TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-01-08, n. 202400350
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Pubblicato il 08/01/2024
N. 00350/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10514/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10514 del 2023, proposto da
P A, F B, C B, M B, C C, G C, A L D B, A G, G G, L I, A L R, S M, A M, A M, F M, M M, M C P, F P, F S, P S, B S, E S, A C, D C, M D C, G E, C F, M M, A P, Pasquale D'Angelo, R S, N S, A C, F G e T M P, rappresentati e difesi dagli avvocati C Z B e M Zhara Buda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del rispettivo legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
alla sentenza Tar Lazio, I- ter , 23 novembre 2017, n. 11593.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al r.g. n. 8551/2005 gli odierni ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di accertare il loro « diritto a percepire l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'art. 33, comma 2 l. 289/2002, come determinato con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 23 dicembre 2003, pubblicato sulla G.U. n. 289 del 27 dicembre 2002 », ove necessario previo « annullamento e/o disapplicazione del predetto D.M. 23 dicembre 2003, nella parte in cui limita l’attribuzione del suddetto emolumento ai vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato ».
2. Con sentenza Tar Lazio, I- ter , 23 novembre 2017, n. 11593, questo Tribunale ha accolto le domande spiegate nel predetto ricorso evidenziando che l’amministrazione aveva il dovere di corrispondere l’assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all’art. 33, comma 2, l. n. 289/2002 (non solo al personale con la qualifica di vicequestore aggiunto, ma anche) ai ricorrenti, poiché « ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 334/2000, anche i funzionari con la qualifica di commissario capo svolgono funzioni di collaborazione con i dirigenti, ovvero funzioni vicarie dei medesimi, e l’accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli della Polizia di Stato, non è riservata, in via esclusiva, ai funzionari provenienti dalla qualifica di vice questore aggiunto » e ha quindi ordinato all’amministrazione di « dare corretta attuazione alla volontà legislativa [provvedendo a] una diversa [rispetto a quella definita nel D.M. 23 dicembre 2003] e proporzionale articolazione (in rapporto all’impegno richiesto dalle rispettive attribuzioni, nonché all’importo di eventuali anticipazioni di miglioramenti stipendiali), della quantificazione dell’assegno perequativo … non riservando esclusivamente … tale beneficio alle esigenze di una parte soltanto delle categoria dei beneficiari individuata dalla fonte primaria ».
3. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato alle amministrazioni resistenti in data 17 luglio 2023 e depositato il successivo 24 luglio 2023, i ricorrenti:
- hanno evidenziato di aver notificato la sentenza all’amministrazione in data 20 settembre 2018 « presso le rispettive sedi istituzionali ai fini dell’esecuzione »;
- hanno sottolineato di aver altresì inviato alle stesse, in data 11 maggio 2023, una diffida a dare esecuzione alla predetta sentenza e a corrisponder loro l’assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all’art. 33, comma 2, l. n. 289/2002;
- hanno rimarcato che l’amministrazione non aveva dato alcun seguito alle loro richieste e aveva mantenuto « un comportamento chiaramente inottemperante al giudicato »;
- hanno conseguentemente chiesto a questo Tribunale di « ordinare alle amministrazioni resistenti, ai sensi degli artt. 112, 113 e 114 cpa, l’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Prima Ter, n. 11593 del 2017, annullando in toto o in parte qua il D.M. 23.12.2003, nella parte in cui ha limitato l’attribuzione dell’assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all’art. 33, co. 2 della l. 289 del 2002 agli ex vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti della Polizia di Stato e disponendo la relativa assegnazione anche in favore degli odierni ricorrenti con decorrenza 1 gennaio 2003, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze », e di provvedere altresì « alla nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza al giudicato ».
4. In data 22 agosto 2023, l’amministrazione si è costituita in giudizio senza svolgere difese.
5. In data 17 novembre 2023, parte ricorrente ha depositato agli atti del presente giudizio attestazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza Tar Lazio, I- ter , 23 novembre 2017, n. 11593.
6. Alla camera di consiglio del 21 novembre 2023, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è fondato e le domande spiegate dai ricorrenti devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
8. Come già notato supra sub 2, con la sentenza Tar Lazio, I- ter , 23 novembre 2017, n. 11593 – di cui parte ricorrente ha dimostrato il passaggio in giudicato – questo Tribunale ha accertato il diritto dei ricorrenti ad aver corrisposto l’assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all’art. 33, comma 2, l. n. 289/2002, previa adozione da parte delle amministrazioni resistenti di una « diversa [rispetto a quella definita nel D.M. 23 dicembre 2003] e proporzionale articolazione (in rapporto all’impegno richiesto dalle rispettive attribuzioni, nonché all’importo di eventuali anticipazioni di miglioramenti stipendiali), della quantificazione dell’assegno perequativo ».
9. Tuttavia, da quanto risulta agli atti del presente giudizio (tenuto conto che l’amministrazione resistente, pur ritualmente costituita in giudizio, non ha svolto difese né depositato documentazione alcuna al fine di chiarire la propria posizione), le amministrazioni resistenti non hanno provveduto né ad adottare gli atti necessari a una « diversa e proporzionale articolazione (in rapporto all’impegno richiesto dalle rispettive attribuzioni, nonché all’importo di eventuali anticipazioni di miglioramenti stipendiali), della quantificazione dell’assegno perequativo » di cui all’art. 33, comma 2, l. n. 289/2002, né tantomeno a liquidare agli odierni ricorrenti il predetto assegno.
10. Di conseguenza, deve dichiararsi la mancata integrale ottemperanza delle amministrazioni resistenti alla sentenza Tar Lazio, I- ter , 23 novembre 2017, n. 11593 e va ordinato alle stesse di adottare tutti i provvedimenti necessari a dare esecuzione alla suindicata sentenza (ormai passata in giudicato), ovvero a corrispondere ai ricorrenti l’assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all’art. 33, comma 2, l. n. 289/2002, previa « diversa e proporzionale articolazione … della quantificazione dell’assegno perequativo » (da svolgersi secondo i criteri indicati nella sentenza da ottemperare, ovvero avendo riguardo al concreto « impegno richiesto dalle rispettive attribuzioni, nonché all’importo di eventuali anticipazioni di miglioramenti stipendiali» ).
11. Il superiore adempimento dovrà essere eseguito dall’amministrazione entro centottanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, nominandosi sin d’ora, in caso di inerzia, quale Commissario ad acta , il Ragioniere generale dello Stato, con facoltà di sub-delega (il quale, su istanza del ricorrente, provvederà, per l’ipotesi di perdurante inadempimento della p.a., all’ottemperanza nell’ulteriore termine di centottanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione stessa). L’eventuale compenso del commissario ad acta viene sin da ora fissato nella misura di € 1.000,00.
12. È appena il caso di precisare che una volta rideterminati i criteri di quantificazione dell’assegno perequativo al fine di individuare l’importo spettante ai ricorrenti in ragione della loro qualifica, la liquidazione delle somme agli stessi dovute dovrà avvenire al netto delle ritenute fiscali e previdenziali di legge e nel rispetto del divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza.
13. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei sensi spiegati in motivazione e la p.a. resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.