TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2020-03-03, n. 202000389
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Testo completo
Pubblicato il 03/03/2020
N. 00389/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Giuseppe Campagna, 18;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale -OMISSIS- domiciliataria ex lege in -OMISSIS- via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2020 il dott. N D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che, in materia di immigrazione, anche in vigenza delle nuove norme di cui art. 35- bis del D.lgs. 25/2008, introdotto dall’art. 6 del d.l. 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017 n. 46, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale ne sospende l’efficacia esecutiva (cfr. Cass. civ., Sez. I, 21 maggio 2018, n. 12476;Cons. Stato, Sez. III, 23 agosto 2018, n. 5037;T.A.R. Calabria, -OMISSIS- Sez. I, 18 novembre 2019, n. 1929 e Sez. II, 19 febbraio 2020, n. 131);
Rilevato che, nel caso di specie, è rimasto documentalmente provato che il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto di rigetto del Tribunale di -OMISSIS- reso nel giudizio di impugnazione del provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale da parte della commissione territoriale;
Considerato, per quanto esposto, che il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che le spese del giudizio possono essere compensate, stante l’intervenuta ammissione al gratuito patrocinio, in relazione alla quale, attesa la non particolare complessità della questione trattata, si valuta equo liquidare in favore del difensore del ricorrente, a titolo di compenso professionale, la somma omnicomprensiva di euro 800,00, già dimidiata come per legge.