TAR Catania, sez. II, sentenza 2012-11-08, n. 201202546

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2012-11-08, n. 201202546
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201202546
Data del deposito : 8 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01531/2012 REG.RIC.

N. 02546/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01531/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2012, proposto da:
N M B, rappresentato e difeso dall'’Avv. S F, con domicilio presso C T, in Catania, Via della Scogliera 1;

contro

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, non costituito in giudizio;

nei confronti di

S F, ricorrente incidentale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A L C e M P, con domicilio presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;

e con l'intervento di

ad opponendum:
M L G C, rappresentata e difesa dall’Avv. B C, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale, in Catania, Via Milano 42/a;

per l’annullamento

del verbale di proclamazione degli eletti in data 23 maggio 2012 relativo alle elezioni amministrative che si sono svolte nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto il 6 ed il 7 maggio 2012, nonché di tutti i verbali relativi alle operazioni elettorali, inclusi quelli delle singole Sezioni, nella parte in vengono attribuiti in favore del ricorrente 130 voti di preferenza in luogo di 148.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale di S F, nonché l’atto di intervento “ad opponendum” di M L G C;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente impugna il verbale di proclamazione degli eletti in data 23 maggio 2012 relativo alle elezioni amministrative che si sono svolte nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto il 6 ed il 7 maggio 2012, nonché tutti i verbali relativi alle operazioni elettorali, inclusi quelli delle singole Sezioni, nella parte in vengono attribuiti in suo favore 130 voti di preferenza in luogo di 148.

Al riguardo deve precisarsi che il ricorrente è risultato il secondo dei candidati consiglieri comunali non eletti nella lista “Giovani per” dietro al controinteressato Fazio Salvatore (che ha ottenuto 131 voti) e che, nell’ipotesi di accoglimento del gravame, egli sarebbe il primo dei candidati non eletti in tale lista.

Il ricorso è affidato al seguente motivo di gravame: “violazione degli artt. 57, 64 e 69 d.p.r. n. 570/1960, 44 e 38 decreto Presidente Regione Siciliana n. 3/1960, come modificato dagli artt. 29 e seguenti legge regionale n. 7/1992 e dalla legge regionale n. 6/2011, eccesso di potere, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta”.

Il motivo di gravame si articola nelle censure di seguito indicate.

Con una prima censura il ricorrente lamenta il fatto che siano stati annullati dei voti di preferenza espressi in suo favore in alcune schede in cui erano stati contrassegnati altri simboli, incluso quello della lista “Giovani per”, ed era stato indicato il nominativo del ricorrente stesso quale candidato consigliere nel riquadro posto a lato del simbolo di tale lista.

In applicazione di tale criterio sarebbero stati ingiustamente annullati un voto nella Sezione 10, un voto nella Sezione 17, un voto nella Sezione 28, un voto nella Sezione 29, un voto nella Sezione 35, un voto nella Sezione 41 ed un voto nella Sezione 48.

Con una seconda censura il ricorrente lamenta il fatto che siano stati annullati alcuni voti espressi in suo favore sull’erroneo presupposto che il nominativo “Barbera” sarebbe stato scritto in modo illeggibile (il ricorrente osserva che in tutti questi casi il nominativo sarebbe invece stato perfettamente leggibile).

In applicazione di tale criterio sarebbero stati ingiustamente annullati un voto nella Sezione 10, un voto nella Sezione 17, un voto nella Sezione 26, un voto nella Sezione 28 e un voto nella Sezione 29.

Con una terza censura il ricorrente lamenta che siano stati annullati alcuni voti espressi in suo favore per la presenza sulla scheda di tracce grafiche erroneamente interpretate come segni di riconoscimento, ovvero di “scarabocchi” dovuti al fatto che l’elettore aveva inavvertitamente poggiato sulla scheda la matita copiativa.

In applicazione di tale criterio sarebbero stati ingiustamente annullati un voto nella Sezione 17, un voto nella Sezione 18, uno voto nella Sezione 24, due voti nella Sezione 26 e un voto nella Sezione 31.

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto non si è costituito in giudizio.

Il controinteressato, costituitosi in giudizio, eccepisce in primo luogo l’inammissibilità del ricorso sul rilievo che anche nell’ipotesi di accoglimento del gravame, il ricorrente non risulterebbe comunque eletto (sul punto cfr. Cons. St., Sez. V, n. 408/1990 e Cons. St., Sez. V., n. 572/1989).

In subordine chiede il rigetto del gravame e spiega appello incidentale, rilevando l’illegittimo annullamento di 27 voti che avrebbero dovuto essere attribuiti in suo favore.

Interviene “ad opponendum” nel presente giudizio M L G C, iscritta nelle liste elettorali del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’interveniente eccepisce l’inammissibilità del ricorso introduttivo e la tardività del ricorso incidentale, osservando in particolare che: a) il ricorso principale è inammissibile in quanto, anche nell’ipotesi di accoglimento del gravame, il ricorrente non sarebbe comunque eletto;
b) mediante l’attribuzione dei 27 voti cui ha fatto riferimento il ricorrente incidentale, quest’ultimo risulterebbe ultimo candidato eletto nella lista “Giovani per” in luogo di V A (eletta con 150 voti di preferenza). c) il ricorso incidentale, pertanto, avrebbe dovuto essere proposto nel termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti (art. 130, primo comma, lett. a, c.p.a.) ed avrebbe dovuto essere notificato alla controinteressata V A.

Nella pubblica udienza del 7 novembre 2012, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò premesso, deve respingersi l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato, meritando condivisione l’indirizzo giurisprudenziale (cfr., per tutte Tar Napoli, Sez. II, n. 851/2005 e Cons. St., Sez. V, n. 502/1996) secondo cui in materia elettorale sussiste l’interesse al ricorso giurisdizionale anche quando il ricorrente non eletto miri a conseguire una migliore posizione nell’ambito della graduatoria dei non eletti, poiché ciò implica comunque una maggiore possibilità per lo stesso di poter ricoprire in futuro la carica elettiva cui ambisce.

Il ricorso è invece inammissibile in quanto privo di un adeguato principio di prova, come affermato in fattispecie analoga da questa stessa Sezione con la recente sentenza n. 2303/2012 del 3 ottobre 2012, la cui motivazione sul punto si trascrive nel seguito.

“Questo Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti avuto condivisibilmente modo di rilevare «…conformemente a consolidati principi giurisprudenziali (ex multis, C. Stato, sez. V, sent. n. 817 del 4/3/2008;
TAR Campania, Salerno, sent. n. 6991 del 1°/12/2009;
TAR Sicilia Catania, sent. n. 2347 del 15/12/2008 e n. 2254 del 26/11/208), che, sebbene in materia elettorale la prova che il ricorrente deve dare in ordine ai fatti posti a base delle asserite illegittimità che sarebbero state commesse in sede di scrutinio dei voti, risulta più attenuata (in quanto, ove fosse richiesta la prova piena sarebbe frustrata la stessa tutela giurisdizionale), tuttavia è necessario che il ricorrente dia un principio di prova circa i fatti dedotti posti a base del ricorso, facendo riferimento a circostanze oggettivamente desumibili dagli atti del procedimento elettorale, quali la sussistenza di contestazioni o dichiarazioni dei rappresentanti di lista contenute nei verbali delle singole sezioni in cui le dedotte irregolarità si sarebbero realizzate, ovvero anche solamente attraverso una precisa descrizione delle schede contestate, oltre che dei vizi lamentati, del numero delle schede e delle sezioni interessate... » (TAR Sicilia – Catania, Sez. III, 11 novembre 2010, n. 4404).

Pur condividendo tale impostazione, il Collegio ritiene di dover precisare che una seppur precisa descrizione del numero delle schede e delle modalità di voto che formano oggetto della censura non appare sufficiente ad adempiere all’onere probatorio incombente su parte ricorrente laddove non vi sia nemmeno un qualunque valido indizio di natura documentale dei vizi allegati (in tal senso, CGARS, 19 marzo 2010, n. 404).

Opinando diversamente, sarebbe infatti fin troppo facile aggirare, sul piano pratico, il principio della specificità delle censure, di cui si afferma sotto il profilo teorico l’esistenza, deducendo, in ipotesi, censure estremamente specifiche e precise senza alcun supporto documentale, e su tali basi richiedendo al Giudice una verificazione per acquisire in via ufficiosa gli elementi di supporto delle doglianze dedotte, così consentendo – nella sostanza – l’ammissibilità di azioni esplorative volte al mero riesame delle operazioni svolte, azioni ritenute invece inammissibili dalla giurisprudenza amministrativa (sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2012, n. 1630)” .

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad affermare che quanto rappresentato nel gravame gli sarebbe stato a riferito da non meglio precisati parenti ed amici.

Tale generica ed imprecisa indicazione non costituisce adeguato principio di prova in relazione alle censure formulate in sede di gravame, in quanto, come già precisato, nel processo elettorale, in difetto di qualunque altro valido indizio di natura documentale dei vizi allegati (quale, ad esempio, il contenuto dei verbali, i rilievi in essi contenuti formulati dagli scrutatori o dai rappresentanti di lista o le decisioni assunte dai presidenti di seggio), il giudice non è tenuto ad attivarsi per acquisire in via ufficiosa gli elementi di supporto delle doglianze dedotte (sul punto cfr. anche Tar Ancona, n. 103/2010, Cons. St., Sez. V, n. 5187/2005 e Cons. St., Sez. V, n. 146/1998).

Le considerazioni che precedono sono sufficienti a giustificare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma può essere utile osservare che la prima censura sollevata dal ricorrente appare anche – quanto meno in astratto - infondata in quanto, nel caso in cui l’elettore abbia contrassegnato più simboli, risulta insussistente una chiara indicazione di preferenza relativa al voto di lista, né può ritenersi che tale ambigua indicazione diventi inequivoca se l’elettore ha indicato, accanto ad una delle liste contrassegnate, il nominativo di un candidato consigliere.

Anche in presenza di tale indicazione, infatti, resta comunque intrinsecamente equivoco il voto di lista e, non essendo possibile l’assegnazione di tale voto, va annullata anche la preferenza in favore del candidato, poiché la legge non consente un’indicazione disgiunta della lista e del candidato.

L’inammissibilità del ricorso principale determina l’improcedibilità per difetto di interesse del ricorso incidentale spiegato dal controinteressato.

Tale ricorso è anche tardivo in quanto il suo accoglimento condurrebbe ad una modificazione del risultato elettorale (proclamazione del ricorrente incidentale quale ultimo dei candidati eletti nella lista “Giovani per” in luogo di V A).

Il ricorso incidentale costituisce, infatti, uno strumento di difesa la cui finalità è quella di neutralizzare gli effetti dell’eventuale accoglimento del ricorso principale e la sua proposizione non comporta una remissione in termini per impugnare un provvedimento ormai divenuto intangibile per inutile decorso del termine.

Ne consegue che il ricorrente incidentale, considerati gli effetti che sarebbero derivati dall’integrale accoglimento del gravame da egli proposto, avrebbe dovuto proporre impugnazione nel termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, intervenuta in data 23 maggio 2011 (mentre il gravame è stato notificato dal difensore del ricorrente incidentale mediante trasmissione a mezzo raccomandate con avvisi di ricevimento spedite in data 13 luglio 2011).

A ciò si aggiunga il rilievo che tale ricorso, notificato al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ed al ricorrente in via principale, non è stato notificato alla controinteressata V A.

In conclusione il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza per quanto attiene alla posizione del controinteressato, mentre nulla deve disporsi quanto al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, non essendosi tale Amministrazione costituita in giudizio.

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