TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-08-23, n. 202415929
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Pubblicato il 23/08/2024
N. 15929/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09810/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9810 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A C F, rappresentato e difeso dall’avv. A C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
E C, G O, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
1) del provvedimento di esclusione dalla progressione concorsuale nel concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria indetto con d.m. 29 ottobre 2019, reso conoscibile, a partire dal 27 maggio 2022, nella propria area riservata del sito del Ministero della giustizia dedicato al concorso de quo ;
2) del presupposto giudizio di non idoneità, assegnato dalla 2^ sottocommissione alla propria prova in diritto civile e di cui al verbale n. 311 del 7 aprile 2022, per l’effetto pure impugnato in parte qua ;
3) dell’attribuzione del punteggio di 12/20 alla propria prova scritta in diritto penale n. 1350, di cui al verbale n. 311 del 7 aprile 2022, per l’effetto impugnato in parte qua ;
4) del verbale commissione n. 4 del 15 luglio 2021, in parte qua ;
5) del verbale commissione n. 5 del 15 luglio 2021, in parte qua ;
6) del verbale commissione n. 8 del 23 luglio 2021, in parte qua ;
7) del verbale n. 307, 1^ sottocommissione, del 6 aprile 2022, in parte qua ;
8) del verbale n. 308, 2^ sottocommissione, del 6 aprile 2022, in parte qua ;
9) del verbale n. 310, 1^ sottocommissione, del 7 aprile 2022, in parte qua ;
10) dell’elenco dei 220 candidati ammessi alle prove orali di cui all’avviso sul sito del Ministero della giustizia del 20 maggio 2022, nella sola parte in cui è stato omesso, per effetto del giudizio di non idoneità nella prova in diritto civile, l’inserimento del nominativo dell’odierno ricorrente;
11) della graduatoria dei vincitori, qualora emessa alla data di notifica del presente ricorso, nella sola parte in cui, per effetto della pregressa preclusa progressione concorsuale, non abbia contemplato il nominativo dell’odierno ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1° dicembre 2022 :
1) della graduatoria finale dei 209 vincitori del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria indetto con d.m. 29 ottobre 2019, quale fatta oggetto di approvazione definitiva con il d.m. 18 novembre 2022, pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 24 del 31 dicembre 2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava il giudizio di non idoneità riportato nelle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 29 ottobre 2019.
1.1. Con due successivi atti di motivi aggiunti veniva gravata anche la graduatoria finale del citato concorso.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, scrutinata alla camera di consiglio del 18 aprile 2023, veniva respinta con ordinanza confermata da Cons. Stato, sez. VII, ord., 3 agosto 2023, n. 3268.
4. Parte ricorrente depositava ulteriori documenti e memorie in vista della pubblica udienza del 17 luglio 2024, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, è possibile scrutinare le censure formulate con il ricorso.
6. Con un primo motivo si lamenta l’erroneità della procedura per il sorteggio delle prove in violazione dell’art. 11 d.l. 1° aprile 2021, n. 44, conv. dalla l. 28 maggio 2021, n. 76.
6.1. Il motivo non è fondato.
6.2. Difatti, l’art. 11 d.l. 44/2021 ha prescritto, alla luce della situazione emergenziale cagionata dalla nota pandemia di Covid-19, una peculiare modalità di svolgimento delle prove scritte del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria, prevedendo il sorteggio delle materie sulle quali svolgere le prove scritte. Tuttavia, la disposizione non detta una puntuale disciplina delle modalità per l’effettuazione del sorteggio: conseguentemente, la commissione può procedere discrezionalmente nel modo reputato piú semplice ed idoneo a garantire la correttezza del proprio operato.
6.3. Orbene, date tali premesse, la completa verbalizzazione delle operazioni di sorteggio costituisce modalità atta a garantire l’imparzialità e il buon andamento della scelta delle materie su cui svolgere le prove concorsuali. Peraltro, parte ricorrente si limita ad allegare dei dubbî e delle suggestioni sulle modalità di effettuazione del sorteggio, rappresentando poi un iter alternativo reputato maggiormente aderente alla disposizione di legge: si tratta, evidentemente, di un’inammissibile tentativo di sindacare il merito di una scelta discrezionale operata in maniera non irragionevole dalla commissione di concorso.
7. Con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo si evidenziano delle erroneità procedurali nella formazione della sottocommissione di esame e nel loro operare.
7.1. Tali doglianze sono tutte infondate.
7.2. All’uopo appare opportuno premettere la disciplina normativa che regola le modalità di correzione degli elaborati scritti del concorso in esame. In particolare, va osservato come l’art. 5, comma 3, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 prevede che « nella seduta di cui al sesto comma dell’art. 8 r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criterî per la valutazione omogenea degli elaborati scritti »: evenienza che trova riscontro nel verbale n. 8 del 23 luglio 2021. Successivamente, considerato che i candidati che hanno portato a termine la prova scritta risultavano essere piú di trecento, ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. 160/2006 « il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti [v. verbali delle sedute dei giorni dal 26 al 30 luglio 2021] , forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criterî obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato piú anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati piú anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piú anziano . In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato ». Considerate le peculiarità del concorso bandito nel 2019, i collegi formati sono stati due, atteso che solamente due erano le prove scritte assegnate.
7.3. Quanto poi al concreto svolgersi delle operazioni di correzione, va rilevato come l’art. 12, commi 3 e 4, r.d. 1860/1925 chiarisca che la « commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio secondo le norme indicate nell’art. 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell’art. 1 del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974.
Nel caso che la commissione sia divisa in sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono all’esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata la lettura degli elaborati, si riuniscono per la comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo ogni sottocommissione assegna ai lavori da essa esaminati il punteggio secondo le norme indicate nel precedente comma ».
7.4. Orbene, i verbali versati agli atti del fascicolo processuale dimostrano la correttezza dello svolgimento delle operazioni di correzione. Difatti, non emerge la costituzione di due commissioni (come argomentato a pag. 14 del ricorso), bensí di due sottocommissioni esattamente come previsto dalla legge. Quanto poi alla formazione dei collegi, va ribadito che la peculiarità del concorso bandito con d.m. 29 ottobre 2019 ha determinato la formazione di soli due collegi per sottocommissione, sicché i calcoli circa i numeri dei componenti delle sottocommissioni appaiono frutto di un’errata premessa del ricorrente (ossia che i collegi avrebbero dovuto essere tre).
7.5. Similmente, la correzione del compito del ricorrente il giorno 7 aprile 2022 e non anche il 6 aprile 2022 discende non da un eccesso di potere della commissione, bensí dalla necessaria sospensione dei lavori per via della tarda ora serale raggiunta il giorno 6 aprile 2022: conseguentemente, il giorno successivo le correzioni riprendevano proprio dagli elaborati rimasti «in sospeso». Risulta, pertanto, perfettamente rispettato il procedimento di correzione, non essendo esigibile dalla commissione di operare «ad oltranza».
8. Tramite la sesta censura si lamenta l’erronea verbalizzazione: in particolare, la commissione non avrebbe verificato l’integrità delle buste.
8.1. Si tratta di doglianza infondata.
8.2. Difatti, l’integrità delle buste è un presupposto per poter procedere alla correzione degli elaborati in esse contenuti: conseguentemente, solamente in caso di anomalia della busta (ovvero del compito) vengono interrotte le operazioni per poi procedere in sessione plenaria a deliberare su tale questione preliminare (basti notare la verbalizzazione della seduta del 6 aprile 2022 allorquando si sottopose una questione inerente ad un segno di riconoscimento).
9. Con il settimo e l’ottavo motivo vengono dedotte irregolarità nella correzione sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale.
9.1. Anche tali censure non possono essere accolte.
9.2. Difatti, da un punto di vista formale, i verbali restituiscono il quadro delle operazioni di correzione che appare essere in linea con la disciplina normativa. Viceversa, la censura formulata presuppone un modus operandi in contrasto con le disposizioni di legge, non essendo prevista la formulazione di punteggi parziali dai quali poi calcolare il punteggio complessivo da assegnare all’elaborato. Sul punto, deve chiarirsi come l’art. 16 r.d. 1860/1925 è implicitamente abrogato, nella parte relativa alla formulazione del voto per lo scritto, dalle successive disposizioni adottate in tema di concorso per l’accesso alla magistratura: difatti, la risalente disposizione prevedeva come ciascun commissario disponesse di dieci punti per ogni prova scritta, precisando poi come « ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato ». Tuttavia, un simile incedere determina l’espressione del voto in decimi, mentre la legge – sin dall’adozione del d.lgs. C.p.S. 19 aprile 1947, n. 974 – prevede che l’ammissione all’orale avvenga con un voto non inferiore a 12/20 in ciascuna prova scritta (v. ora art. 1, comma 5, d.lgs. 160/2006): pertanto, il modulo procedimentale descritto dall’art. 16 r.d. 1860/1925, risultando incompatibile con la successiva legge, è da ritenersi abrogata in maniera tacita. In aggiunta, va osservato come neppure appare necessaria la puntuale e pedante verbalizzazione di ogni singola azione di ogni singolo commissario, risultando legittima, contrariamente a quanto richiesto dal ricorrente, una verbalizzazione sintetica, ma esaustiva.
9.3. Quanto poi al merito della valutazione, va osservato come essa non sia manifestamente irragionevole o illogica: premesso che ben è possibile che un’idoneità in una materia possa unirsi ad un’inidoneità nell’altra, va osservato come il compito di diritto civile del ricorrente abbia riportato una valutazione che, alla luce dei criterî elaborati dalla commissione, non raggiunge la soglia dell’idoneità. Esemplificativamente e senza aspirazione di sostituirsi alla valutazione della commissione, il Collegio osserva come lo stile di scrittura appaia tutt’altro che sintetico, essendo caratterizzato da una prosa verbosa ed eccessivamente enfatizzante.
10. Passando alle dedotte questioni di legittimità costituzionale, va rilevato come la giurisprudenza amministrativa abbia a piú riprese evidenziato la peculiarità del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria: in particolare, la disciplina normativa, posta direttamente dal d.lgs. 160/2006, si differenzia rispetto alle ordinarie regole sui concorsi pubblici (applicabili solo in via residuale) attesa l’assoluta specificità nell’ordinamento delle funzioni che il vincitore del concorso andrà ad assumere (in tal senso v. Cons. Stato, sez. VII, 23 giugno 2023, n. 6216).
10.1. Peraltro, va ribadito come la correzione degli elaborati non abbia una funzione didattica o di illustrazione in dettaglio ai candidati degli errori commessi, ma funzione preminentemente valutativa e selettiva (cosí, Tar Lazio, sez. I, 4 luglio 2022, n. 9087): conseguentemente, pienamente legittimo è l’espressione del giudizio per mezzo dell’indicazione della mera inidoneità dell’elaborato (v. Tar Lazio, sez. I, 18 novembre 2023, n. 17212). Difatti, il candidato, a seguito di accesso agli atti, può confrontare il proprio scritto con i criterî di correzione posti dalla commissione di concorso (che devono mantenere ovviamente un certo grado di elasticità considerata la natura della prova) onde procedere ad un’eventuale impugnazione giurisdizionale per far valere le proprie ragioni nei limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali (in termini Tar Lazio, sez. I- quater , 9 novembre 2021, n. 11487).
10.2. In relazione all’ipotizzato dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 7 d.lgs. 160/2006 (al di là dell’avvenuta modifica normativa operata a mezzo dell’art. 5, comma 3, d.lgs. 28 marzo 2024, n. 44), va osservato come lo stesso sia irrilevante ai fini della decisione dell’odierna controversia: difatti, non appare esser stato impugnato alcun atto amministrativo che abbia fatto diretta applicazione della menzionata disposizione, né risulta che il ricorrente sia stato escluso dalla procedura concorsuale per aver riportato piú di tre inidoneità (anzi è stato da ultimo depositata la candidatura al concorso indetto con d.m. 8 aprile 2024). Conseguentemente, il rinvio della questione alla Corte costituzionale appare superfluo, atteso che nessuna utilità potrebbe l’esponente ottenere – nel presente giudizio – dall’eventuale pronuncia di tale giudice.
10.3. Peraltro, va osservato come la questione sia comunque manifestamente infondata, come osservato in precedenti arresti (su tutti, Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4194)
11. Infine, quanto ai motivi aggiunti, va osservato come la dedotta illegittimità derivata sia insussistente, essendo stata ampiamente argomentata la correttezza dell’operato dell’amministrazione resistente.
12. Alla luce di quanto esposto, pertanto, devono essere respinti sia il ricorso introduttivo, sia quello per motivi aggiunti.
13. Le spese, stante la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.