TAR Torino, sez. II, sentenza 2015-11-27, n. 201501640

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2015-11-27, n. 201501640
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201501640
Data del deposito : 27 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00705/2013 REG.RIC.

N. 01640/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00705/2013 REG.RIC.

N. 01099/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 705 del 2013, proposto da:
ALVAZZI DEL FRATE C, ALVAZZI DEL FRATE F e ALVAZZI DEL FRATE F, rappresentati e difesi dagli avv.ti G P e P B, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris, 2;

contro

PROVINCIA di T ora CITTA’ METROPOLITANA di T, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti S G e F M, con domicilio eletto presso la prima in Torino, corso Inghilterra, 7/9;
PROVINCIA di T - Servizio Espropriazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore;



sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2013, proposto da:
ALVAZZI DEL FRATE C, ALVAZZI DEL FRATE F e ALVAZZI DEL FRATE F, rappresentati e difesi dagli avv.ti G P e P B, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Galileo Ferraris, 2;

contro

PROVINCIA di T ora CITTA’ METROPOLITANA di T, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti S G e Nicoletta Bugalla, con domicilio eletto presso la prima in Torino, corso Inghilterra, 7/9;
PROVINCIA di T - Servizio Espropriazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l'annullamento:

A) quanto al ricorso n. 705 del 2013:

della determinazione dirigenziale prot. n. 27-19970 del 21.05.2013 notificata in data 28-30.05.2013, avente ad oggetto determinazione delle indennità per l'espropriazione di immobili siti nel comune di Novalesa di proprietà dei ricorrenti;

B) quanto al ricorso n. 1099 del 2013:

- della determinazione dirigenziale prot. n. 56-30295/13 del 26.07.2013 notificata in data 18.09.2013, avente ad oggetto Progetti Strategici "Paesaggio 2006" e "assistenza tecnica degli enti locali". Valorizzazione paesaggistica e riqualificazione ambientale della strada Novalesa - Abbazia. Determina d'esproprio finale (prat. 37/2005 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.);

- in via pregiudiziale della deliberazione Giunta Provinciale n. 576-19944/2011 del 07.11.2011 ( rectius : 07.06.2011) avente ad oggetto proroga della scadenza dei termini della pubblica utilità.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Torino ora Città Metropolitana di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2015 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti signori A sono proprietari in Comune di Novalesa di alcuni appezzamenti di terreni assoggettati ad espropriazione per pubblica utilità ad opera della Provincia di Torino per la realizzazione di opere di valorizzazione paesaggistica e riqualificazione ambientale della strada Novalesa-Abbazia.

2. Risulta, in particolare, dai documenti acquisiti nel corso del giudizio che:

- la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è stata dichiarata con delibera della Giunta della Provincia di Torino n. 877-237465 del 01.08.2006, mediante la quale venne anche dichiarata l’urgenza ed indifferibilità dei lavori;

- l’occupazione d’urgenza è stata disposta con Determina del Servizio Espropriazioni n. 47-463449 del 19.04.2007;

- i lavori sono stati eseguiti subito dopo e ultimati entro il 15.09.2007;

- la proroga dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità è stata disposta con delibera di Giunta Provincia n. 576-199944 del 07.06.2011;

- la procedura di frazionamento dei terreni interessati dalla procedura di esproprio è stata portata a termine nel corso dell’anno 2012;

- l’indennità di esproprio definitiva è stata determinata con Determinazione del Dirigente Servizio appalti, contratti ed espropriazioni n. 27 del 21.05.2013, notificata ai ricorrenti sotto le date del 28 e 30 maggio 2013;

- i decreti di esproprio, infine, sono stati emessi con Determinazione Dirigenziale prot. n. 56-30295/13 del 26.07.2013.

3. Con ricorso iscritto a ruolo al n. 705/2013, notificato alla Amministrazione il 19.07.2013, i ricorrenti, allegando che l’ultimo atto della espropriazione da essi ricevuto era costituito dalla Determinazione Dirigenziale del 15.04.2007, hanno impugnato dal Determinazione Dirigenziale del 21.05.2013 deducendone la illegittimità per violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/90, dell’art. 13 d.P.R. 327/01 e dell’art. 3 della L. 241/90: la determina impugnata, in particolare, richiama la delibera di Giunta Provinciale del 07.06.2001 con la quale era stata disposta la proroga dei termini di pubblica utilità, ma tale delibera non poteva ritenersi utilizzabile poiché a sua volta adottata senza l’instaurazione di un preventivo contraddittorio con i ricorrenti;
la accordata proroga dei termini di pubblica utilità sarebbe inoltre illegittima in quanto per legge può essere disposta solo in presenza di forza maggiore o di altre giustificate ragioni, nella specie insussistenti.

4. Con successivo ricorso n. 1099/2013, notificato alla Amministrazione il 06.11.2013, i ricorrenti hanno impugnato i decreti di esproprio di cui alla Determina Dirigenziale n. 56-30295/13 del 26.07.2013, notificata ai ricorrenti il 18.09.2013, nonché la delibera di Giunta Provinciale n. 576-19944/2011. A sostegno del ricorso i signori A hanno dedotto violazione dell’art. 23 lett. a) del d.P.R. 327/2001, per essere stato il decreto di esproprio emesso quando già erano decorsi più di cinque anni sia dalla scadenza originaria della dichiarazione di pubblica utilità sia dal momento di ultimazione dei lavori, dovendosi inoltre ritenere illegittima la proroga dei termini di pubblica utilità deliberata dalla Giunta con la delibera del 07.06.2011.

5. La Provincia di Torino si è costituita in entrambi i ricorsi chiedendone la reiezione, deducendo che la proroga dei termini di pubblica utilità si era resa necessaria per la ragione che non si erano potuti ultimare i frazionamenti catastali dei terreni oggetto di esproprio, anche perché nello stesso torno di tempo la Provincia aveva avviato numerose altre procedure espropriative che incidevano su un numero elevato di persone e di terreni. Per tale ragione la Provincia aveva deciso di disporre, con un unico provvedimento, la proroga di termini afferenti varie procedure espropriative (tra cui anche quella oggetto di causa);
tuttavia, stante che “ i ricorrenti all’epoca dell’adozione dell’atto di proroga avevano piena consapevolezza e conoscenza della procedura ablativa in corso ….. verosimilmente gli Uffici hanno ritenuto superfluo procedere ad ulteriore comunicazione, anche in considerazione del tempo trascorso dall’irreversibile trasformazione dei beni espropriati e del significato meramente formale che avrebbe assunto l’adempimento ”. Prosegue la memoria di costituzione della Amministrazione affermando che, in ogni caso essa “ ha comunque provveduto ad assicurare la forma di pubblicità di legge prevista per le deliberazioni, mediante pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio dell’Ente dal 30.06.2011 al 15.07.2011 ”.

6. I ricorsi sono stati chiamati alla pubblica udienza del 14.10.2015, allorché sono stati introitati a decisione.

7. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, stante l’evidente connessione tra essi sussistenti, conseguente alla identità delle parti ed alla afferenza degli atti impugnati al medesimo procedimento espropriativo.

8. Prima di passare alla disamina del merito del ricorso il Collegio ritiene di dover precisare che il ricorso n. 705/2013 R.G. deve considerarsi diretto all’annullamento non solo della Determina Dirigenziale del 21.05.2013, con la quale sono state quantificate in via definitiva le indennità di esproprio, ma anche della delibera di Giunta Provinciale n. 576-199944 del 07.06.2011, con la quale è stata disposta la proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, termine che sarebbero altrimenti scaduti il 31.07.2011, ossia cinque anni dopo l’originaria dichiarazione di pubblica utilità disposta con la delibera di Giunta Provinciale del 01.08.2006.

8.1. Si deve infatti considerare che le argomentazioni portate a sostegno del ricorso di che trattasi vertono essenzialmente sulla legittimità della delibera di Giunta del 07.06.2011 e quindi, malgrado tale atto non sia formalmente richiamato tra quelli di cui viene chiesto l’annullamento, l’impugnativa proposta con il ricorso n. 705/2013 R.G. può ritenersi estesa anche alla menzionata delibera di Giunta del 07.06.2011.

8.2. Questa ultima, per espressa ammissione della Amministrazione, non è mai stata notificata in via personale agli interessati (stante che la Provincia ne ha dato notizia solo tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio), che assumono - senza essere in ciò contestati o smentiti dalla Amministrazione - di essere venuti a conoscenza della sua esistenza solo dal momento in cui hanno ricevuto la notifica della Determina Dirigenziale del 21.05.2013, che la richiama espressamente.

8.3. Il Collegio ritiene pertanto che il termine per impugnare la delibera di Giunta Provinciale n. 576-199944 del 07.06.2011 abbia cominciato a decorrere dal 28-30.05.2013, e cioè dal ricevimento della menzionata Determina Dirigenziale che la richiamava espressamente. L’impugnativa è stata poi in concreto proposta, come già precisato, con il ricorso n. 705/2013 R.G., che è stato passato a notifica il 19.07.2013 e depositato il successivo 25.07.2013, e deve quindi ritenersi tempestivo e ricevibile anche con riferimento alle doglianze proposte contro la delibera di proroga della dichiarazione di pubblica utilità.

9. Passando all’esame del merito il Collegio ritiene che entrambi i ricorsi sono fondati.

10. E’ consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo il quale la richiesta, da parte della Amministrazione espropriante, della proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità innesta, nell’ambito del procedimento espropriativo, un sub-procedimento autonomo e distinto avente la funzione di verificare se effettivamente sussistano, o meno, gli estremi per disporre tale proroga: poiché da questa ultima consegue l’assoggettamento del bene al potere ablatorio per un più lungo periodo di tempo, la giurisprudenza costante ritiene che la decisione che accorda la proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità ha una capacità lesiva autonoma, dal che consegue l’obbligo, ex art. 7 L. 241/90, di comunicare al privato l’avvio del relativo procedimento (ex multis: TAR Sicilia-Palermo n. 609/2008), anche perché dalla proroga possono discendere varie conseguenze (TAR Sicilia-Palermo Sez. I, n. 615/2015 e la giurisprudenza ivi richiamata).

11. Nel caso di specie per ammissione della Amministrazione provinciale, la proroga del termine di pubblica utilità è stata disposta all’esito di un procedimento avviato nella totale ignoranza dei ricorrenti, e verosimilmente degli altri proprietari espropriati, ai quali è stato precluso in radice di parteciparvi e di interloquire.

12. In replica alla doglianza la Provincia enfatizza il fatto che i ricorrenti non avrebbero comunque potuto determinare un diverso esito di tale subprocedimento, come dimostrerebbe la circostanza che nulla avrebbero opposto a ricorrenti a sostegno dell’assunto che la proroga non poteva essere accordata. In disparte il fatto che questo argomento di per sé prova troppo, il Collegio non può sottacere che la proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità può essere disposta solo in presenza di forza maggiore o di comprovati motivi, e deve dunque ritenersi una evenienza di per sé affatto scontata, anche perché la norma deve essere interpretata in senso rigoroso onde evitare che un qualsiasi pretesto possa essere addotto per eludere il termine quinquennale o quello originariamente apposto alla dichiarazione di pubblica utilità. La Provincia, comunque, sembra voler effettuare oggi un giudizio prognostico ex post sull’esito che avrebbe potuto avere il subprocedimento in questione con la partecipazione dei ricorrenti, ma ciò non è corretto tenuto conto del fatto che la discrezionalità esercitata ai fini della decisione sulla proroga della efficacia della dichiarazione di pubblica utilità deve innestarsi su circostanze (la sussistenza di forza maggiore o di giustificati motivi) che devono essere previamente accertate con adeguata istruttoria, che invece non si è avuta nell’ambito dell’odierno giudizio né, per quanto evincibile dagli atti, nel corso del subprocedimento: invero la Provincia ha rilevato che aveva molte procedure espropriative in corso e che ciò ha causato un ritardo degli adempimenti connessi al frazionamento catastale dei terreni espropriati, ma l’insieme di tali circostanze è rimasto indimostrato in giudizio, ed ove pure fosse stato rigorosamente dimostrato non proverebbe di per sé l’assenza di colpa alcuna in capo alla Amministrazione provinciale e la giustificabilità dei motivi addotti.

13. La Delibera di Giunta n. 576-199944 del 07.06.2011 deve quindi essere annullata per essere stata adottata all’esito di un procedimento al quale i ricorrenti non hanno potuto prendere parte.

14. Segue da ciò la illegittimità derivata degli atti successivi, tra i quali la Determina Dirigenziale prot. n. 27-19970 del 21.05.2013.

15. Il decreto di esproprio di cui alla Determinazione Dirigenziale prot. n. 56-30295/13 del 26.07.2013 deve pure considerarsi travolto dalla illegittimità della dianzi ricordata delibera di Giunta: ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. a) del d.P.R. 327/01 il decreto di esproprio va emesso entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, termine che, venendo meno la proroga accordata dalla Giunta Provinciale con la delibera del 07.06.2011, è venuto a scadenza il 31.07.2011. Il decreto di esproprio oggetto di gravame risulta dunque adottato in violazione del menzionato art. 23 del D.P.R. 327/01 e, conformemente alla prevalente giurisprudenza amministrativa, va annullato in quanto illegittimo.

16. In conclusione, i ricorsi di cui in epigrafe, previa riunione, vanno accolti.

17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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