata alla Dea s.r.l.), il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 5560 del 2022, riformava, con rinvio, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., della causa al T.A.R. UG, in diversa composizione, per l’ulteriore corso.
In sintesi, il giudice di appello ha ritenuto doveroso il simultaneus processus dei predetti due ricorsi e, in accoglimento dei motivi di gravame, ha ritenuto necessario che il Tribunale prendesse posizione, circa la competenza amministrativa all’autorizzazione del parco eolico declinata vicendevolmente sia dalla Regione che dalla Provincia.
5.- Medio tempore nell’ambito del giudizio introdotto dinanzi a questo Tribunale, con ricorso R.G. n. 695 del 2021, veniva respinta la domanda cautelare con ordinanza, sez. feriale, 4 agosto 2021 n. 302, confermata in appello dall’ordinanza Cons. St., sez. IV, 20 settembre 2021 n. 5145, la quale, motivatamente, concludeva nel senso che, nel caso di specie, “ deve provvedere la Provincia ”.
6.- Di seguito, Lesina Wind Energy s.r.l. (subentrata a Dea s.r.l.), dopo il giudizio in appello, concluso con sentenza con rinvio al giudice di primo grado, con ricorso R.G. n. 840 del 2022, riassumeva il giudizio dinanzi al T.a.r., riproponendo, perciò, con analoghe censure l’azione avverso il silenzio-rifiuto.
7.- Dal complesso dei tre processi instaurati, ora riuniti per connessione, emerge la posizione dei tre soggetti processuali attestata su fronti opposti.
7.1.- In particolare, va osservato come la società ricorrente lamentasse, nel ricorso avverso il silenzio (e idem nell’atto di riassunzione), la violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, dell’art. 27- bis d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nonché dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Mentre, nel ricorso avverso il diniego regionale adottato per ragioni di incompetenza, censurava la violazione dell’art. 1, commi 1 e 2- bis , legge 7 agosto 1990 n. 241, ancora dell’art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, indi la violazione dell’art. 23 d.lgs. 16 giugno 2017 n. 104, ancora dell’art. 27- bis d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, inoltre dell’art. 13 d.lgs. 16 giugno 2017 n. 104, infine la violazione dei principi di efficienza ed efficacia, del principio di leale collaborazione tra enti, la carenza assoluta di potere, l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria, di motivazione, travisamento dei presupposti, per disparità di trattamento e per ingiustizia manifesta.
7.2.- Costituitesi sia la Regione sia la Provincia, nei due giudizi instaurati avverso il silenzio, con varie argomentazioni, in fatto e in diritto, esponevano le rispettive difese, contrastandosi nel senso di non aver ciascuna la competenza amministrativa in materia di autorizzazione degli impianti eolici. Nel giudizio diverso proposto avverso il provvedimento di diniego della Regione, invece, si costituiva quest’ultima, quale unica intimata, ribadendo la legittimità del proprio operato e la competenza da sempre ascritta dalle leggi regionali intervenute in materia in capo alla provincia.
7.3.- Per contro, mentre la Regione ribadiva la competenza della Provincia in materia, quest’ultima ne contestava l’esistenza sulla scorta del mutato quadro normativo statale, segnatamente a seguito della modifica dell’art. 27- bis d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (“ Norme in materia ambientale ”), avvenuto ad opera dell’art. 16, comma 2, d.lgs. 16 giugno 2017 n. 104.
Nonostante la finalità di semplificazione della disciplina procedimentale, la Provincia assumeva come il provvedimento (finale) di AU, diversamente dal passato, implicasse “aggravi” di responsabilità e procedimentali, a carico della Provincia, non gestibili della stessa e, comunque, che non vi fosse alcuna delega legislativa espressa disposta in suo favore dalla legge regionale del 14 giugno 2007 n. 17 recante: “ Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale ”.
7.4.- Indi, la Provincia eccepiva l’illegittimità costituzionale della sopravvenuta normativa “ponte”, di cui all’art. 3 della legge della Regione UG 21 settembre 2021 n. 33, secondo la quale, all’art. 2 della legge regionale 14 giugno 2007 n. 17, veniva aggiunto il comma 2- bis , per cui: “ Nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (AU) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorità competente. Per l'effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di AU le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge […] ”.
Riteneva la Provincia un tale intervento normativo sul piano fattuale lesivo, senza che però se ne comprendessero bene le ragioni giuridiche, in quanto non risultano indicati con precisione gli articoli della Costituzione ritenuti violati; si assumeva infine un certo contrasto con quanto deciso in altro contenzioso dal Cons. S., sez. IV, 2 settembre 2021 n. 6195.