TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2023-04-19, n. 202302099
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Pubblicato il 19/04/2023
N. 02099/2023 REG.PROV.CAU.
N. 04590/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4590 del 2023, proposto da
I N A, rappresentata e difesa dagli avvocati G G C, A C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della nota del Dirigente del Dipartimento per il sistema formativo di istruzione e formazione direzione generale per il personale scolastico, comunicata in data 30/12/2022 e resa in esecuzione della sentenza N. 13067/2022 Tar Lazio, sez. III Bis (RG 10867/22).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso non presenti prima facie elementi di fondatezza che possano giustificare l’adozione di una misura cautelare.
Ritenuto, in particolare, che l’azione proposta presenti un difetto originario di interesse, non essendo stato impugnato un provvedimento amministrativo quanto piuttosto una risposta a una diffida/costituzione in mora inviata dalla stessa parte ricorrente, non ritenendosi che la lesione della sua sfera giuridica soggettiva dipenda da tale atto, quanto piuttosto, così come anche evidenziato nel ricorso, dalle modalità di esecuzione delle sentenze adottate dal Consiglio di Stato, peraltro afferenti a giudizi che non riguardano parte ricorrente quanto piuttosto altri soggetti.
Ritenuto, inoltre, che non risulta essere stata fornita alcuna dimostrazione del fatto che l’esecuzione di tali sentenze, nei termini prospettati dai ricorrenti, comporterebbe per certo la soddisfazione della loro pretesa sostanziale dedotta in giudizio mediante l’ottenimento della sede di servizio desiderata.
Ritenuto altresì che, in disparte la specifica eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti per la sua formulazione in forma collettiva sollevata dall’Amministrazione, le posizioni sostanziali dei ricorrenti non paiono neppure essere così omogenee tra loro, visto che alcuni, a differenza di altri, pur essendo stati inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, in quanto idonei non vincitori, non sono stati neppure ancora chiamati per l’immissione in ruolo, come precisato nell’atto introduttivo del giudizio.
Ritenuto, da ultimo, che anche a voler sorvolare sugli anzidetti aspetti pregiudiziali la domanda cautelare sarebbe comunque sprovvista del requisito del periculum in mora , non essendo stato allegato alcun pregiudizio grave e irreparabile in grado prodursi nella sfera giuridica dell’intera parte ricorrente nelle more della trattazione del ricorso nel merito.