TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-03-04, n. 201600127

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-03-04, n. 201600127
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600127
Data del deposito : 4 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00612/2015 REG.RIC.

N. 00127/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00612/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le MA

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 612 del 2015, proposto da:
OB ET, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Zeppilli, con domicilio eletto presso avv. Alberto Avitabile, in Ancona, Viale della Vittoria, 7;



contro

Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR - MA, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Viozzi, con domicilio eletto presso Ufficio Legale A.S.U.R., in Ancona, Via Caduti del Lavoro, 40;
ASUR MA - Area Vasta N. 5, non costituita;



nei confronti di

- EA NI, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco NI, EA Galvani, con domicilio eletto presso Avv. EA Galvani, in Ancona, corso Mazzini, 156;
- ER AT, LO RL, non costituiti;



per l'annullamento

previa sospensione

della graduatoria annessa alla relazione sintetica redatta dalla commissione di valutazione nella procedura selettiva per conferimento incarico quinquennale di dirigente medico, indetta dall’ASUR MA A.V. n. 5 con avviso pubblicato sulla G.U. in data 1/8/2014, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Unica Regionale MA e di EA NI;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2016 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente impugna gli atti relativi alla procedura attivata dall’ASUR MA – Area Vasta n. 5 per l’affidamento dell’incarico di direttore di Struttura Operativa Complessa – disciplina di Otorinolaringoiatria, nella parte in cui la commissione preposta alla valutazione dei candidati ha attribuito il maggior punteggio al controinteressato dott. NI (il quale è stato poi individuato dal direttore dell’A.V. n. 5 come destinatario dell’incarico in argomento). Il ricorrente, inserito nella terna degli idonei, ha ottenuto 83 punti, contro i 94 punti attribuiti al dott. NI. Fra i due si è inserito, con 89 punti, il dott. AT, il quale ha proposto analogo ricorso, contraddistinto dal n. 630/2015 R.G. e deciso con sentenza resa in pari data.

2. Si sono costituiti l’ASUR MA, in persona del Direttore Generale, e il controinteressato dott. NI, sollevando alcune eccezioni preliminari e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso nel merito.

Alla camera di consiglio del 5 novembre 2015, fissata per la trattazione della domanda cautelare, parte ricorrente ha chiesto l’abbinamento della fase cautelare al merito, per cui è stata fissata per il 19 febbraio 2016 l’udienza pubblica di trattazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Tale questione può essere posta a base della presente decisione, essendo stata oggetto di specifica trattazione da parte della difesa dell’ASUR.

4. Quanto alle ragioni su cui si fonda la presente decisione, il Collegio ritiene di poter richiamare una sentenza della Sezione III del Consiglio di Stato (n. 5693 del 16 dicembre 2015), la quale, in punto di giurisdizione, approda a conclusioni diverse rispetto alla precedente sentenza della stessa Sezione n. 2790 del 5 giugno 2015.

Nella sentenza n. 5693 del 2015 (relativa ad una vicenda del tutto analoga a quella in esame, essendo stata anche in quel caso indetta una procedura selettiva che prevedeva la valutazione dei titoli e un colloquio teso ad accertare l’idoneità dei candidati allo svolgimento delle funzioni dirigenziali oggetto del conferimento), il Consiglio di Stato ha così statuito “ ….3.2. È incontestabile, dunque, che non vi siano state vere e proprie prove di esame (scritte ed orali), nel senso di una ponderazione comparativa delle qualità professionali o delle conoscenze tecniche dei singoli candidati e, quindi, di una autentica procedura selettiva con attribuzione di un giudizio, ancorché numerico, a ciascuno di essi su una specifica e circoscritta prova intesa quale, appunto, saggio di tali qualità o conoscenze, ma piuttosto – oltre

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