TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-01-31, n. 202400071
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Pubblicato il 31/01/2024
N. 00071/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00799/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 799 del 2022, proposto da
R S, rappresentato e difeso dall'avvocato G D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi in relazione alla sentenza TAR per l'Emilia Romagna-Bologna n. 976/2021, recante la statuizione di annullamento dell’impugnato provvedimento di respingimento dello straniero alla frontiera.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udita la difesa erariale, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza 976/2021, questo Tribunale accoglieva il ricorso preordinato all’annullamento del provvedimento con cui è stato decretato il respingimento del ricorrente alla frontiera ex art. 10, comma 1 del d.lgs. n. 286 del 1998, “sul rilievo, in sostanza, della non avvenuta considerazione delle ragioni di tipo sanitarie addotte dal cittadino albanese a giustificazione della sua presenza sul territorio italiano e in ordine alle esigenze di permanervi per far luogo alle cure sanitarie di cui il cittadino extracomunitario necessitava”.
Perdurando il silenzio dell’amministrazione con riferimento alla riedizione del potere che era stata disposta con ordinanza cautelare dallo stesso Tribunale, il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 114 c.p.a. e, con sentenza n. 199/2023, è stato dichiarato “l’obbligo della P.A di porre in essere gli atti satisfattivi della pretesa sostanzialmente fatta valere dal ricorrente in sede di ricorso introduttivo della originaria controversia, come peraltro statuito da questa Sezione anche in sede cautelare, nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.”.
In tale pronuncia era stata anche prevista, nell’eventualità di un’ulteriore inerzia dell’Amministrazione, la nomina di “un Commissario ad acta nella persona del Dirigente il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno affinché provveda anche tramite suo funzionario delegato, appartenente alla suddetta struttura, in via surrogatoria all’esecuzione del giudicato nell’ulteriore termine di 60 giorni.”, contestualmente negando la sussistenza dei presupposti per disporre il richiesto risarcimento del danno per lite temeraria.
In data 21 novembre 2023, parte ricorrente ha depositato un “reclamo”, con il quale, dato atto dell’intervenuto rilascio, da parte del commissario ad acta , del permesso di soggiorno per motivi umanitari, lamenta il mancato pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge e restituzione del contributo unificato e, dunque, il solo parziale adempimento della sentenza da parte del commissario ad acta .
Inoltre, secondo parte ricorrente, la condotta di quest’ultimo sarebbe suscettibile di integrare gli estremi, rispettivamente, della responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 328, comma 1, e 650, c.p. e di quella amministrativo-contabile per danno erariale (cfr: T.A.R. Umbria sentenze del 18 settembre 2017, nn. da 579 a 581, da 583 a 588 e 591). In ragione di ciò nel ricorso si chiede, altresì, che il giudice adito disponga l’invio degli atti di causa alla competente Procura della Repubblica e alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza.
Parte ricorrente ha altresì richiesto la nomina di un nuovo commissario ad acta , nonché la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 96, c.p.c. e 26, comma 2, c.p.a., in ipotesi di difesa temeraria, al conseguente risarcimento del danno in favore del ricorrente.
Il ricorso appare meritevole di positivo apprezzamento, con la sola esclusione delle domande accessorie di cui al precedente paragrafo. L’Amministrazione, infatti, si è limitata al deposito in giudizio degli atti adottati in esecuzione (parziale) della sentenza, ma non ha dispiegato alcuna difesa qualificabile come temeraria. Inoltre, il Collegio non ravvisa l’opportunità di procedere alla richiesta sostituzione del commissario ad acta , in quanto ciò potrebbe ulteriormente allungare i tempi di soddisfazione della pretesa creditoria.
Passando all’esame della domanda principale, il Collegio ritiene di poter condividere le conclusioni cui è addivenuto il TAR Umbria nelle pronunce invocate da parte ricorrente a sostegno delle proprie ragioni.
Il commissario ad acta , infatti, è organo del giudice dell'ottemperanza e le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato ed eventuali inerzie nell'esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un'eventuale responsabilità erariale ( ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 3 marzo 2017, n. 518).
Dunque, il commissario ad acta “deve provvedere sia all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento ( ex plurimis T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 26 gennaio 2016, n. 108)” (cfr. TAR Umbria, sentenza n. 579/2017).
Accertata, dunque, la violazione, da parte del Commissario ad acta insediatosi, dell’obbligo di procedere al pagamento delle spese del giudizio, il Collegio ordina al medesimo il pieno adempimento degli oneri derivanti dalla sentenza del TAR Emilia Romagna n. 199/2023 e, pertanto, l’espletamento di ogni attività necessaria al pagamento delle spese del giudizio ivi liquidate.
Si ravvisano, altresì i presupposti per procedere alla segnalazione degli atti di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria, costituendo il grave ritardo nell’esecuzione della sentenza di ottemperanza fatto in ipotesi idoneo ad integrare la responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale pari alle maggiori spese legali poste ulteriormente a carico dell’Amministrazione di appartenenza.
L’accoglimento del ricorso comporta l’applicazione dell’ordinaria regola della soccombenza, quanto all’imputazione delle spese del giudizio.