TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2011-01-21, n. 201100676
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N. 00676/2011 REG.PROV.COLL.
N. 06547/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6547 del 2010, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Regina Margherita n. 290;
contro
Comune di Pomezia, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1169/09 del Tribunale civile di Velletri;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 il cons. M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato nei termini, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1169/09 del Tribunale civile di Velletri.
Il Comune di Pomezia, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
La difesa del ricorrente ha depositato in atti, in data 11.1.2011, l’originale del certificato della cancelleria del Tribunale civile di Velletri attestante al mancata opposizione nei termini del decreto ingiuntivo di cui trattasi.
Alla camera di consiglio del 14.1.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione, alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
DIRITTO
Il ricorso, nella sussistenza di tutti i presupposti di legge, deve essere accolto, siccome fondato nel merito.
Ed infatti, per giurisprudenza consolidata nella materia, “Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile, quando sia divenuto esecutivo, solo per revocazione o per opposizione di terzo nei casi tassativamente indicati dall'art. 656 c.c. e assume la piena autorità di "res iudicata" ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, contemplato dagli art. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27, t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, cosicché, in base all'art. 4 comma 2, l. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, sussiste in capo all'Amministrazione un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione senza che alla stessa residui alcuna possibilità di far valere questioni non dedotte o eccepite nel giudizio esecutivo o di merito.” ( cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 17 giugno 2010, n. 18411).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.