TAR Genova, sez. I, sentenza 2016-11-08, n. 201601103

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2016-11-08, n. 201601103
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201601103
Data del deposito : 8 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2016

N. 01103/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00140/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 140 del 2016, proposto dalla signora S Z rappresentata e difesa dagli avvocati professor M A Q e V P, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Roma 4/3;

contro

Comune di Genova in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati A D M e L D P, con domicilio eletto presso di loro a Genova in via Garibaldi 9
Città metropolitana di Genova in persona del sindaco metropolitano
Regione Liguria in persona del presidente in carica;

per l'annullamento

degli atti di approvazione del PUC di Genova nella parte in cui inseriscono i terreni di proprietà in zona BB-CE;

della deliberazione 4.3.2015, n. 8 del consiglio comunale di Genova

della deliberazione 30.7.2015, n. 42 del consiglio comunale di Genova

delle risultanze e dell’approvazione della conferenza dei servizi istruttoria;

delle controdeduzioni;

degli esiti della conferenza dei servizi referente 6.8.2015;

degli esiti della conferenza dei servizi decisoria 4.11.2015;

della deliberazione 3.11.2015, n. 1201 della giunta regionale;

della deliberazione 2.11.2015, n. 3858 della città metropolitana di Genova;

del voto 686 del CTU regionale 29.10.2015;

della deliberazione 24.11.2015, n. 57 del consiglio comunale di Genova;

della determinazione 2015-118.0.0 del dirigente del comune di Genova;

per la condanna

delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno


Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Genova

visti gli atti e le memorie depositate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2016 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La signora S Z espone di essere proprietaria di fondi ubicati nella zona Marassi del comune di Genova e si ritiene lesa dalle determinazioni riportate per il cui annullamento ha notificato l’atto 1.2.2016, depositato il 19.2.2016. I motivi:

violazione degli artt. 2, 5, 40 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, dell’art. 79 della legge regione Liguria 2.4.2015, n. 11, degli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per carenza dell’istruttoria, illogicità, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, eccesso di potere per disparità di trattamento.

Violazione degli artt. 2, 5 e 40 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, dell’art. 79 della legge regione Liguria 2.4.2015, n. 11, degli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione.

Violazione degli artt. 2, 5 e 40 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, dell’art. 79 della legge regione Liguria 2.4.2015, n. 11, degli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà e per difetto di motivazione.

Violazione degli artt. 2, 5 e 40 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, dell’art. 79 della legge regione Liguria 2.4.2015, n. 11, degli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, illogicità, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.

Violazione degli artt. 2, 5 e 40 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, dell’art. 79 della legge regione Liguria 2.4.2015, n. 11, degli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990, n. 241, violazione degli artt. 12 e 67 della deliberazione 2.2.1990, n. 6 del consiglio regionale della Liguria (nda PTCP), eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.

Il comune di Genova si è costituito in giudizio con memoria con cui ha chiesto respingersi la domanda.

Le parti hanno depositato memorie e documenti.

1. Sono impugnati gli atti con cui il comune di Genova e gli altri enti interessati hanno approvato il PUC che tra l’altro prevede una destinazione urbanistica lesiva dell’area di proprietà dell’interessata, ubicata in fregio a via Centurione Bracelli nel quartiere di Marassi, che in precedenza era vocata all’edificazione privata. Lo strumento previgente aveva collocato il sedime nella zona residenziale ‘BB’, conferendogli un determinato indice edificatorio, mentre quello entrato in vigore nel 2015 ha mutato la classificazione in ‘BB-CE’, con l’esclusione quindi di ogni possibilità di edificazione privata.

In particolare si tratta di un’area collinare che le immagini prodotte documentano come ricoperta da verde spontaneo, tuttavia contornata da un’estesa e poco ordinata edificazione risalente agli anni settanta del decorso secolo. Le mappe prodotte documentano che il fondo è collocato su un pendio

che degrada verso la valle del Bisagno da una parte, e in particolare sul più piccolo rio Ferreggiano che ha causato la più recente alluvione di Genova, un evento che ha fatto registrare vittime ed ingenti danni.

2. L’interessata si ritiene per ciò lesa ed ha proposto le censure riportate, a cui il comune di Genova ha opposto le difese contenute nelle memorie depositate.

3. Con il primo articolato motivo l’interessata lamenta l’opzione fatta propria dall’amministrazione di considerare tutelata, e come tale sottratta all’edificazione, ogni area interposta alle pregresse costruzioni;
l’amministrazione non ha con ciò preso in esame la possibilità che comunque esisteva di prevedere su tali zone una più ordinata edificazione, rivitalizzando al contempo gli spazi interstiziali da conservare a verde eventualmente pubblico.

Si tratta tuttavia di considerazioni che attengono al merito, e che non possono essere favorevolmente apprezzate in questa sede di legittimità.

La p.a. è infatti giunta alla determinazione contestata dando corso ad un’istruttoria che si è dipanata in numerosi atti: in particolare già la deliberazione 73/2010 del consiglio comunale aveva respinto tra le altre le osservazioni presentate dall’interessata, rilevando la necessità di dare attuazione alla legge regione Liguria 16/2008 nel frattempo approvata, che imponeva anche di porre riparo ai difetti della pregressa pianificazione nella parte in cui non era stato assicurato il controllo delle trasformazioni edilizie nelle zone di tipo ‘B’. Una delle ipotesi previste per raggiungere tale fine era costituita dall’imposizione di pause nell’edificato, così da ridurre l’impermeabilizzazione del suolo (relazione illustrativa alla variante del PUC 2000) che veniva considerata una delle cause delle ricorrenti inondazioni che colpiscono proprio la valle del Bisagno, nella parte in cui il torrente attraversa l’abitato di Genova.

Il motivo non può pertanto ricevere favorevole considerazione.

4. Ulteriormente l’interessata denuncia l’asserzione contenuta negli atti impugnati secondo cui l’area verde in questione costituirebbe un valore da preservare, anche perché vi si troverebbero essenze pregiate di pino nero, cosa invece esclusa in fatto, trattandosi di vegetazione spontanea e disordinata che induce tra l’altro alla creazione di piccole discariche abusive.

Il collegio rileva al riguardo che da tempo la giurisprudenza che si condivide (ad esempio, cons. Stato, 352/2011 e 2166/2010) ritiene corretta l’impostazione del piano regolatore nella parte in cui introduce previsioni di destinazione non edificatoria al fine di salvaguardare l’ambiente urbano ritenuto poco vivibile a causa delle costruzioni che lo caratterizzano.

In tal senso le considerazioni svolte dagli organi tecnici del comune sono state recepite da quelli amministrativi in modo indenne dai vizi dedotti, sì che anche queste censure sono infondate e vanno disattese.

La segnalazione relativa alla presenza di pini neri, essenze rare e come tali tutelate, pare effettivamente erronea, ma tale vizio non è tale da connotare le deliberazioni come illegittime per eccesso di potere per difetto di istruttoria. Quel che va osservato e che rileva è la considerazione svolta dalla p.a. relativamente all’esigenza di interporre aree inedificate od a basso impatto urbanistico tra i fondi invece ricoperti dagli alti palazzi che si vedono dalle immagini prodotte, sì che l’oggettivo errore contenuto negli atti relativamente alla vegetazione esistente in loco potrà al più rilevare in sede di liquidazione delle spese, ma non può indurre all’accoglimento del motivo.

5. Con la seconda censura si denuncia la violazione dell’art. 2 della legge urbanistica regionale 36/1997, nel testo modificato dalla legge 11 del 2015, che impone una più incisiva motivazione delle scelte pianificatorie effettuate, una previsione che sembrerebbe disattesa dagli atti gravati nella parte in cui non hanno dato conto, ad esempio, del diverso trattamento imposto al sedime rispetto a quelli finitimi da tempo edificati.

Il collegio nota che la pianificazione di un territorio deve essere logica e coerente, derivando cioè da un disegno ripercorribile in sede giurisdizionale: in tale senso va apprezzato lo scopo che, nelle diverse epoche, si pone il comune, e considerare a tale stregua la logicità e la sufficienza della motivazione desumibile dai diversi atti gravati.

In tal senso può osservarsi che le determinazioni in epigrafe consentono di desumere che l’amministrazione si è posta l’obiettivo di ridurre l’edificazione (pagina 11 della citata relazione alla variante 2010 del PUC previgente, atto valorizzato anche nel corso dell’istruttoria che ha portato all’approvazione dello strumento vigente) soprattutto nelle Zone B dell’abitato, stimando con ciò che esse furono eccessivamente urbanizzate nelle precedenti epoche, allorché la città di Genova si pose il problema di accogliere le numerose persone che abbandonarono le campagne e le montagne circostanti.

Ora la p.a. ritiene in modo incontestabile in questa sede che l’urbanizzazione vada diradata soprattutto nelle zone ‘B’, e si è già notato che il sedime in questione si presenta rilevante al fine di che si tratta in quanto ubicato in una zona collinare che in occasione delle forti piogge raccoglie una quantità d’acqua che il Bisagno non riesce a smaltire convenientemente.

Risulta da ciò che la motivazione desumibile dagli atti impugnati è sufficiente a dar conto delle scelte effettuate, dal che l’infondatezza della censura.

6. Il terzo motivo contesta la contraddittorietà della destinazione assegnata all’area con la generale previsione del piano, che da un lato assegna al fondo la funzione di conservazione, e d’altro canto vi ammette la possibilità di insediamenti alberghieri;
si tratterebbe con ciò di una incomprensibile doppia disciplina che non permette di ricondurre ad unitarietà il disegno del pianificatore.

Il collegio non può condividere la doglianza, posto che l’ipotesi di insediare un albergo nell’area in questione costituisce una forma di adempimento alla prescrizione dell’art. 33 della legge regionale 36/1997, che richiama l’attenzione del pianificatore sul carico urbanistico che un sedime può sopportare. A parte le previsioni del piano stesso sul carico diverso in termini di standard che derivano da un albergo o da un palazzo, si nota che quel che il comune ha inteso evitare è la conurbazione che deriverebbe dalla costruzione progettata dall’architetto Bagnasco per conto della proprietà, essendo evidente che un albergo occuperebbe un’area verde inferiore e la impegnerebbe con una carico minore di residenze, autovetture e necessità di servizi.

Anche questo motivo è pertanto infondato e va disatteso.

7. Con la successiva censura si contesta la logicità della previsione di destinare l’area incolta e coperta da sterpaglie ad ambito di conservazione.

Il tribunale rileva che il valore assegnato dal PUC all’area è quello di fondo interposto verde o senza necessità di servizi tra le pregresse costruzioni, che invece prevedono un ingente carico urbanistico alla zona. Ne deriva che la dedotta incoerenza non può essere ravvisata, atteso anche quanto rilevato in precedenza.

Il motivo non va pertanto accolto.

Ulteriormente viene dedotto che l’area di proprietà costituisce un’importante cerniera per i sedimi contermini, tutti intensamente edificati, dal che l’inopportunità della destinazione a verde imposta.

Il collegio rileva in questo caso che non è possibile apprezzare la dedotta carenza infrastrutturale della zona in questione, assegnando con ciò al fondo di proprietà ricorrente la funzione di sopperire alle carenze evidenziate. Si tratterebbe infatti della richiesta di una pronuncia additiva che altererebbe l’impostazione dello strumento, imponendo all’amministrazione di ubicare delle infrastrutture laddove essa non intende prevederle.

8. L’ultimo motivo assume la contraddizione tra la disposizione dello strumento e quelle del PTCP vigente, nella parte in cui l’area è stata sottoposta al regime di conservazione che invece l’atto regionale assume in modo più elastico.

Va innanzitutto condivisa la tesi seguita al riguardo dall’amministrazione, che osserva che il piano paesistico deve individuare strumenti minimi di tutela, che il comune può legittimamente rendere più rigidi;
oltre a ciò il PTCP non sembra imporre l’assenza di strumenti di tutela per l’area in questione, tenendo particolarmente conto che anche la regione Liguria si è fatta partecipe con i suoi atti delle esigenze di prevenzione delle inondazioni e di limitazione dei danni che da esse derivano.

9. In conclusione il ricorso è infondato e va disatteso, ma le spese possono essere compensate data la complessità delle questioni affrontate e la complessiva situazione dei fondi limitrofi a quello per cui è stata lite.

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