TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-07-08, n. 202400826

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-07-08, n. 202400826
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400826
Data del deposito : 8 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2024

N. 00826/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01141/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato S M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, largo Migliara 16;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , Dip. Amm. Penitenziaria Provveditorato Regionale Piemonte Liguria e Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del personale e delle Risorse, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per

la declaratoria dell’inadempimento dell’obbligo a provvedere del Ministero della Giustizia, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse, del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale del Piemonte e Valle d’Aosta, rispetto all’istanza proposta con diffida del -OMISSIS-, notificata via PEC all’indirizzo prot.dgpr.dap@giustiziacert.it, rimasta priva di riscontro da parte delle citate Amministrazioni resistenti, con la quale veniva chiesta l’attribuzione degli effetti giuridici della promozione per merito straordinario alla qualifica corrispondente al superiore inquadramento a decorrere dalla data del 1° gennaio 2009 e non dal 1° febbraio 2016, con riferimento alle note n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- e del provvedimento di promozione per meriti straordinari del 9 dicembre 2020 con le quali veniva proposta la “promozione per meriti straordinari” del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero della Giustizia Dip. Amm. Penitenziaria, Provveditorato Regionale Piemonte Liguria e Valle D'Aosta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente, dipendente dell’amministrazione penitenziaria, ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto, al riconoscimento della retrodatazione della promozione per meriti straordinari alla data dell’1 gennaio2009 nonché l’accertamento del silenzio inadempimento del Ministero resistente rispetto alla richiesta di attribuzione nei suoi confronti degli effetti giuridici derivanti dalla promozione per merito straordinario con retrodatazione all’1 gennaio 2009 e con adozione dei consequenziali provvedimenti;
in subordine dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza del -OMISSIS- assegnando all’amministrazione termine per pronunciarsi.

Ha dedotto di essere Assistente Capo della Polizia Penitenziaria in servizio come responsabile del centro di addestramento cinofili di Asti sin dal 2013;
nell’agosto 2015 veniva proposto per la promozione per meriti straordinari;
una seconda proposta di analogo oggetto veniva formulata a suo beneficio e per altro episodio in data 4.2.2016.

Considerato lo stallo dei procedimenti di promozione il ricorrente diffidava l’amministrazione penitenziaria all’adozione di tutti i provvedimenti necessari per l’attribuzione del superiore inquadramento a decorrere dalla data 19.2.2015. Stante l’ulteriore inerzia dell’amministrazione il ricorrente adiva il TAR ed otteneva la sentenza n. 659/2020 che accoglieva il ricorso, dichiarando l’obbligo dell’amministrazione di adottare il relativo provvedimento nei successivi 30 giorni.

In data 9.12.2020 l’amministrazione riconosceva al ricorrente la qualifica di vice sovrintendente con decorrenza 1 febbraio 2016.

Con sentenza n. 224 del 27 ottobre 2020 la Corte costituzionale, per quanto concerne l’ordinamento della Polizia di Stato, aveva nelle more dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 co. 1 del d.p.r. n. 335/82 nella parte in cui non prevedeva l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente dei promossi per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito di concorso o procedura selettiva successiva al verificarsi dei fatti che hanno dato origine alla promozione per merito straordinario.

Per quanto concerne la posizione del ricorrente, con decreti dell’8-20 ottobre e 4 novembre 2021, venivano approvati gli esiti della procedura concorsuale straordinaria indetta nel 2017 e che, in forza di quanto previsto dall’art. 16 co. 3 del d.lgs. n. 443/1992, comportava in favore dei vincitori una retrodatazione della decorrenza giuridica “ dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ”, nel caso di specie, corrispondente all’1.1.2009, con un effetto di scavalcamento della posizione in ruolo del ricorrente.

Alla luce della pronuncia del giudice delle leggi il ricorrente, con nota del -OMISSIS-, il ricorrente ha chiesto rideterminarsi la propria decorrenza giuridica all’1 gennaio 2009, con riallineamento degli effetti della stessa all’avanzamento di carriera disposto con il bando di concorso straordinario indetto in data 19.12.2017.

L’amministrazione è rimasta silente.

Parte ricorrente ha proposto quindi ricorso avverso il silenzio inadempimento invocando, previo accertamento del diritto in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale, una pronuncia in tema di riallineamento.

Si è costituita l’amministrazione resistente con memoria di stile, limitandosi a depositare una relazione dell’amministrazione in cui si dava atto che la pronuncia del giudice delle leggi invocata in ricorso non atteneva in specifico all’ordinamento di polizia penitenziaria.

Con ordinanza in data 24.4.2023 di questo TAR è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 54 co.1 del d.lgs. n. 443/1992 nella parte in cui non prevede il riallineamento nella qualifica di vice sovrintendente del promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data di verificarsi del fatto.

Con sentenza n. 75/2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo censurato appunto nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione e del concorso successivo alla data del verificarsi del fatto.

Con istanza di fissazione d’udienza depositata in data 30.4.2024 parte ricorrente ha riassunto il giudizio in precedenza sospeso in attesa della decisione del giudice di legittimità.

L’amministrazione si è limitata ad invocare il passaggio in decisione della causa.

In esito al giudizio della Corte Costituzionale deve essere accertato il diritto del ricorrente all’allineamento della decorrenza giuridica della sua qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole dell’1.1.2009, conseguita dai vincitori del bando straordinario indetto in data 19.12.2017.

Sulla tempestività della richiesta, per altro mai contestata nelle difese dell’amministrazione, si è già pronunciata l’ordinanza di questo TAR n. 360/2023 alla cui motivazione per brevità si rinvia.

Deve quindi essere dichiarato l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente in data 5.10.2021 di riconoscere il riallineamento della decorrenza giuridica della qualifica del ricorrente di vice sovraintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o concorso successivi alla data del verificarsi del fatto.

L’amministrazione provvederà ad adottare i necessari provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione;
per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre la scadenza di suddetto termine, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino/Aosta o suo delegato, che provvederanno all’adozione di tutti gli atti necessari alla luce della presente decisione.

Considerato che il giudizio ha richiesto l’intervento di una pronuncia della Corte Costituzionale le spese di lite sono compensate.

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