TAR Catania, sez. IV, sentenza 2020-05-21, n. 202001124
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Testo completo
Pubblicato il 21/05/2020
N. 01124/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01162/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2016, proposto da
Kalat Ambiente S.p.A. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato H B, con domicilio eletto presso lo studio Mario Libertini in Catania, via Francesco Crispi, 225;
contro
Comune di Mazzarrone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Daniela Consoli in Catania, via Genova, 54;
nei confronti
Agesp S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R R, con domicilio eletto presso lo studio Ivan Randazzo in Catania, via Nicola Coviello, 27;
per il riconoscimento e per la condanna
del credito vantato da Kalat spa nei confronti del Comune di Mazzarone.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mazzarrone e di Agesp S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2020 (svoltasi in modalità telematiche, in videoconferenza, secondo quanto previsto dalla normativa in materia emergenziale) il dott. Emanuele Caminiti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente giudizio prende l’avvio dal ricorso proposto, ai sensi dell’art. 118 c.p.a., dalla Kalat Ambiente spa, per ottenere dal Comune di Mazzarrone il pagamento di somme dovute nell’ambito e nel corso dell’esecuzione del “contratto di servizio” per la gestione integrata dei rifiuti.
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, Sezione III, ingiungeva al Comune il pagamento della somma di euro 303.099,42, oltre accessori, concedendo la provvisoria esecuzione per l’importo di euro 67.918,01.
L’Ente locale si costituiva in giudizio e si opponeva al decreto ingiuntivo (n. 3990 del 28.07.2016).
Nell’atto di costituzione in opposizione, il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, sulla base del fatto che “la fattispecie per cui è causa ha ad oggetto i corrispettivi derivanti dal contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti nell’ambito territoriale CT5 nonché l’inesatto adempimento di tale contratto da parte della Kalat Ambiente spa” .
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2018 la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 1054/2019, il TAR adito dichiarava il difetto di giurisdizione del G.A., a favore del G.O. competente.
La Kalat s.p.a. impugnava la sentenza innanzi al giudice di appello.
Con sentenza n. 371/2019, il C.G.A.R.S. riteneva che la controversia rientri nell’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, dovendosi correttamente configurare il contratto stipulato (il 14.09.205) dalla Kalat spa con il Comune di Mazzarrone, come un “accordo amministrativo” ai sensi dell’art. 15 della legge sul procedimento amministrativo del 1990.
Più specificatamente, il predetto “contratto di servizio” - secondo il giudice di seconde cure - era finalizzato a regolamentare l’attività di organizzazione e gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito territoriale di riferimento (a disciplinare un’attività che, oltre a rivestire un’evidente valenza pubblicistica, presentava anche un interesse comune alle succitate amministrazioni pubbliche).
In altri termini, secondo il Giudice siciliano d’appello, si tratta di una controversia che rientra nell’alveo dell’articolo 133, comma 1, lett. a), n. 2) del cod. proc. amm., secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto “[la] formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni” .
In conclusione, ritenendo il C.G.A. che la giurisdizione della presente controversia spetti al giudice amministrativo accoglieva il ricorso in appello, annullava la sentenza appellata e rinviava al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
Sgombrato il campo dal profilo della giurisdizione, si ricostruisce brevemente la fattispecie sottoposta all’esame del Collegio.
Kalat Ambiente s.p.a. era, all’epoca dei fatti di causa, Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale – ATO, istituita per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione del ciclo