TAR Aosta, sez. I, sentenza 2020-07-06, n. 202000024

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2020-07-06, n. 202000024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202000024
Data del deposito : 6 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2020

N. 00024/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00042/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2019, proposto da
F R, R B, rappresentati e difesi dall'avvocato A Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di La Salle, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento dell’ordinanza ex art. 77 LR 11/98 n. 49/2019 a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di La Salle, emessa il 9/8/2019

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di La Salle;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2020 il dott. C B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I ricorrenti sono proprietari di una unità immobiliare, con annesso giardino pertinenziale in uso esclusivo, facente parte del Condominio La Quercia, situato nel Comune di La Salle; nel 1999 l’area pertinenziale esterna all’immobile è stata oggetto di lavori per la posa di una fioriera con riporto di terreno, che tuttavia sono stati oggetto di ordinanze comunali di demolizione – la n. 50/99 del 30 agosto 1999 e, dopo la conclusione negativa di un procedimento di sanatoria, confermata dalla sentenza di questo Tribunale n. 84/2002, la n. 5/03 del 20 gennaio 2003 – in quanto risultava essere stato realizzato un muro di contenimento, benché ciò fosse in contrasto con l’art. 33, lett. a, punto 5, del vigente Regolamento Edilizio. In data 30 maggio 2003, i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo, con cui hanno preso atto della rimozione della muratura costruita in prossimità dei confini sud ed ovest del terreno, costituita da basamento in cls e da elementi componibili, evidenziando tuttavia di non poter attestare l’avvenuto ripristino della situazione iniziale, in mancanza di elementi in tal senso. In seguito ad una segnalazione, in data 7 dicembre 2018, i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo sull’area di proprietà dei ricorrenti e hanno verificato la realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, di un terrapieno ricoperto da geotessuto e da arbusti e di un serbatoio interrato. Il Comune ha quindi emanato un provvedimento di diffida, con il quale ha ordinato ai ricorrenti la remissione in pristino dell’area, attraverso la rimozione degli abusi e il reintegro dell’originario andamento del terreno. Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso presso codesto Tar che lo ha respinto con sentenza n. 43 del 10.07.2019.

Il Comune, in data 09.08.2019, in ottemperanza alla sentenza ha emanato una nuova ordinanza di demolizione n. 49 al fine di ripristinare lo status quo ante.

Gli odierni ricorrenti avverso la sentenza di codesto Tar n. 43/2019 hanno proposto appello al Consiglio di Stato. Tale atto, per altro, conteneva istanza di sospensione cautelare dell’ordinanza n. 49/2019; in data 30.10.2019,

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