TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-03-27, n. 202003682
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 27/03/2020
N. 03682/2020 REG.PROV.COLL.
N. 09411/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9411 del 2019, proposto da
Babcock Mission Critical Services Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F M, L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to L P in Roma, viale Liegi n. 28;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del bando di gara pubblicato in GUUE/S115 del 18.6.2019 e in GURI n. 78 del 5.7.2019, della relativa lex specialis, tra cui il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico in relazione alla procedura aperta indetta dalla Regione Lazio, Direzione centrale acquisti, per l'affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero per ARES 118;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2020 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con bando di gara pubblicato in G.U.U.E./S115 del 18 giugno 2019 e in G.U.R.I. n. 78 del 5 luglio 2019, la Regione Lazio ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di durata quinquennale del servizio medico di emergenza in elicottero per ARES 118 (CIG 79342996A9);importo a base d’asta: € 53.850.000,00, IVA esclusa.
Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti massimi per la qualità e 30 punti per il prezzo (art. 18 disciplinare di gara).
Con il ricorso in esame, la società ricorrente, che opera nel settore dell’elisoccorso, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, evidenziando che alcune clausole della lex specialis non le consentirebbero di partecipare alla gara.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, non essendo (a suo dire) impugnate clausole immediatamente escludenti;nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente e ne ha chiesto conseguentemente la reiezione.
Con ordinanza n. 6062/2019 è stata accolta l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
In data 31 gennaio 2020, la Regione Lazio ha depositato un’istanza di rinvio della udienza pubblica, facendo rilevare che l’Amministrazione ha avviato un procedimento diretto alla eliminazione degli elementi di incertezza presenti nella lex specialis, al fine di consentire agli operatori economici di formulare un’offerta seria e ponderata.
La parte ricorrente si è opposta alla richiesta di rinvio.
All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2020, non ravvisandosi la sussistenza di validi motivi per il differimento della udienza di trattazione (la dichiarata volontà dell’Amministrazione regionale di emendare la lex specialis implica necessariamente la riapprovazione del bando di gara e la riapertura dei termini per consentire agli operatori economici di poter partecipare alla procedura di gara), la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Amministrazione regionale.
L’eccezione è infondata.
Secondo principi consolidati nella giurisprudenza amministrativa, la cui validità è stata di recente confermata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4 del 26 aprile 2018, vanno fatte rientrare nel genus delle “clausole immediatamente escludenti” (con conseguente onere di immediata impugnazione) “le fattispecie di:
a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (si veda Cons. Stato sez. IV, 7novembre 2012, n. 5671);
b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (così l’Adunanza plenaria n. 3 del 2001);
c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara;ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (cfr. Cons. Stato sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980);
d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011 n. 6135;Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293);
e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all'intero importo dell'appalto: Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222);
f) bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall'aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di "0" pt.);
g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421)”.
Orbene, a fronte della molteplici carenze della lex specialis, denunciate dalla parte ricorrente, la proposta impugnativa deve essere considerata ammissibile, dovendo ritenersi (per le ragioni meglio indicate di seguito) che la disciplina di gara non abbia consentito alla ricorrente di formulare un’offerta completa e ponderata.
A sostegno della proposta impugnativa, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
I) Illegittimità della lex specialis per impossibilità di formulazione dell’offerta sotto un primo profilo (l’allestimento delle basi HEMS).
La parte ricorrente evidenzia che l’art.