TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-02-16, n. 202302765

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-02-16, n. 202302765
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302765
Data del deposito : 16 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2023

N. 02765/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09476/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9476 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’oro, n. 266;

contro

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

della determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza del 25 maggio 2018, notificata al ricorrente in data 18 giugno 2018 con la quale il capitano (c.a.) -OMISSIS- è stato sospeso disciplinarmente dalle funzioni del grado per la durata di mesi 12, ai sensi dell’art. 1357, co. 1., lett. b), d.lgs. n. 66/2010, nonché di tutti gli atti del procedimento disciplinare e di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 gennaio 2023 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugna il provvedimento con cui veniva sanzionato disciplinarmente, ai sensi dell’art. 1357, comma 1, lett. b) d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (ord. mil.), con la sospensione dalle funzioni del grado per dodici mesi, per il seguente addebito: « ufficiale in congedo della Guardia di Finanza, in qualità di presidente del collegio sindacale di una società per azioni, ometteva i prescritti controlli sulla legalità dell’azione societaria, agevolando la condotta fraudolenta dell’organo amministrativo che, con artifici e raggiri, consistiti nell’utilizzo di documentazione da ritenersi ideologicamente non veritiera, induceva in errore il Ministero delle attività produttive che erogava un’ingente somma di denaro a titolo di contributo pubblico, cagionando così un danno patrimoniale all’erario di rilevante entità. Le predette condotte costituivano oggetto di un procedimento penale istruito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone per le ipotesi di reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsità in scrittura privata e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati. Con il comportamento tenuto, l’ufficiale si rendeva responsabile di una rilevante violazione dei principi di correttezza e lealtà assunti con il giuramento, manifestando al contempo, assoluta carenza di qualità morali e di carattere ».

2. Si costituiva in resistenza l’amministrazione.

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare degli atti gravati che, chiamata alla camera di consiglio del 17 ottobre 2018, veniva respinta con ordinanza per insussistenza del denunciato periculum in mora .

4. Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2023, il procuratore di parte ricorrente ribadiva l’interesse alla decisione, nonostante il collocamento in congedo dal corpo sin dal 1973: all’esito della discussione, il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

5. Esaurita l’illustrazione della storia processuale, appare opportuno riassumere anche la vicenda fattuale.

5.1. L’odierno ricorrente è un ufficiale della Guardia di finanza in congedo assoluto sin dal 1973. Egli risultava presidente del collegio sindacale di una società la cui attività veniva sottoposta ad indagine da parte del Nucleo di polizia tributaria di Catanzaro, in quanto risultavano commesse una serie di truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche, che permettevano l’indebito conseguimento di oltre sei milioni e mezzo di euro di fondi pubblici.

5.2. L’indagine determinava la successiva apertura di un processo penale dinanzi al Tribunale di Crotone che si concludeva con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato in ragione dell’intervenuta prescrizione.

5.3. Il pronunciamento del giudice penale veniva reso noto all’amministrazione da parte dello stesso ricorrente che comunicava l’esito del processo con lettera raccomandata. Tuttavia, circa quattro anni dopo la citata comunicazione, l’amministrazione avviava il procedimento disciplinare che si concludeva con la sanzione in questa sede impugnata.

6. Esaurita l’esposizione dei fatti rilevanti, è possibile passare all’esame delle doglianze spiegate da parte ricorrente.

6.1. Con il primo motivo, viene denunciata la violazione delle disposizioni sul procedimento atteso che dopo aver proceduto con l’ iter indicato dall’art. 1377, comma 2, lett. b) ord. mil., non sarebbe stato possibile irrogare la meno afflittiva sanzione della sospensione dalle funzioni del grado: ciò avrebbe determinato una duplice sottoposizione del militare a procedimento disciplinare in violazione del generale divieto di bis in idem .

6.2. Similmente, a mezzo della seconda doglianza viene dedotta la violazione dei termini perentori di cui all’art. 1392, commi 1 e 3 ord. mil., avendo l’amministrazione tardato sia nell’avvio del procedimento sia nella conclusione dello stesso.

6.3. Tramite la terza censura, si evidenzia la contraddittorietà tra il rapporto finale dell’ufficiale inquirente, il quale proponeva la perdita del grado, e la decisione della commissione di disciplina, che invece reputava il militare meritevole della conservazione del grado. Inoltre, il provvedimento si presenterebbe illegittimo in quanto l’ufficiale inquirente non avrebbe condotto alcuna istruttoria in relazione ai fatti posti a fondamento del provvedimento, giammai accertati dal giudice penale: inoltre, gli stessi non sarebbero collegati al servizio, né avrebbero recato alcun danno all’immagine del corpo.

7. Nessuna delle doglianze può essere accolta.

8. In relazione al primo motivo, va rilevato come la lettera delle disposizioni richiamate nel ricorso non pone i due procedimenti in una condizione di alternatività: difatti, una volta conclusa la fase istruttoria da parte dell’ufficiale inquirente, questi deve rimettere gli atti all’autorità disciplinare la quale, adotterà il provvedimento definitivo (nel caso di mera sospensione), ovvero, nei casi piú gravi, interpellerà previamente la commissione di disciplina (v. art. 1379 ord. mil.;
in giurisprudenza, cfr. Tar Campania, sez. VI, 28 dicembre 2022, n. 8085).

8.1. Orbene, l’aver proposto, nel caso di specie, il militare alla commissione di disciplina non determina che il giudizio di meritevolezza alla conservazione del grado di quest’ultimo organo determini inequivocabilmente l’archiviazione degli addebiti disciplinari (Tar Piemonte, sez. I, 4 agosto 2017, n. 934): difatti, l’autorità disciplinare conserva il potere di irrogare una sanzione meno grave, ovvero anche di nominare una nuova commissione di disciplina (v. art. 1389 ord. mil.). Conseguentemente, insussistente appare la lamentata duplicazione di procedimenti disciplinari, avendo l’amministrazione operato in perfetta aderenza con le disposizioni dell’ordinamento militare (cfr. Tar Lazio, sez. IV, 19 gennaio 2023, n. 976, anche se si tratta di mero obiter ).

9. Quanto al secondo motivo, va rilevato come il dies a quo decorra, ai sensi dell’art. 1392 commi 1 e 3 ord. mil., dal giorno della integrale conoscenza della sentenza irrevocabile (v. Cons. Stato, ad. plen., 13 settembre 2022, n. 14, che chiarisce come il termine decadenziale decorra « dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale, non assumendo alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo, il passaggio in giudicato di precedenti sentenze con riferimento a singoli capi di imputazione. La conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge »).

9.1. Quindi, nel caso in esame, l’amministrazione correttamente ha individuato come dies a quo la data del 23 maggio 2017, avendo in tale giorno acquisito, come risulta in atti, copia conforme della sentenza di proscioglimento con attestazione dell’irrevocabilità. Di conseguenza, il termine di avvio per il procedimento disciplinare prescritto dall’art. 1392 ord. mil. risulta pienamente rispettato, avendo l’amministrazione notificato al ricorrente la contestazione degli addebiti in data 17 agosto 2017, ossia 86 giorni dopo la conoscenza integrale della sentenza penale.

9.2. Viceversa, non può considerarsi sufficiente la comunicazione del pronunciamento del Tribunale di Crotone a cura del ricorrente avvenuta in data 22 febbraio 2013: d’altronde, in quella data il procedimento penale non poteva considerarsi definito, stante la pendenza del termine per l’impugnazione (la sentenza, infatti, passava in giudicato il successivo 8 giugno 2013). In aggiunta, negli archivi dell’amministrazione non risulta pervenuta la predetta missiva.

9.3. Inoltre, sulla durata del procedimento, deve osservarsi come « il termine di 270 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare si ritiene sia rispettato in caso di tempestiva adozione del provvedimento disciplinare, senza che ciò obblighi l’amministrazione a portare a conoscenza dello stesso entro il termine citato » (Cons. Stato, sez. IV, 1° giugno 2018, n. 3318). Nel caso in esame, è documentato in atti come l’amministrazione abbia adottato il provvedimento conclusivo del procedimento in data 25 maggio 2018, ossia trascorsi 254 giorni dalla data iniziale della decorrenza dei termini, tenuto conto delle sospensioni intercorse. Difatti, con proprio provvedimento del 4 dicembre 2017, l’ufficiale inquirente annullava in autotutela gli atti successivi alla nota del 22 agosto 2017, rinnovando – ai sensi dell’art. 1373 ord. mil. – il procedimento sin dal 20 dicembre 2017: conseguentemente, il lasso temporale tra il 30 agosto ed il 20 dicembre 2017 non deve esser conteggiato ai fini del termine decandenziale di cui all’art. 1392, comma 3 ord. mil. (in termini, Cons. Stato, sez. II, 27 gennaio 2022, n. 577). In aggiunta, va ribadito come, contrariamente alle argomentazioni di parte ricorrente, non rileva la data di notificazione della decisione (v. Cons. Stato, sez. II, 3 gennaio 2023, n. 195). Conseguentemente, pienamente rispettati sono i termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare.

10. In ultimo, sul terzo motivo di ricorso va ribadito quanto sopra osservato sulla facoltà dell’autorità disciplinare di procedere all’irrogazione della sanzione sospensiva anche nel caso di parere di meritevolezza alla conservazione del grado espressa dalla commissione di disciplina.

10.1. Sull’istruttoria, condotta dall’ufficiale inquirente, va rilevato come essa risulti completa e coerente con le evidenze fattuali raccolte durante il procedimento. In particolare, irrilevante è la mancata condanna in sede penale, atteso che la sentenza di proscioglimento non fa stato nel procedimento disciplinare: viepiú, lo stesso Tribunale di Crotone, evidenziava l’impossibilità di pronunciare un’assoluzione nel merito (ai sensi dell’art. 129 c.p.p.). Inoltre, va rilevato come gli elementi allegati dalla parte ricorrente non sono in alcun modo capaci di infirmare la ricostruzione della condotta illecita del militare che in qualità di presidente del collegio sindacale, ometteva i dovuti controlli di legalità sull’organo amministrativo: orbene, in nessun punto del ricorso, viene evidenziata l’attività di controllo espletata, ovvero l’estraneità rispetto all’operato del consiglio di amministrazione.

10.2 Sulla proporzionalità della pena, va rammentato come l’amministrazione goda di un’ampia discrezionalità nell’irrogazione delle sanzioni disciplinari, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di manifesta irragionevolezza, sproporzione, illogicità, contraddittorietà (Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2022, n. 9756): ipotesi che non ricorrono nel caso di specie. Difatti, la motivazione evidenziava tutti gli elementi da valorizzare (ivi compresi quelli in favore del sanzionato) chiarendo la gravità di una condotta che determinava un evidente danno per le casse pubbliche.

10.3. Infine, va rilevato come la posizione di congedo del ricorrente non lo esoneri dalla soggezione alla disciplina militare (v. art. 982, comma 2 ord. mil.) ed in particolare dalla responsabilità disciplinare (v. Cons. Stato, sez. II, 31 gennaio 2022, n. 667).

11. Alla luce dell’infondatezza di tutte le spiegate doglianze, il ricorso va respinto.

12. Le spese, stante la natura del pronunciamento, possono essere compensate.

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