TAR Potenza, sez. I, sentenza 2012-04-06, n. 201200155
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Testo completo
N. 00155/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2011, proposto dalla Paternoster Giovanni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. M P, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto in Potenza Piazza Vittorio Emanuele n. 10 presso lo studio legale dell’Avv. M C;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. F D, come da mandato in calce alla copia notificato del ricorso introduttivo del giudizio, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;
per la condanna
della Regione Basilicata al risarcimento dei danni, patiti dalla società ricorrente, quantificati nella somma complessiva di 1.521.788,16 € (più esattamente 1.471.787,36 €, di cui: 21.195,00 € pari alla differenza di spesa tra il mancato acquisito della macchina imbottigliatrice dell’olio per 42.390,00 € e le spese di utilizzo di tale attrezzatura mediante contratto di locazione finanziaria, che non ha potuto essere documentata in sede di collaudo;895.806,00 € a titolo di lucro cessante per la mancata vendita di 570.000 kg. di olio extravergine di oliva alla Sud Italia Alimentare S.r.l.;12.000,00 € per l’omesso pagamento della metà del prezzo di acquisito di 6 cisterne di acciaio inox e conseguente mancata documentazione di tale spesa in sede di collaudo;61.170,06 € per esposizione debitoria da interessi passivi nei confronti della Banca Popolare del Materano;91.470,94 € per la perdita di bilancio dell’anno 2009;21.645,36 €, derivante dalla differenza tra il valore degli immobili, determinato con la perizia accettata dalla Regione con il primo SAL, e la valutazione, effettuata dal Commissario ad acta, nominato da questo TAR;240.000,00 € per la minusvalenza, derivante dalla cessione di immobili venduti l’8.11.2008;28.500,00 € per la minusvalenza, derivante dalla cessione di immobili venduti il 3.9.2009;e 100.000,00 € a titolo di danni esistenziali ed all’immagine) o, in subordine, “nella misura ritenuta di giustizia, da individuarsi anche all’esito di apposita CTU tecnica e contabile”, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. P M e uditi gli Avv.ti M P per la parte ricorrente e Maurizio Roberto Brancati, su delega dell'Avv. F D per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Del. G.R. n. 1609 del 2.9.2003 la Regione Basilicata approvava il bando, relativo all’erogazione dei contributi P.O.R. 2000/2006 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli nell’ambito delle filiere.
La società ricorrente, operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli del comparto oleario, in data 16.3.2004 chiedeva di essere ammessa al regime di aiuto di cui al POR 2000-2006, Obiettivo 1, Misura IV.12: in particolare chiedeva il contributo, cofinanziato dall’Unione Europea, pari al 50% del progetto di investimento presentato per una spesa complessiva di 1.398.079,68 €, di cui 680.400,00 € per l’acquisto degli immobili, dove erano allocati gli impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dell’olio d’oliva, siti nel Comune di Barile, foglio di mappa n. 8 particelle nn. 418/sub1, 418/sub4, 886/sub1, 886/sub2, 886/sub4, 886/sub5 e 886/sub6 (tale importo era stato pattuito con i proprietari di tali immobili con tre distinti contratti preliminari sottoscritti in data 30.7.2002, che prevedevano il pagamento del prezzo “entro e non oltre il 31.12.2006”), ed il resto per l’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature.
Con Del. G.R. n. 529 del 7.3.2005 veniva approvato l’elenco delle istanze ritenute ammissibili, tra cui quella della società ricorrente, che si classificava al 48° posto nella graduatoria generale, relativa all’intero ambito regionale, con il punteggio complessivo di 24 punti, ed al 14° posto nella graduatoria, relativa al PIT Vulture-Alto Bradano, con il punteggio complessivo di 54,40 punti.
Con nota prot. n. 56252 del 22.5.2005 il Dirigente dell’Ufficio Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale della Regione Basilicata comunicava alla società ricorrente la concessione del contributo di 668.040,00 €, in quanto era stata ammessa una spesa pari a 1.336.080,00 € (nell’ambito di tale spesa veniva riconosciuta interamente la somma di 680.400,00 € per l’acquisto degli immobili sopra indicati): con tale nota venivano anche indicate le prescrizioni, che il beneficiario doveva rispettare, per ottenere l’erogazione del contributo, distinta nelle fasi dell’anticipazione, degli Stati di Avanzamento dei Lavori (in base alla contabilità dei lavori eseguiti, “asseverata dal tecnico e comprovata dai giustificativi di spesa e dagli estremi di pagamento”) e del saldo finale (subordinato “al positivo esito della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale ed alla dimostrazione della piena e completa funzionalità degli investimenti produttivi realizzati”).
Con atto di compravendita del 25.4.2005 la società ricorrente acquistava per il prezzo concordato di 565.400,00 € gli immobili foglio di mappa n. 8 particelle nn. 418/sub4, 886/sub1, 886/sub2 e 886/sub6. In data 5.5.2005 la ricorrente chiedeva alla Regione l’erogazione del 50% della predetta spesa di 565.400,00 €, a titolo di primo S.A.L.. Successivamente la ricorrente integrava la predetta istanza del 5.5.2005, depositando una perizia giurata del 5.7.2005, con la quale i suddetti immobili acquistati venivano stimati per un valore di 316.295,76 €.
Con Determinazione n. 842 del 6.7.2005 la Regione liquidava, per l’acquisto dei citati immobili foglio di mappa n. 8 particelle nn. 418/sub4, 886/sub1, 886/sub2 e 886/sub6, la somma di 158.147,88 €, cioè il 50% della stima effettuata dal perito di parte con la predetta perizia giurata del 5.7.2005.
Con atto di compravendita del 31.8.2005 la società ricorrente acquistava per il prezzo concordato di 183.600,00 € gli immobili foglio di mappa n. 8 particelle nn. 418/sub1, 886/sub4 e 886/sub5, per cui in data 12.9.2005 chiedeva alla Regione l’erogazione del 50% della predetta spesa di 183.600,00 €, a titolo di secondo S.A.L..
Nel frattempo con Del. G.R. n. 327 del 6.3.2006 la Regione Basilicata aveva stipulato una convenzione ex art. 64, comma 3, D.Lg.vo n. 300/1999 con l’Agenzia del Territorio di Potenza per lo svolgimento di servizi di valutazione tecnico-estimativa, con particolare riferimento ai beni immobili, il cui acquisto era finanziato con il POR 2000-2006, Obiettivo 1, Misura IV.12. In data 3.8.2006 il Dirigente dell’Ufficio Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale della Regione chiedeva all’Agenzia del Territorio di Potenza di effettuare una stima dei predetti immobili, acquistati dalla ricorrente. Con relazione del 31.5.2006 l’Agenzia del Territorio di Potenza quantificava in 345.200,00 € il valore complessivo di entrambi i predetti immobili.
Con Determinazione n. 874 del 25.9.2006 il predetto Dirigente della Regione, in base alla stima dell’Agenzia del Territorio, quantificava il contributo spettante, per l’acquisto degli immobili particelle nn. 418/sub1, 418/sub4, 886/sub1, 886/sub2, 886/sub4, 886/sub5 e 886/sub6, in 188.819,96 € (50% del valore riconosciuto dall’Agenzia del Territorio di Potenza di 345.200,00 €) e pertanto, tenuto conto che erano già stati corrisposti alla ricorrente 158.147,88 €, liquidava la restante somma di 30.672,08 €.
Tale Determinazione dirigenziale n. 874 del 25.9.2006, unitamente alla Relazione di stima dell’Agenzia del Territorio, veniva impugnata dalla ricorrente con il Ric. 525/2006 dinanzi a questo TAR, il quale prima con Ordinanza n. 40 del 7.2.2007 accoglieva l’istanza di provvedimento cautelare, ordinando all’Agenzia del Territorio di Potenza di rivalutare i predetti beni immobili (tenendo conto che ricadevano nella Zona B del Comune di Barile e dovevano essere stimati, facendo riferimento ai valori di mercato relativi alle date, in cui la società ricorrente li aveva acquistati). Quindi, poiché l’Agenzia del Territorio di Potenza non aveva adempiuto, con Ordinanza n. 202 del 25.7.2007 nominava il Commissario ad acta Ing. Lapenna Michele, il quale valutava in complessivi 530.072,91 € i suddetti immobili. Il giudizio, attivato con il Ric. n. 525/2006, si concludeva con Sentenza n. 123 del 19.3.2009, ove questo Tribunale riteneva congrua la stima del Commissario ad acta e, pertanto, condannava la Regione Basilicata alla corresponsione in favore della società ricorrente della differenza di 91.666,45 €, oltre interessi legali con decorrenza dal 25.9.2006 fino al soddisfo.
Sebbene la predetta Sentenza TAR Basilicata n. 123 del 19.3.2009 venisse appellata sia dalla Regione Basilicata, sia dalla ricorrente, in data 30.9.2009 il legale rappresentante della Paternoster Giovanni S.r.l , dopo aver ricevuto la somma di 31.971,19 €, rilasciava all’Amministrazione Regionale “ampia e definitiva quietanza liberatoria” con riferimento ai diritti, derivanti dall’esecuzione della Sentenza TAR n. 123 del 19.3.2009, “senza più nulla a pretendere”.
Successivamente, in sede di collaudo, la competente Commissione riscontrava alcune carenze documentali, sollecitate il 24 ed il 30.4.2009, adempiute dalla ricorrente il 20.7.2009 e con i richiesti chiarimenti in data 5.10.2009.
La ricorrente con istanza del 4.11.2009 chiedeva la designazione di una nuova Commissione di collaudo, nominata il 18.11.2009, che completava il collaudo in data 17.4.2010, per cui con Determinazione n. 461 del 30.6.2010 il Dirigente dell’Ufficio Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale della Regione liquidava a titolo di saldo la somma complessiva di 100.440,16 €, pari alla differenza tra quanto già erogato (224.722,47 €) e quanto accertato dalla Commissione di collaudo per 325.162,63 € a fronte di una spesa totale, ammessa a rendicontazione, di 650.325,24 €.
Con il presente ricorso (notificato il 12.4.2011) la ricorrente ha proposto le domande risarcitorie, indicate in epigrafe.
Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, la quale, oltre a sostenerne l’infondatezza, ha anche eccepito l’irricevibilità e/o l’inammissibilità per genericità del ricorso in esame.
All’Udienza Pubblica dell’8.3.2012 il ricorso in epigrafe passava in decisione.
DIRITTO
1.Innanzitutto, va affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella controversia in esame, attesocchè essa attiene sia ad assertivamene affermati danni, determinatisi nell’ambito di un procedimento di evidenza pubblica, nella fase anteriore alla materiale erogazione di contributi pubblici, sia a danni, originati da provvedimenti illegittimi, annullati giurisdizionalmente (anche se poi l’Amministrazione ha sanato tali illegittimità) e causati pure dal ritardo nell’emanazione dei giusti provvedimenti, per cui risultano lesi interessi legittimi.
1.1.In via preliminare, va precisato che, nella specie, non può essere applicato il termine decadenziale di 120 giorni dalla verificazione del danno o di “120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza”, prescritti rispettivamente dai commi 3 e 5 dell’art. 30 Cod. Proc. Amm. per la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi, attesocchè il Codice del Processo Amministrativo è entrato in vigore il 16.9.2010, mentre i danni, rivendicati dalla ricorrente, sono maturati con l’emanazione della Determinazione Dirigenziale n. 461 del 30.6.2010, cioè anteriormente all’entrata in vigore del Codice, come anche la Sentenza TAR Basilicata n. 123 del 19.3.2009 è anteriore all’entrata in vigore dello stesso.
Infatti, dall’interpretazione congiunta dell’art. 2 D.Lg.vo n. 104/2010 (ai sensi del quale il Cod. Proc. Amm. “entra in vigore il 16.9.2010”) e dell’art. 2 All. 3 D.Lg.vo n. 104/2010 (rubricato “Ultrattività della disciplina previgente”) si evince che il nuovo termine decadenziale di 120 giorni si applica qualora i danni si siano realizzati dopo il 16.9.2010, in quanto per i danni verificatisi fino al 15.9.2010 il precedente termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 C.C. era già iniziato a decorrere, oppure quantomeno il predetto termine decadenziale ex art. 30, comma 5, Cod. Proc. Amm. deve applicarsi soltanto in relazione a sentenze pubblicate dal 16.9.2010 in poi.
Inoltre, va precisato che con la proposizione delle domande risarcitorie indicate in epigrafe, non è stato violato il principio del ne bis in idem, in quanto con il precedente Ric. n. 525/2006 la ricorrente ha soltanto impugnato il provvedimento, che non riconosceva la spettanza dell’intera somma richiesta.
1.2.Sempre in via preliminare, va specificato che tali domande risarcitorie non sono generiche e perciò non possono essere dichiarate inammissibili.
2.Nel merito, il presente ricorso risulta infondato e pertanto va respinto.
2.1.Infatti, non può essere riconosciuto il risarcimento di 21.195,00 €, pari alla differenza di spesa tra il mancato acquisito della macchina imbottigliatrice dell’olio per 42.390,00 € e le spese di utilizzo di tale attrezzatura mediante contratto di locazione finanziaria: differenza che non ha potuto essere documentata in sede di collaudo, attesocchè con l’impugnata Determinazione dirigenziale n. 874 del 25.9.2006, poi annullata dalla Sentenza TAR Basilicata n. 123 del 19.3.2009, non era stata interamente riconosciuta soltanto la somma per l’acquisto di immobili, mentre erano state ammesse a finanziamento tutte le somme per l’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature.
2.2.Parimenti, non può essere riconosciuto il risarcimento di 895.806,00 €, a titolo di lucro cessante per la mancata vendita di 570.000 kg. di olio extravergine di oliva alla Sud Italia Alimentare S.r.l., in quanto a supporto di tale domanda risarcitoria la ricorrente ha allegato una lettera del 18.9.2006, inviatale dalla predetta Sud Italia Alimentare S.r.l., che assume la configurazione di una mera lettera di intenti e non costituisce un serio impegno e/o obbligo giuridico, come per es. la stipula di un contratto preliminare. Diversamente, se si fosse trattato di un serio impegno e/o obbligo giuridico, la società ricorrente avrebbe sicuramente sottoscritto un mutuo e/o un prestito, per pagare entro il 30.9.2006 alla Palcart di Garofalo Orazio la caparra di 80.000,00 € per l’acquisito di 3.847.000 kg. di olive oppure, in ogni caso, avrebbe potuto acquistare le olive da altri fornitori, stabilendo diverse condizioni di pagamento, che non prevedevano il versamento di una caparra 20 giorni prima della consegna, anche perché nella citata lettera del 18.9.2006 la Sud Italia Alimentare S.r.l. aveva specificato che il quantitativo di complessivi 570.000 kg. di olio extravergine di oliva sarebbe stato acquistato nel periodo 25.10.2006-20.1.2007 30.000 kg. per volta.
2.3.Non può essere condivisa neanche la pretesa al risarcimento di 12.000,00 € per l’omesso pagamento della metà del prezzo di acquisito di 6 cisterne di acciaio inox e conseguente mancata documentazione di tale spesa in sede di collaudo, in quanto, come sopra già detto, con l’impugnata Determinazione dirigenziale n. 874 del 25.9.2006, poi annullata con Sentenza TAR Basilicata n. 123 del 19.3.2009, non era stata interamente riconosciuta soltanto la somma per l’acquisto di immobili, mentre erano state ammesse a finanziamento tutte le somme per l’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature.
2.4.Neppure merita accoglimento la pretesa risarcitoria di 61.170,06 €, per esposizione debitoria da interessi passivi nei confronti della Banca Popolare del Materano, in quanto tali debiti, oltre a risalire e/o ad essere stati contratti dalla ricorrente anteriormente alla predetta Determinazione dirigenziale n. 874 del 25.9.2006, annullata da questo Tribunale, non si riferivano a beni rientranti nell’ambito del progetto di investimento presentato ed ammesso al contributo.
2.5.Anche la perdita di bilancio dell’anno 2009, pari a 91.470,94 €, non può essere riconosciuta, in quanto la redditività di un’impresa non può dipendere dalla mancata e/o tempestiva erogazione di un contributo di denaro pubblico.
2.6.Anche la pretesa del risarcimento di 21.645,36 €, relativa alla differenza tra il valore degli immobili, determinato con la perizia accettata dalla Regione con il primo SAL, e la valutazione, effettuata dal Commissario ad acta, nominato da questo TAR, non merita accoglimento, in quanto in data 30.9.2009 il legale rappresentante della società ricorrente, dopo aver ricevuto la somma di 31.971,19 €, ha rilasciato all’Amministrazione resistente “ampia e definitiva quietanza liberatoria” con riferimento ai diritti, derivanti dall’esecuzione della predetta Sentenza n. 123 del 19.3.2009, “senza più nulla a pretendere”.
2.7.Parimenti, non possono essere corrisposti i risarcimenti di 240.000,00 € per la minusvalenza, derivante dalla cessione di immobili venduti l’8.11.2008, e di 28.500,00 € per la minusvalenza, derivante dalla cessione di immobili venduti il 3.9.2009, in quanto, dalla documentazione acquisita in giudizio, non è emerso alcun nesso di causalità tra il ritardo nell’erogazione del giusto finanziamento e la vendita dei suddetti immobili.
2.8.Infine, va statuito che alla ricorrente non può essere riconosciuta la somma di 100.000,00 €, a titolo di danni esistenziali ed all’immagine per il generale principio dell’onere della prova, che trova piena applicazione nelle controversie relative alle domande risarcitorie, ai sensi del quale il soggetto, che deduce di aver subito un danno, ai fini del riconoscimento del risarcimento danni deve forniret almeno alcuni indizi di prova di tali danni sia in ordine all’an che al quantum.
Sul punto, va precisato che alla totale carenza probatoria non può supplire la richiesta di consulenza tecnica di ufficio, che ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche non possedute, ma non quella di ricercare la prova dei danni lamentati esonerando la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste (cfr. C.d.S.,VI, n. 5864 del 29.9.2009).
Al riguardo, va anche ricordato che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 233 dell’11.7.2003, ha affermato che i’art. 2059 C. C. (” danni non patrimoniali”) si riferisce, oltre che ai danni morali derivanti da ipotesi di reato (fattispecie insussistente nella vicenda in esame), anche alla lesione del danno alla salute e/o danno biologico (né dedotto, né dimostrato dalla ricorrente) ed agli altri danni esistenziali e/o altri danni non patrimoniali, che ledono interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e che, per essere ammessi a risarcimento, devono essere di una certa gravità o superare la soglia minima della normale tollerabilità (sul punto cfr. pure Cass. Civ. SS. UU. Sentenze n. 4063 del 22.2.2010, n. 794 del 15.1.2009 e nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell’11.11.2008).
3.A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
4.Tenuto conto della Sentenza TAR Basilicata n. 123 del 19.3.2009, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.