TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-02-06, n. 201700095
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Testo completo
Pubblicato il 06/02/2017
N. 00095/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Albanese Perforazioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S D C, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Caputi Iambrenghi in Bari, via Abate Eustasio, n. 5;
contro
Regione Puglia, Ufficio Commissario Straordinario Delegato Attuazione Interventi Rischio Idrogeologico in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo n. 97;
Regione Puglia non costituita in giudizio;
Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituita in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non costituito in giudizio;
Comune di Volturino non costituito in giudizio;
nei confronti di
Cedis Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Michele Dionigi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Fornari, n. 15/A;
per l'annullamento,
previa sospensione dei seguenti atti:
- del decreto n. 178 del 01 aprile 2014;
- del decreto Commissariale n. 317 del 24 giugno2014;
- del decreto Commissariale n. 389 del 25 giugno 2015 con il quale il Commissario Straordinario Delegato ha, tra l’altro, approvato il bando e il disciplinare di gara predisposti per l’affidamento FG025A/10 Volturino - Interventi di mitigazioni del rischio idrogeologico in ambito urbano localizzati in via belvedere (Area C), Zona Poliambulatorio (Area E) e Località Santa Lucia (Area F) nel Comune di Volturino (FG);
- del bando, del disciplinare e del capitolato, con i relativi allegati, con i quali il Commissario Straordinario Delegato ha indetto la procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi a FG025A/10 Volturino - Interventi di mitigazioni del rischio idrogeologico in ambito urbano localizzati in via belvedere (Area C), Zona Poliambulatorio (Area E) e Località Santa Lucia (Area E) nel Comune di Volturino (FG);
- di tutti i chiarimenti forniti dal Commissario Straordinario Delegato ai quesiti avanzati dagli aspiranti concorrenti;
- del decreto Commissariale n. 514 del 23 settembre 2015 con il quale il Commissario Straordinario Delegato ha disposto la nomina della Commissione di gara;
- del decreto Commissariale n. 526 del 23 settembre 2015 con il quale il Commissario Straordinario Delegato ha disposto la nomina della Commissione di gara;
- di tutti gli avvisi ed i rispettivi allegati;
- di tutti i verbali di gara, anche non conosciuti, ed i rispettivi allegati, in particolare:
n. 1 del 23.09.2015; n. 2 del 01.10.2015; n. 3 del 05.10.2015; n. 4 del 20.10.2015; n.
5 del 29.10.2015; n. 6 del 09.11.2015; n. 7 del 10.11.2015;
- del provvedimento recante aggiudicazione provvisoria dell’appalto;
- della nota prot. n. 3551 del 19 novembre 2015;
- del decreto Commissariale n. 749 del 22 dicembre 2015 con il quale il Commissario Straordinario Delegato ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della Cedis Srl;
- dell’avviso di aggiudicazione definitiva comunicato con nota pec del 23.12.2015;
- dell’eventuale contratto di appalto qualora già stipulato;
- di ogni allo consequenziale, connesso, presupposto, anche di contenuto non conosciuto.
nonché per condanna
al risarcimento danni in forma specifica il conseguimento dell’aggiudicazione dell’appalto e nel relativo contratto da parte della ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato;
nonché, in via subordinata per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.
- Con istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a. del 5.4.2016, per l’annullamento:
1) del silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti, trasmessa via pec in data 18.03.2016;
2) di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso;
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente all’esibizione immediata dei documenti richiesti, nonché alla condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal ricorrente per effetto dell’attività illegittima della P.A.
- Con istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a. del 9.6.2016, avverso e per l’annullamento:
- della nota, prot. n. 2396 del 2 maggio 2016, trasmessa a mezzo PEC in pari data, con la quale parte resistente ha riscontrato la precedente istanza di accesso agli atti della Albanese Perforazioni s.r.l., prot. n. 1080/1 6, trasmessa via PEC in data 18 marzo 2016, nella parte in cui, con riferimento alle verifiche relative al possesso dei requisiti dichiarati dai progettisti, l’Amministrazione ha dichiarato che gli stessi sono stati effettuati dalla società convenzionata Invitalia S.p.a., tramite la consultazione riservata del Casellario ANAC e che pertanto non vi sono documenti da visionare e/o esibire, trattandosi di controlli informatici;
- di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso;
ed altresì per la condanna:
-dell’Amministrazione all’esibizione immediata dei documenti richiesti e di quelli richiamati dalla resistente medesima, nella suddetta nota, prot. n. 2396/16;
- nonché alla condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla Società ricorrente per effetto dell’attività illegittima della P.A.
nonché con
Ulteriori motivi al ricorso R.G. n. 120/2016,
in relazione ai medesimi atti, già impugnati con il ricorso introduttivo, per effetto del contenuto della nota del 5.08.2016 e di tutti gli atti relativi ai controlli verosimilmente svolti da Invitalia S.p.a., ancorché ad oggi non conosciuti.
- Con istanza ex art.116, co. 2, c.p.a. depositata il 27 settembre 2016 avverso e per l’annullamento
- della Relazione sul ricorso pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari RG. n. 120/2016, depositata verosimilmente in data 5 agosto 2016, con la quale la resistente ha eluso il diritto di accesso della ricorrente e ritenuto di dare seguito (ed esecuzione) alla precedente istanza di accesso agli atti della Albanese Perforazioni s.r.l., prot. n. 1080/16, trasmessa via PEC in data 18 marzo 2016, siccome, da ultimo, statuito dal TAR, laddove con l’Ordinanza h. 355 del 7 luglio 2016 ha non solo annullato la (precedente) nota dell’Amministrazione del 2 maggio 2016, ma ha altresì ordinato a quest’ultima di consentire l’accesso ai documenti relativi alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione della Cedis srl, ivi compresi quelli eventualmente reperiti presso altre amministrazioni entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento;
- di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso;
ed altresì per la condanna
dell’Amministrazione all’esibizione immediata dei documenti richiesti, attestanti la reale effettuazione del controllo dei requisiti in capo alla Cedis laddove in concreto verificatasi, nonché alla condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla Società ricorrente per effetto dell’attività illegittima della P.A.
-Ulteriori motivi al ricorso r.g. n. 120/2016 proposto per l’annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari in relazione ai medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo per effetto del contenuto della relazione sub doc. 7 e di tutti gli atti relativi ai controlli verosimilmente svolti dall’amministrazione, per quanto ad oggi non conosciuti.
-Con i motivi aggiunti depositati il 22 novembre 2016, per l’annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari:
in relazione ai medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo per effetto del contenuto della nota del comune di Tursi, prot. n. 14823, del 14 novembre 2016 (cfr. doc. 5 depositato ex adverso in data 15 novembre 2016), con la quale l’amministrazione comunale, su richiesta della parte resistente, ha espressamente comunicato che l’attività è stata svolta in RTP dall’ing. D V nelle modalità di cui all’allegato, senza indicazione delle quote di attività svolte, ed altresì del suddetto allegato, laddove si chiarisce per l’appunto che l’ing. D V aveva richiesto al Comune l’inserimento, nella cd. long list di esperti tecnici, del raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito, oltre che dal medesimo, altresì dal PLC Studio S.r.l. Società di Ingegneria, dal Geologo Vincenzo Marra e dall’Architetto Maria Grazia Sabella e di tutti gli atti relativi alla documentazione acquisita in atti, a seguito dei controlli ordinati dal S.A. a mezzo dell’ordinanza n. 1229/2016, come depositati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia Ufficio Commissario Straordinario Delegato Attuazione Interventi Rischio Idrogeologico e di Cedis Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2017 la dott.ssa C C;
Uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Con Decreto n. 3889 del 25.06.2015, il Commissario Straordinario Delegato per l’Attuazione