TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-10-16, n. 201902406

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2019-10-16, n. 201902406
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201902406
Data del deposito : 16 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2019

N. 02406/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00533/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 533 del 2018, proposto da D V B, rappresentato e difeso dall’avv. G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Comune di Motta di Camastra in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- il P.I.T. n. 32 “Valle Alcantara”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

- il Comune di Tripi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

- il Comune di Graniti, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

- il Comune di Novara di Sicilia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

- il Comune di Roccafiorita, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

- il Comune di Roccella Valdemone, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

- il Comune di Moio Alcantara, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

- il Comune di Francavilla di Sicilia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

- il Comune di Motta Camastra, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

- il Comune di Mongiuffi Melia, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

- il Comune di Gaggi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

- il Comune di Santa Domenica di Vittoria, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza:

al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Messina, sez. lavoro, 14/2/2017, n. 186/2017;

Visti il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Motta di Camastra;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019, il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con atto ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento in epigrafe indicato, passato in giudicato, recante la condanna in solido delle pp.aa. intimate a pagare, in suo favore, la somma di Euro 25.347,98 (oltre accessori), nonché le spese legali pari a Euro 2.010,00 (oltre 259,00 di spese di ctu, spese generali, iva e cpa);
lamentando l’inottemperanza, chiede quindi che venga ordinato alle Amministrazioni obbligate di conformarsi a detto giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese;

- solo il Comune di Motta di Camastra si è costituito in giudizio, con memoria di mera forma;

Il ricorso è fondato.

Invero:

- risulta dalla documentazione di causa quanto segue: il provvedimento per la cui esecuzione è causa è stato munito di formula esecutiva in data 17/2/2017 ed è stato notificato alle pp.aa. obbligate, presso le loro sedi, in data 11/3/2017;
sullo stesso si è formato il giudicato (v. attestazione in atti);

- è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in l. 30/1997 e s.m.i., dalla data di perfezionamento della notificazione alle pp.aa., nelle loro sedi, del titolo esecutivo di che trattasi in forma esecutiva, a quella di proposizione del presente ricorso;

Ritenuto pertanto che il ricorso, in quanto fondato, vada accolto;

Ritenuto, in conclusione che:

- va dichiarato l’obbligo delle Amministrazioni intimate, di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;

- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Messina, con facoltà di delega ad un funzionario dello stesso Ufficio territoriale del Governo, in possesso della necessaria professionalità - affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60);

- le spese del giudizio (da liquidarsi in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della controversia, assimilabile ai giudizi civili di esecuzione mobiliare – cfr., ex multis, T.a.r. Palermo, sez. II, 11/4/2017, n. 993) debbano seguire, come di regola, la soccombenza.

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