TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-08-01, n. 202312987
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Testo completo
Pubblicato il 01/08/2023
N. 12987/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07569/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7569 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gisella Donati, Francesca Moniga, Andrea Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Grosseto, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tar AZ - Roma - sezione prima - n. 6927/2019, nonché per il risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, cpa;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il Comune di Brescia ha agito per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 6927/2019, pubblicata il 31 maggio 2019, emessa dall’intestato TAR e passata in giudicato. Ha poi proposto, con motivi aggiunti notificati il 13 gennaio 2023, domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 112, comma3 del CPA.
I fatti di giudizio possono essere sintetizzati come segue.
Il comune istante ha impugnato, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, il DPCM del 10 marzo 2017 e la nota del Ministero della Giustizia del 10 agosto 2017, dolendosi che la somma stanziata a proprio favore ai sensi dell’articolo 1, comma 439 della legge 232/2016 fosse sproporzionata per difetto, avuto riguardo alle spese effettivamente sostenute nel periodo 2010-2015 per il funzionamento degli uffici giudiziari locali. Il Comune ha altresì contestato l’illegittimità della condizione apposta dal gravato decreto (ovvero quella di rinunciare ad esperire contro lo Stato azioni per ottenere il pagamento dei contributi di cui all’articolo 2 legge n. 392/1941 in misura superiore a quelli in concreto ricevuti) e la disposta suddivisione