TAR Brescia, sez. I, sentenza 2017-01-17, n. 201700049

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2017-01-17, n. 201700049
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201700049
Data del deposito : 17 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2017

N. 00049/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00756/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 756 del 2015, proposto da:
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella Avellini Melchiorre C.F. VLLGRL79T56A794P e Antonio Chirico C.F. CHRNTN75P21A091T, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del TAR di Brescia, in via Carlo Zima, 3;

contro

Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri in carica p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del decreto del Ministero della Difesa di data 11/12/2014 col quale l'infortunio occorso al ricorrente non è stato riconosciuto dipendente da causa di servizio;
del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 24.6.2014, col quale l'infortunio occorso al ricorrente non è stato riconosciuto dipendente da fatti di servizio;
del processo verbale n. 753 del 13.6.20108 della Commissione Medica Ospedaliera, menzionato nel detto parere;
del verbale mod. MN/AB n. 753 del 13.6.2008 menzionato nel detto parere;
della richiesta di parere n. 76903 del 13.5.2014 menzionata nel detto parere;
nonchè di ogni altro atto connesso

presupposto o collegato fra cui la nota del 16.12.2014 del Ministero della Difesa di trasmissione del decreto e del parere sopra citati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2016 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

-O-, Caporal Maggiore Capo dell’Esercito Italiano, in servizio presso il Comando -O-, ha impugnato, unitamente agli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, il decreto del Ministero della Difesa di data 11.12.2014, con il quale l’infermità “Pregressa distorsione cervicale e contusione al ginocchio sx” è stata riconosciuta non dipendente da causa di servizio, con contestuale rigetto dell’istanza di concessione dell’equo indennizzo e il presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 24.6.2014.

Nelle premesse in fatto il ricorrente ha evidenziato quanto segue:

-nel 2005 il ricorrente era residente in -O- ed era in servizio presso il -O-), sede ubicata in zona disagiata, in aperta campagna e ben lontana dai centri abitati, raggiungibile soltanto con mezzi propri;

-in data 21.2.2005, il ricorrente, nel recarsi al lavoro con un collega, era coinvolto in un incidente stradale causato dal manto stradale bagnato;
era immediatamente trasportato presso il vicino Presidio Ospedaliero di Agropoli e successivamente accompagnato, verso le ore 14.15, presso l’infermeria di Corpo del predetto Reggimento, ove era rilevato un trauma al ginocchio sinistro e distorsione cervicale, con attribuzione di 10 giorni di convalescenza;

-in data 21.7.2005, presentava domanda per il riconoscimento della causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo;

-solo a distanza di notevolissimo tempo dall’accaduto, senza che fossero assicurate le garanzie partecipative, era notificato il decreto del Ministero qui censurato, con il quale l’infermità sofferta era ritenuta non dipendete da causa di servizio sulla base del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Tanto premesso, il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di diritto: 1) il caso in esame sarebbe ipotesi tipica di infortunino in itinere , atteso che il Reggimento di appartenenza si trovava in zona del tutto isolata, non raggiungibile con mezzi pubblici e non sussisteva alcuna colpa a carico del ricorrente, atteso che non si trovava alla guida del veicolo;
inoltre, il rapporto informativo del 10° Reggimento, redatto nel 2008 proprio in considerazione della domanda di dipendenza da causa di servizio, precisava che la località del sinistro era “compatibile con il trasferimento in itinere del graduato”;
2) i provvedimenti censurati erano stati assunti in mancanza delle garanzie partecipative del ricorrente, il quale, presentata la domanda, non riceveva le comunicazioni prescritte dagli artt. 5 e 7 d.P.R. 461/2001;
3) violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 per mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda;
4) difetto di motivazione e di istruttoria del decreto impugnato e del presupposto parere del Comitato di Verifica;
5) illegittimità del conseguente mancato riconoscimento dell’equo indennizzo.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità, irricevibilità o improponibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto per infondatezza.

In vista dell’udienza di discussione, il ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha ulteriormente precisato le proprie argomentazioni.

Alla Pubblica Udienza del 6 dicembre 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

Il primo ed il quarto motivo possono essere trattati unitamente essendo connessi sotto il profilo logico giuridico.

Il decreto impugnato è motivato per ralationem attraverso il richiamo al parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il quale, a sua volta, risulta fondato sui seguenti presupposti: ”l’infermità Pregressa distorsione cervicale e contusione al ginocchio sx non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto le circostanze di modo, tempo e luogo in cui si è verificato l’incidente, escludono la possibilità di riconoscerlo come avvenuto in itinere”.

E’ opportuno ricordare che, in relazione alla problematica dell’infortunio in itinere , la giurisprudenza ha osservato che, in linea generale, debba riconoscersi come dipendente da causa di servizio l’infortunio di cui rimane vittima il dipendente che si sia recato alla sua abitazione al termine del servizio ovvero dalla sua abitazione al luogo di servizio, essendo esso ascrivibile alla categoria del c.d. infortunio in itinere , ipotesi ravvisabile ogni qualvolta possa ritenersi esistente un nesso di causalità tra l’attività lavorativa in senso ampio e l’evento dannoso (in tal senso, da ultimo, TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 24 giugno 2016, n. 324 ;
analoghi concetti sono espressi anche da TAR Campania, Napoli, sez. VI, 16 giugno 2016, n. 3033 ).

Più nello specifico è stato chiarito che “In tema di infortunio "in itinere" l’indennizzabilità dell’infortunio subìto dal lavoratore nel percorrere "con mezzo privato" la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula:

a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello "normale per recarsi al lavoro" e per tornare alla propria abitazione;

b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;

c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della (in)compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, ovvero della sicura non fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13376). Il lavoratore pubblico che subisce un incidente durante il percorso dalla sede di lavoro a quella dell’abitazione, deve allora essere indennizzato in quanto tale evento dannoso si rende ascrivibile alla categoria dell’infortunio "in itinere", ravvisabile ogni volta che si possa ritenere esistente nesso di causalità tra attività lavorativa in senso ampio e l’evento dannoso, nesso che risulta interrotto soltanto dal dolo e la colpa grave. Va altresì precisato che quest’ultima evenienza (interruzione del nesso di causalità) non si verifica per il solo fatto che il dipendente abbia usato per recarsi al lavoro il mezzo proprio (Consiglio Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7945 ha accolto l'appello riformando la pronunzia del giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso ritenendo che il militare non fosse autorizzato all'uso del proprio mezzo).” ( TAR Sardegna, sez. II, 15 giugno 2015, n. 869 ).

Ebbene, alla luce degli esposti principi, le censure di parte ricorrente sono fondate.

Invero, non è contestato che il ricorrente, per raggiungere il Reggimento di appartenenza dalla propria abitazione, dovesse utilizzare un mezzo privato, non potendo utilizzare mezzi pubblici;
parimenti, non è contestato in giudizio che in occasione del sinistro il ricorrente si trovasse a bordo del veicolo per recarsi al lavoro (e non per ragioni personali e in orari non compatibili con la presa di servizio) e che il sinistro non è addebitale a dolo o colpa del medesimo, atteso che egli non si trovava alla guida;
infine, nemmeno è contestato che il luogo in cui è avvenuto il sinistro si trovasse lungo l’itinerario “normale” per recarsi al lavoro, non trattandosi di percorso diverso, alternativo o altro rispetto a quello usuale.

Del resto, lo stesso Rapporto Informativo del Comando 10° Reggimento, redatto nell’anno 2008 a fronte dell’istanza di riconoscimento infermità contratta in servizio o a causa di esso, precisa che la località in cui è avvenuto il sinistro “ è compatibile con il trasferimento in itinere del graduato, dal proprio domicilio eletto, sito in -O- via Tempa San Paolo n. 43, con il luogo di lavoro situato presso la Caserma “Ronga” in Persano, sede del 10° Reggimento di Manovra ”.

A fronte di tali incontestati elementi di fatto, il parere del Comitato di Verifica per la Cause di Servizio –sul quale è fondato il decreto del Ministero della Difesa – Dipartimento Generale della Previdenza Militare e della Leva che ha negato la dipendenza dell’infermità da causa di servizio e l’equo indennizzo - si limita ad escludere la dipendenza dell’infermità sofferta dal ricorrente in quanto “ le circostanze di modo, tempo e luogo in cui si è verificato l’incidente, escludono la possibilità di riconoscerlo come avvenuto in itinere ”, scontando un evidente e grave difetto di motivazione, trattandosi di affermazione, quanto meno, tautologica e comunque del tutto inidonea a dare contezza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’organo amministrativo, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

Le doglianze di parte ricorrente, sotto i profili sopra evidenziati, sono dunque fondate, potendo restare assorbite le ulteriori censure, di natura formale, articolate in ricorso.

Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese di causa, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

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