TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-27, n. 202300737

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-03-27, n. 202300737
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300737
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2023

N. 00737/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02182/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2182 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A P e M L D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato M L D T in Milano, Viale Bianca M, 21;

contro

Comune di Settala, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via E. Visconti Venosta, 7;

nei confronti

Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mluisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti e Giorgio Giulio Grandesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Nadia Marina Gabigliani in Milano, Via Vivaio, 1;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 12223 del 1° agosto 2019 del Responsabile Settore di Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio recante inottemperanza all'ordine di demolizione n. 3 del 10 maggio 2108 e acquisizione aree interessate da " opere abusive in località -OMISSIS- ";

- dell'ordinanza n. 4/2019 del 5 settembre 2019 recante l'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per inottemperanza all'ordinanza n. 3/2018 del 10 maggio 2018;

nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 16 dicembre 2019:

per l’annullamento, previa sospensiva

degli stessi provvedimenti sopra emarginati, nonché in parte qua della nota prot. n. 18928 del 2 dicembre 2019 del Responsabile Settore Difesa del Territorio recante integrazione delle motivazioni a seguito delle ordinanze del TAR Lombardia n. 1432/2019 e n. 1433/2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Milano e del Comune di Settala;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La società -OMISSIS-era proprietaria del terreno ubicato in -OMISSIS-, censita in catasto al -OMISSIS-.

Con verbale dell’8 aprile 2015 la Polizia Locale rilevava l’avvenuta realizzazione, sul terreno de quo , di alcune opere abusive. A seguito di sospensione del procedimento per l’intervenuta proposizione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, sulla quale avrebbe dovuto pronunciarsi entro 180 giorni il Parco Agricolo Sud Milano, in data 23 gennaio 2018 la Polizia Locale espletava un nuovo sopralluogo.



2. Lo stato dei luoghi evidenziava ulteriormente gli abusi già censiti nel 2015, nonché altri realizzati successivamente.

In particolare, per quanto concerne gli abusi rilevati ex novo , con l’ordinanza n. 3 del 10 maggio 2018 l’Amministrazione ordinava la demolizione, entro 90 giorni, siccome realizzate sine titulo , delle seguenti opere: « 1) Costruzione n. 1: Sulla particella 23 ed in parte su area demaniale, a margine della zona dell’area cementata, nella porzione sud del sito, è stata collocata, parte su piedistalli in metallo e parte su blocchi di cemento, un casetta in legno con tetto a due falde di dimensioni 7,00x5,00 m. circa, parzialmente avvolta con teli in materiale plastico;
2) Costruzione n. 2: Sulla predetta parte cementata è stato collocato, in posizione coincidente con la parte terminale della voliera insistente sul margine ovest dell’appezzamento, un pergolato in ferro di dimensioni pari a m. 5,50x4,00 circa;
3) Costruzione n. 3: Nella parte individuata dalla particella 18 sub 701, la tettoria in metallo preesistente, posta nella parte più ad ovest dell’edificio, è stata prolungata con un altro tratto di struttura del tutto identica alla preesistente di dimensioni pari a m. 9,00x 2,30 mancante della sola copertura in materiale traslucido
», dando atto che le opere descritte « - ricadono nel P.G.T. vigente su “Parco Agricolo Sud Milano – Territori Agricoli Di Cintura Metropolitana” classificate come “Insediamenti Rurali Isolati Di Interesse Paesistico” disciplinate dall’art. 36 del Piano delle Regole;
- alcune sono realizzate su aree del demanio regionale perché hanno occupato parte delle aree individuate sulle planimetrie catastali e del “Reticolo Idrico” come alveo del “-OMISSIS-” e che tali aree sono classificate dal vigente PGT come “Fattibilità Geologica Di Classe 4: tutela idrogeologica e ambientale delle teste e delle aste dei fontanili” e individuata con Classe di Fattibilità Geologica “4fc” (Fontanili e canali rilevanti – Fattibilità con gravi limitazioni) e “4pr” (Protezione idrogeologica e ambientale – Fattibilità con gravi limitazioni) e nelle quali sono Vietate nuove edificazioni, in conformità all’art. 41 delle NTA del Parco Agricolo Sud Milano
». Nell’ordinanza, si precisava inoltre che: « per le opere realizzate: - Quella sopra indicata con il numero 1 si configura quale opera di nuova costruzione e pertanto ricade nella disciplina di cui agli art. 31 e 35 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380;
- Quella sopra indicata con il numero 2 è da ritenersi accessoria alla costruzione n° 1 e si configura quali opere di nuova costruzione e pertanto ricade nella disciplina di cui agli art. 31 e 35 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 - Quella sopra indicata con il numero 3 si configura quale opera di nuova costruzione in assenza di segnalazione certificata di inizio attività e pertanto ricade nella disciplina di cui agli art. 37 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380;
e che le stesse risultano in contrasto con la normativa urbanistica vigente e parte delle stesse non possono essere suscettibili di sanatoria;
Rilevato che le suddette opere abusive possono essere rimosse ovvero demolite e rese conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi, senza il pregiudizio della parte conforme;
Attesa la necessità di dover procedere ai sensi degli artt. 31 e 35 del D.P.R. 380/01, ed art. 37 per l’opera indicata con il n° 3, disponendo la demolizione delle opere sopra descritte ed il ripristino dello stato preesistente all’abuso effettuato
».

L’ordinanza non veniva impugnata.



3. Decorso il termine di 90 giorni senza che la società proprietaria avesse provveduto al ripristino dello status quo ante , il Comune adottava nuovo provvedimento prot. n. 12223 del 1° agosto 2019 del Responsabile Settore di Difesa del Suolo, Pianificazione e Gestione del Territorio con cui si accertava l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 3 del 10 maggio 2108, e veniva disposta l’acquisizione delle aree interessate da “ opere abusive in località -OMISSIS- ”. Le aree oggetto di acquisizione venivano individuate come segue, previa descrizione del relativo criterio di computo: « Ritenuto che: - nelle zone di inedificabilità assoluta l’area da acquisire debba essere pari al massimo stabilito dalla normativa (art. 31 D.P.R. 380/2001) e quindi pari a dieci volte la superficie utile delle opere abusive e comunque fino alla totalità della superficie del mappale su cui

insistono tali opere;
- nelle zone esterne al perimetro di inedificabilità assoluta, ma comunque poste all’interno del parco, l’area da acquisire debba essere pari all’area di sedime. […] Le aree da acquisire al patrimonio pubblico sono individuate con i mappali, del foglio n. 9, di seguito riportati: - Mappale 18: la costruzione n° 3 ha superficie utile coincidente con quella di sedime di mq 20,70;
per le considerazioni sopra espresse l’area da acquisire è pari mq 20,70;
- Mappale 23: la costruzione n° 2 ha superficie utile coincidente con quella di sedime di mq 22,00;
per le considerazioni sopra espresse l’area da acquisire è pari mq 220,00;
si precisa che tale area è parte del mappale 23 il quale è oggetto interamente di acquisizione ad ente pubblico a seguito di altra constatazione di inottemperanza
».

Con l’ordinanza n. 4/2019 del 5 settembre 2019, inoltre, l’Amministrazione irrogava alla -OMISSIS-la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001, nella misura massina di € 20.000,00, in ragione dell’inottemperanza all’ordinanza n. 3/2018 del 10 maggio 2018.

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