TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-20, n. 202409989

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-20, n. 202409989
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202409989
Data del deposito : 20 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2024

N. 09989/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00241/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 241 del 2017, proposto da C P e S G, rappresentate e difese dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso lo studio Sara Di Cunzolo in Roma, via Aureliana, 63 e domicilio digitale come da Pec dei registri di giustizia;

contro

Invitalia S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati G P, V P, con domicilio eletto presso lo studio V P in Roma, via L. Spallanzani e domicilio digitale come da Pec dei registri di giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

a) della delibera n. NIT0000228 dell'11 ottobre 2016, a firma del Responsabile Impregni e credito dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., recante la non accoglibilità della domanda di ammissione alle agevolazioni presentata in data 14 gennaio 2016 dalla sig.ra C P, comunicata con posta elettronica certificata del 27 ottobre 2016;

b) della comunicazione inviata a mezzo pec in data 26 maggio 2016, a firma del Responsabile Incentivi alle Imprese Area Imprenditorialità, recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

c) ove e per quanto occorra, della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese – n. 75445 del 9 ottobre 2015;

d) ove e per quanto occorra, della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese – n. 81080 del 28 ottobre 2015;

e) ove e per quanto occorra, della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese – n. 100585 del 23 dicembre 2015;

f) di qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia S.p.a., del Ministero dell’Economia e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 aprile 2024 il dott. M D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, le ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati, allegando e deducendo che: con domanda cod. B26B636D, del 14 gennaio 2016, hanno chiesto di essere ammesse – in favore di una costituenda società – alle agevolazioni previste dal Titolo I, Capo 0I, del Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185, volte a sostenere nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, consistenti in un finanziamento agevolato per € 795.000,00;
l’iniziativa prevista consisteva nella realizzazione di un’attività di vendita del food dove degustare il migliore gelato della città, caffè e cappuccino, dolci, panini, pasta, pizza, aperitivi, nella splendida cornice di Piazza Navona;
il codice ATECO dichiarato dell’attività era 56.30.00;
tuttavia, a distanza di oltre 4 mesi, dopo aver sostenuto in data 25 febbraio 2016 il colloquio istruttorio, si sono viste recapitare una comunicazione di motivi ostativi all’ammissione alle agevolazioni;
segnatamente, il soggetto gestore delle agevolazioni, individuato nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., ha rilevato profili di criticità che non hanno permesso di considerare accoglibile la domanda;
tali profili di criticità sono stati rilevati nella circostanza che l’iniziativa sarebbe stata realizzata nel locale nel quale era sito il ristorante Domiziano, gestito da Tremilastorie S.r.l., di cui le proponenti detengono il 100% del capitale sociale;
in data 31 maggio 2016, hanno riscontrato la comunicazione dei motivi ostativi, precisando che – mentre la Tremilastorie S.r.l. svolge un’attività di somministrazione di alimenti e di bevande con codice

ATECO

56.10.11, legata ad un’attività similare di tanti esercizi del centro storico di Roma, la società costituenda avrebbe perseguito, in un’ottica di assoluta innovazione e di standardizzazione del processo produttivo, il progetto di realizzare in laboratorio prodotti artigianali di assoluta qualità (quali, a titolo meramente esemplificativo: pane, pasta fresca e pasticceria);
tale cambiamento di attività era maturato dopo un attento studio di mercato delle esigenze dei turisti e dei residenti, alla costante ricerca di prodotti tradizionali freschi, genuini e di alta qualità, prodotti giornalmente;
tuttavia, dopo oltre 4 mesi, l’Agenzia INVITALIA ha deliberato di non accogliere la domanda presentata, atteso che nella fattispecie risultava evidente una continuità di fatto tra la società già esistente e la società da costituire, con la sostituzione, peraltro, di quest’ultima alla prima nella gestione dell’attività.

Tanto premesso in fatto, le ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità degli atti in questa sede gravati, sulla scorta delle doglianze di seguito sintetizzate:

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (artt. 1 e ss. e art. 24 D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, in relazione all’art. 5 D.M. 8 luglio 2015) – ECCESSO DI POTERE (carenza dei presupposti - difetto di motivazione – violazione del giusto procedimento – contraddittorietà – difetto di istruttoria – abnormità – perplessità – sviamento) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI;

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (artt. 1 e ss. e art. 24 D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, in relazione al D.M. 8 luglio 2015 e all’art. 20 l. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (carenza dei presupposti - difetto di motivazione – violazione del giusto procedimento – contraddittorietà – difetto di istruttoria – abnormità – perplessità – sviamento) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

Sulla scorta delle descritte causali, esse hanno chiesto l’integrale accoglimento della domanda.

Si sono costituiti INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per resistere al ricorso.

All’udienza di smaltimento del 19.04.2024, tenuta da remoto, la causa è stata assegnata a sentenza.

DIRITTO

Come esposto in narrativa, il provvedimento impugnato, che ha respinto la domanda di agevolazioni finanziarie, è motivato in relazione alla carenza del requisito della novità imprenditoriale del soggetto istante.

Ciò posto, il ricorso all’esame del Collegio è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Come noto, il Decreto Legislativo 185/00 ha istituito un regime incentivante volto a favorire l’ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, a sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale ed a sostenere l'impresa agricola.

Il D.lgs. n. 185 del 21 aprile 2000, dunque, ha una funzione essenzialmente promozionale ed agevolativa, incentivando l’autoimprenditorialità e/o l’autoimpiego, con specifica selezione dei propri destinatari in quei soggetti maggiorenni, privi di occupazione, che intendano svolgere un’attività lavorativa autonoma, mediante microimprese che devono essere: a) società di persone di nuova costituzione;
b) intese a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;
c) volte a qualificare la professionalità dei medesimi soggetti (ex multis, sentenza Consiglio di Stato, del 18.02.2024, n. 1891;
sentenza Tar Lazio Roma, del 24.05.2021 n. 6023)

Per quanto riguarda le iniziative finanziabili, il D.lgs. n. 185/2000 distingue tra tre tipologie di autoimpiego:

A) per la concessione di misure in favore della promozione del lavoro autonomo, le iniziative finanziabili possono riguardare qualsiasi settore, la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale (produzione di beni;
fornitura di servizi;
commercio);

B) per le agevolazioni in favore dell’autoimpiego in forma di microimpresa, sono finanziabili le iniziative relative ai settori della produzione di beni e fornitura di servizi.

I benefici concessi possono consistere in:

a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione Europea;

b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione Europea, limitatamente al primo anno di attività;

c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative, che può essere concessa per il periodo massimo di un anno.

Sono espressamente escluse le iniziative che si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio, nonché, come previsto anche per il prestito d’onore, ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie (trasporti, servizi socio-assistenziali e formazione);

C) per le agevolazioni in favore di iniziative di autoimpiego in forma di franchising, sono agevolabili le attività relative ai settori della produzione di beni e servizi mediante franchising e di commercializzazione di beni e servizi mediante franchising .

Ebbene, facendo applicazione, nel caso di specie, dei principi legislativi e giurisprudenziali testè citati, va detto che non coglie nel segno la doglianza con cui la parte ricorrente ha lamentato che Invitalia, ai sensi dell’art.

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