TAR Aosta, sez. I, sentenza 2024-11-14, n. 202400039
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Testo completo
Pubblicato il 14/11/2024
N. 00039/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2024, proposto da
U A, R A, T B, A C, M G M, S M, N P, C P, M P, A P e T R, rappresentati e difesi dall’avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dalle avvocate F B, P R e S Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, mediante inclusione nella relativa base di calcolo di sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50%, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, a norma dell’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987; nonché per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione ai ricorrenti di tutte le somme dovute a detto titolo, oltre alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. G F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso collettivo notificato il 3 aprile 2024, i ricorrenti, membri in congedo del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia penitenziaria, hanno agito in giudizio per l’accertamento del proprio diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio (di seguito “TFS”) mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, del beneficio di sei scatti stipendiali, previsto dall’art. 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (convertito con legge del 20 novembre 1987 n. 472), così come modificato dall’art. 21 della legge 7 ottobre 1990, n. 232.
Gli istanti hanno dedotto di essere stati posti in congedo, su domanda, dopo più di trentacinque anni di servizio utile contributivo e dopo aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di età. Ricevuto il prospetto di liquidazione del TFS, ne hanno contestato la correttezza, lamentando presso l’INPS la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali prevista dal menzionato art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987 e intimando l’Istituto di provvedere all’erogazione delle ulteriori somme spettanti.
Non avendo ricevuto riscontro, hanno agito in giudizio per la tutela dei propri diritti.
2. – L’INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese avverse.
L’Istituto ha eccepito in limine la nullità del ricorso, in ragione della lacunosa e generica prospettazione dei fatti posti a fondamento della domanda, avendo i deducenti errato nell’indicare la propria Amministrazione di appartenenza e avendo comunque omesso di precisare le mansioni svolte, la durata del servizio e la data di liquidazione del TFS. Sempre in via pregiudiziale, ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in relazione alla domanda avanzata da A P, residente in Trentino-Alto Adige.
Nel merito, l’INPS ha sostenuto che, anche a ritenere applicabile l’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987 alla fattispecie controversa, i ricorrenti sarebbero incorsi nella decadenza prevista dal comma secondo della menzionata disposizione, non avendo chiesto l’erogazione del beneficio entro il 30 giugno dell’anno di maturazione del beneficio. Il ricorso sarebbe comunque infondato, in quanto la liquidazione del TFS sarebbe disciplinata non già dall’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987, bensì dall’art. 1, comma 15- bis, del decreto-legge n. 379/1987 (convertito con modificazioni in legge n. 468/1987), nella formulazione precedente alla modifica introdotta dall’art. 11, comma 1, della legge n. 231/1990 (quest’ultimo successivamente abrogato), che limita il beneficio ai dipendenti cessati dal servizio «per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti». La bontà di tale interpretazione troverebbe conferma nel testo dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che espressamente esclude la spettanza del beneficio in ipotesi di «collocamento in congedo a domanda». L’interpretazione di segno opposto – continua l’INPS – condurrebbe d’altronde ad un’inevitabile declaratoria di incostituzionalità dell’art. 6- bis del decreto-legge n. 387/1987, in quanto avrebbe effetti manifestamente discriminatori e comporterebbe un aggravio di spesa previdenziale non sostenibile per il bilancio dello Stato e comunque difficilmente prevedibile, ponendosi così in contrasto con gli artt. 3 e 81 della Costituzione.
3. – All’udienza pubblica del 23 ottobre 2024, previa discussione delle parti, la causa è stata introitata per la decisione.
4. – L’eccezione di nullità del ricorso non merita accoglimento.
Ancorché l’atto introduttivo non illustri in modo specifico i presupposti soggettivi della pretesa azionata in giudizio, essi si ricavano agevolmente dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti, cui il ricorso fa espressamente rimando. In particolare, i prospetti di liquidazione del TFS e gli atti di “conferimento della pensione” (doc. 1 di parte ricorrente) consentono di desumere l’Amministrazione di appartenenza di ciascuno dei ricorrenti, nonché la rispettiva anzianità di servizio e la qualifica acquisita al momento del congedo. Va inoltre considerato che l’INPS, quale ente competente al calcolo e all’erogazione del TFS, ha cognizione della data di eventuale liquidazione dell’indennità di buonuscita ed è in grado di ricostruire e verificare agevolmente i dati di cui contesta l’indeterminatezza (sul punto TAR Valle d’Aosta 20 maggio 2024, n. 23).
5. – È invece fondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in relazione alla domanda proposta da A P.
Dalla