TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-02-19, n. 202400249

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-02-19, n. 202400249
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400249
Data del deposito : 19 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2024

N. 00249/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01609/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Lagana', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego dell’incremento del beneficio del 1,25% in aggiunta alla percentuale del 1,25% già allo stesso riconosciuto, per la percentuale complessiva, così del 2,50% a titolo di riconoscimento di indennità superiore e ogni conseguenza


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con atto notificato il 26.9.2019 e depositato il 25.10.2019 -OMISSIS- ha esposto:

-) in data -OMISSIS- aveva presentato alla Corte dei Conti della Calabria ricorso relativo alla propria pensione militare, n°-OMISSIS-, nei confronti del Ministero della Difesa e contro l’I.N.P.S.;

-) all’udienza del-OMISSIS- il Giudice dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, indicando il G.A. come giudice per la riassunzione;

-) con il presente atto egli riassume il giudizio dinanzi a questo Giudice, richiamando quanto esposto nella precedente sede giurisdizionale;

-) in particolare, rileva che con decreto Dirigenziale -OMISSIS- egli veniva collocato in aspettativa per “riduzione dei quadri” e salva possibilità di presentare domanda corredata dalle dichiarazioni di disponibilità di impiego in ausiliaria, ai sensi del d.lgs. 30.12.1997 n°498;

-) in data -OMISSIS-detta domanda per “transito in ausiliaria “veniva presentata –con disponibilità nell’ambito del Comune e/o Provincia di residenza, presso l’Amministrazione di appartenenza o presso altre Pubbliche Amministrazioni- e il -OMISSIS- accettata dall’amministrazione, per cui di fatto per “fictio iuris” egli risultava in servizio;

-) per effetto di tutto quanto sopra accaduto, con decorrenza -OMISSIS- egli veniva collocato nella posizione di ausiliaria (messaggio notificato il -OMISSIS-) ai sensi dell’art. 43 comma 4 della l. n. 224/86 e art. 3 del d.lgs. n. 165 del 30/04/97, integrato dall’art. 6 comma 3, legge n. 299/2004, e d.lgs. n.498 del 1997 con i benefici di cui all’art. 43 comma 3 lett. A della citata l. n. 224/1986, promosso poi in data -OMISSIS- ai sensi dell’art. 34 legge 20/09/80, sostituito dall’art. 5 della l. n. 299 del 2004;

-) per cambio di orientamento dell’Amministrazione circa la durata dell’ausiliaria, egli veniva successivamente collocato nella posizione di “riserva” al compimento del quarto anno di permanenza nella predetta posizione, dunque con decorrenza -OMISSIS-;

-) in data-OMISSIS-, con decreto n°-OMISSIS- dello SME “Centro Unico Stipendiale dell’Esercito” gli veniva corrisposta la pensione ordinaria;

-) il successivo -OMISSIS-, con decreto n°1^/-OMISSIS- gli veniva liquidata la pensione privilegiata ordinaria (P.P.O.) di VI categoria a vita;

-) in conseguenza del decreto da ultimo menzionato egli chiedeva l’applicazione dei benefici di cui agli art. 117 e 120 del R.D. 31.12.1928 n°3458 ai sensi della l. 15.7.1950 n°539, godendo difatti dei predetti benefici di cui ai summenzionati artt. 117 e 120 nella misura del 1,25% per l’ottava categoria di invalidità, chiedendo l’incremento fino al 2,50% (in luogo del 1,25%) delle suddette indennità per effetto della relativa imputabilità delle infermità patite dalla VIII categoria già goduta alla sesta categoria, come da verbale della Commissione Medico Ospedaliera (C.M.O.) di Caserta n°-OMISSIS-, nonché dei pareri del Comitato Pensioni Privilegiate, richiedendo altresì l’indennità “una Tantum” di due annualità per la menomazione di cui al n. 4 del predetto modello verbale C.M.O. n.-OMISSIS-;

-) sia l’Amministrazione della Difesa che l’INPS negavano il riconoscimento con documentazione allegata in atti;

-) in particolare, la prima richiamava una circolare del MDE DGPM/IV/11^/CD/139758 del 9.11.2001 per cui il beneficio spetterebbe unicamente laddove il decreto ministeriale venga emesso in costanza di servizio, circostanza che, a detta del ricorrente, violerebbe il R.D. n. 3458 del 1928 e contrastante il parere del Consiglio di Stato (v. circolare n°139758 del 9.1.2001) che al riguardo ha statuito che “nel giorno dell’accertamento sanitario, il personale è da considerarsi in servizio”;
inoltre, l’Amministrazione avrebbe eluso i termini delle domande per il riconoscimento dell’infermità presentate rispettivamente il -OMISSIS- al Centro di Medicina Legale (cfr. verbale -OMISSIS- del

DMML

Caserta CMO);

-) da ciò deriverebbe l’imputabilità all’Amministrazione della Difesa di non aver convocato per tempo a visita medica il ricorrente durante il “servizio attivo” non considerando le problematiche verosimilmente scaturibili da un caso del genere, come poi concretamente verificatesi e come, peraltro, rilevato dal ricorrente in una nota al CUSE.

1.1- Alla luce di quanto ora esposto, il ricorrente chiede a questo Tribunale:

a) di accertare il suo diritto all’ulteriore incremento del beneficio del 1,25%, in aggiunta alla percentuale già riconosciuta (1,25%) passando dalla VIII alla VI classe con conseguente riconoscimento delle differenze di indennità dovute dalla data di presentazione delle domande e/o dalla data del processo verbale di riconoscimento e, conseguentemente, di condannare l’Amministrazione della Difesa alla revisione del trattamento economico quale conseguente dell’incremento dell’indennità ut supra indicato (incidente sulle voci costituite da: 13^ mensilità, rivalutazione e riliquidazione di indennità di buonuscita, ritenuta previdenziale ed assistenziale, pensione ed assegno di ausiliaria oltre tutti gli altri benefici ed emolumenti ed ammennicoli del caso) oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo;

b) la conseguenziale condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi anche secondo equità, per la discriminazione subita dal cambiamento di orientamento posto in essere dall’Amministrazione, circa la permanenza nell’ausiliaria, atteso che, in difetto, non avrebbe prodotto domanda di transito nell’ausiliaria nove mesi prima del compimento dei limiti di età.

1.3- Rileva il ricorrente, a sostegno della propria tesi, che:

-) la normativa in materia - stato giuridico degli ufficiali n°113/54 né il R.D. n.3458/28 SMI né il d.lgs. n°66/10 agli articoli specifici – non contempla esplicitamente che il riconoscimento dell’infermità debba avvenire esclusivamente in costanza di servizio;

-) la Corte dei Conti originariamente adita ha ribadito che il giorno di convocazione a visita per il riconoscimento dei benefici è servizio a tutti gli effetti e che la posizione di ausiliaria prevede che il personale ivi collocato sia equiparato a un servizio a tutti gli effetti quale prosecuzione del rapporto di impiego, mentre il richiamo in servizio cui si riferisce l’Amministrazione interesserebbe casi eccezionali, oltre che la decorrenza dei benefici deve avvenire dalla data della presentazione della domanda;

-) l’Amministrazione non avrebbe mai risposto alle richieste inoltrate dal ricorrente o avrebbe risposto in modo evasivo o erroneo e comunque avrebbe mantenuto comportamento di prolungata inerzia sulla domanda del ricorrente, come si evincerebbe anche dalla convocazione a visita solo dopo sollecito quando era in aspettativa per riduzione dei quadri e poi in ausiliaria;

-) peraltro, soltanto una volta che la commissione medico legale ha riconosciuto, quantunque con ritardo, la dipendenza delle lesioni traumatiche l’interessato è stato posto in condizione per richiedere gli ulteriori benefici di legge (ossia l’incremento dal 1,25% al 2,50%) del quale avrebbe goduto nel caso di azione tempestiva dell’amministrazione:

-) peraltro, a comprova di quanto suesposto egli produce documentazione relativa ad ulteriori danni ed aggravi subiti, nel periodo di collocamento in ausiliaria ad oggi, dovuti ad errori compiuti nella trattazione della vicenda, che lo hanno costretto ad adire le vie legali per il riconoscimento del dovuto –anche presso l’Agenzia delle Entrate che ha poi rettificato alcuni dati erronei – cagionandogli stati ansiosi, stress in soggetto che da poco era stato trapiantato di fegato.

-) ancora, alla data di proposizione del ricorso egli è in attesa di ricevere dall’I.N.P.S. le somme determinate dai decreti di pensione ordinaria e privilegiata.

2- Con atto depositato il 5.11.2019 si è costituito il Ministero della Difesa per resistere al ricorso.

3- Con atto depositato il 22.3.2022 si è costituito l’INPS, il quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, stante la natura stipendiale della pretesa e la sua qualifica di ordinatore secondario di spesa, nonché la prescrizione quinquennale dei ratei stipendiali eventualmente spettanti per le causali.

4- Con memoria depositata il 25.7.2023 il Ministero della Difesa eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di cumulo di domande del tutto autonome, la prescrizione quinquennale dei benefici stipendiali e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

5- Nessuna produzione è pervenuta da parte del ricorrente.

6- All’udienza pubblica del 4.10.2023 la difesa di parte ricorrente ha chiesto rinvio per ragioni di salute e all’udienza pubblica del 13.12.2023 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

7- Preliminarmente deve essere disposta la estromissione dal processo dell'INPS (subentrato all'INPDAP), per difetto di legittimazione passiva, non afferendo, la questione oggetto di scrutinio, ad evenienze pensionistiche (in argomento, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3.4.2018, n.3698).

8- A seguire, in virtù del principio della ragione più liquida si prescinde dallo scrutinio delle eccezioni di rito –inammissibilità per violazione dell’art. 32 c.p.a. e divieto di cumulo e prescrizione- in quanto le domande di parte ricorrente sono rispettivamente, infondata e inammissibile per distinte ragioni.

9- Preliminarmente si ricostruisce lo sviluppo fattuale, per come desumibile dalle allegazioni delle parti:

-) con messaggio del -OMISSIS- nei confronti del ricorrente è stato disposto il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri;

-) il successivo -OMISSIS-questi ha chiesto di cessare dal servizio permanente a domanda dall’-OMISSIS-, manifestando la disponibilità di essere reimpiegato in altre amministrazioni;

-) con messaggio del-OMISSIS- il ricorrente è stato collocato in ausiliaria a domanda dall’-OMISSIS- e in tale data promosso al grado di -OMISSIS-;

-) in data -OMISSIS- la C.M.O. di Caserta, con processo verbale n. -OMISSIS- giudicava il ricorrente idoneo alla posizione dell’ausiliaria e ascriveva “per cumulo” le infermità richieste dal ricorrente (istanze del -OMISSIS-) alla 6^ categoria della tabella A;

-) in data -OMISSIS- la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero, II Reparto – 4° Divisione invitava il Centro Documentale di Catanzaro ad avviare il procedimento a comunicare ai sensi degli artt. 7 e 8 l. n. 241 del 1990 al ricorrente che la medesima Direzione avrebbe provveduto a collocarlo in riserva con decorrenza-OMISSIS-, ovvero al termine di quattro anni di permanenza in ausiliaria, per le ragioni contestualmente ivi esposte;

-) con decreto del -OMISSIS- il ricorrente veniva collocato nella riserva al termine del periodo di permanenza in ausiliaria a decorrere dall’-OMISSIS-;

-) con decreto n. -OMISSIS- del-OMISSIS- –che richiama i decreti ministeriali del -OMISSIS- di cessazione del servizio e -OMISSIS- di transito nella riserva –egli otteneva il riconoscimento della pensione ordinaria definitiva;

-) infine, il -OMISSIS- otteneva il riconoscimento della pensione privilegiata (decreto n. 1^/-OMISSIS-).

10- Tanto chiarito, viene scrutinata dapprima la domanda vertente sull’accertamento del diritto del ricorrente all’incremento del beneficio del 1,25%, in aggiunta alla percentuale dell’1,25% già riconosciuta e conseguente condanna dell’Amministrazione alla revisione del trattamento economico nei termini dianzi esposti (§ 1.1.a).

10.1- La domanda è infondata.

10.2- Si osserva anzitutto che con provvedimento del --OMISSIS--seguito da atto meramente confermativo del -OMISSIS- l’Amministrazione, nell’osservare che sulla questione dell’attribuzione dell’integrazione de qua si era già espressa con note cui si fa seguito, osserva che nella direttiva del 28.11.2005 è specificato che “dal 22 gennaio 2002 il termine da prendere a riferimento per il riconoscimento del beneficio in questione non è la data del processo verbale ma quella in cui l’Amministrazione recepisce il parere emesso dal Comitato di verifica per le cause di servizio” e, sulla base di ciò, “emerge che la mancata emissione in costanza di servizio (già affermata con circolare del 9.11.2001) del decreto ministeriale che riconosce/recepisce la dipendenza da causa di servizio del quadro patologico complessivamente accertato e ascritto a Tab. A6^ Ctg. non risultando agli atti di questo Centro che si tratti di aggravamento di precedenti infermità” (come confermato dalla stessa lettera inoltrata dal ricorrente all’INPS) “non consente di attribuire, ai fini pensionistici, il beneficio dell’ulteriore posta stipendiale dell’1,25%”, ragion per cui risulta confermata la validità del decreto di pensione ordinaria n. -OMISSIS- del-OMISSIS-.

10.3- Le determinazioni dell’Amministrazione sfuggono alle censure formulate dal ricorrente.

10.4- L'art. 1801 del d.lg. 66/2010 statuisce che “ al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;
b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria
”.

10.5- Tanto chiarito, il Collegio ha ben presente l’esistenza di qualche precedente orientato in senso diverso (nella specie, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 24/10/2014, n.2547), ma ritiene di seguire la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, consolidata peraltro in sede di prime cure, che ha rilevato come:  “(…) la Sezione osserva che, in base all’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalla Sezione stessa e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, gli effetti dei benefici connessi con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte decorrono “dal provvedimento previsto nell’art. 14, comma 1, del predetto DPR n. 461 del 2001” e, cioè, dal momento dell’adozione “del decreto con cui l’amministrazione attiva recepisce il parere tecnico espresso dal Comitato di verifica, parere specificamente e funzionalmente incentrato sulla ricostruzione del nesso causale tra attività di servizio e patologia riconosciuta” (Cons. di Stato, Sez. II, 22 ottobre 2014, n. 4315).

Orbene, applicando le coordinate fatte proprie dal succitato orientamento alla fattispecie in esame - nella quale, convertendosi di un’istanza di aggravamento e non di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, non era previsto il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di verifica (CVCS) - deve ritenersi che gli effetti derivanti dal riconoscimento dell’avvenuto aggravamento delle patologie sofferte dal ricorrente decorrano dalla data in cui l’organo tecnico dell’Amministrazione ha ritenuto sussistente tale aggravamento e, quindi, a far data dall’adozione del verbale n. -OMISSIS-ha ritenuto le patologie sofferte dall’interessato come ascrivibili, per cumulo, alla sesta categoria della Tabella A.

Ne deriva, quindi, che nel momento in cui si sono realizzati i presupposti per la concessione nei confronti del ricorrente dell’emolumento di cui all’art. 1801 COM l’Amministrazione non poteva procedere all’erogazione di tale beneficio in considerazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010, in base al quale,-OMISSIS-- e, a seguito di successive proroghe, anche per l’anno 2014 - “il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio … non può superare, in ogni caso,-OMISSIS-”.

A fronte dell’inequivoco disposto del citato art. 9, comma 1 del d.l. n. 78 del 2010, dunque, l’Amministrazione non poteva concedere al ricorrente il beneficio di cui all’art. 1801 COM, con la conseguenza che, sotto questo profilo, il contestato provvedimento deve ritenersi legittimo.

Peraltro, anche volendo accedere alla ricostruzione di parte ricorrente - che ricollega gli effetti dell’aggravamento delle patologie sofferte -OMISSIS- - la Sezione osserva che tale circostanza non avrebbe comunque potuto influire sulla presente fattispecie. Infatti, anche nell’ipotesi -OMISSIS-, l’Amministrazione avrebbe potuto procedere, sotto il profilo sostanziale, ad erogare tale beneficio solo a seguito dell’effettivo riconoscimento della sussistenza dei presupposti di legge e, quindi,-OMISSIS-, periodo nel quale era già entrato in vigore il blocco stipendiale di cui al predetto art. 9, comma 1 del d.l. n. 78 del 2010.

A quanto esposto non può, peraltro, opporsi la circostanza che l’Amministrazione avrebbe in ogni caso dovuto procedere alla richiesta corresponsione dell’emolumento -OMISSIS-- presentata, quindi, in un momento successivo rispetto alla conclusione del più volte citato blocco stipendiale - e ciò in quanto non risulta contestato in atti che, in tale momento, il ricorrente non poteva più ritenersi titolare di un rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione, essendo stato posto in congedo,-OMISSIS-.

L’emolumento di cui all’art. 1801 COM, infatti, come emerge dalla lettura testuale di tale disposizione, costituisce un “beneficio stipendiale”, con la conseguenza che l’Amministrazione, -OMISSIS-, non poteva procedere a liquidare tale beneficio nei confronti dell’interessato, atteso che il medesimo, essendo in congedo, non era titolare di uno stipendio e non poteva, quindi, ricevere il “beneficio stipendiale” di cui si converte ” (Consiglio di Stato, Sez. II, parere n. 1579/2017 del 4.7.2017).

D’altronde, anche il giudice di prime cure, in controversia attinente il previgente R.D. n. 3458 del 31.12.1928 ha avuto modo di osservare che “ Sul punto, invero, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, si è espresso nel senso che l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed iscritta a categoria consente gli incrementi stipendiali, anche nel caso in cui tale infermità sia riconosciuta dopo il transito in congedo (Cons. St., Sez. I, parere 1399 del 2009).

Di contrario avviso si è espresso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che, invero, ha ritenuto come tale beneficio possa essere attribuito al dipendente solo nel caso in cui il riconoscimento dell'infermità e la sua iscrizione a categoria siano avvenuti in costanza di servizio, essendo insufficiente che l'infermità sia stata contratta in servizio (Cons. St., sez. IV, nn. 1502/2012 e 3591/2010).

Ritiene il Collegio di dover aderire a tale secondo orientamento interpretativo anche in relazione al dato testuale degli artt. 117 e 120 del Regio Decreto citato che, con riferimento al personale congedato, concedeva tale beneficio nel solo caso di richiamo in servizio. Tale orientamento è stato poi ribadito nell'art. 1801 del D.L. 15 marzo 2010, n. 66, dopo che l'art. 70, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2008 ha, a far data dal 1° gennaio 2009, abrogato l'indicata norma, abrogazione confermata dall'art. 2268, comma 1, del D.Lgs. n. 66 cit. ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 3.4.2018, n.3698).

Per completezza, anche più di recente la giurisprudenza del Consiglio di Stato -sempre in materia di riconoscimento del beneficio ex art. 1801 d.lgs. n. 66/2010- ha ribadito che la data dell’effettivo riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio non può che essere quella del provvedimento finale dell’Amministrazione (Sez. II, 17.7.2023, n. 6891), di modo che deve ritenersi confermata l’impostazione per cui il riconoscimento dell’emolumento non è possibile ove alla data del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio l’interessato non sia in servizio.

In buona sostanza, può ritenersi che il riconoscimento dell’emolumento di cui all’art. 1801 d.lgs. n. 66/2010, costituendo “beneficio stipendiale”, postula la sussistenza, al momento del riconoscimento, della titolarità di uno stipendio e dunque della sussistenza del rapporto di pubblico impiego.

10.6- Orbene, nella fattispecie, dalla data dell’-OMISSIS- il ricorrente è stato collocato in quiescenza in posizione di ausiliaria, mentre, si soggiunge, solo successivamente –ossia in data -OMISSIS- – la C.M.O. ascriveva “per cumulo” tutte le infermità riconosciute alla 6^ categoria della tabella A.

10.7- A tal proposito, come rileva anche la Corte dei conti nell’ambito del contenzioso pensionistico “ Il collocamento in ausiliaria non è solo assimilabile al collocamento in quiescenza, ma è esso stesso collocamento in quiescenza, anche se, deve riconoscersi, presenta caratteristiche peculiari: ne consegue che il periodo di tempo trascorso nella posizione di ausiliaria non può essere computato quale servizio effettivo (…) ” (Corte Conti, Sez. giurisd. Lombardia, 13.10.2005, n.616).

10.8- Consegue da ciò che, non risultando il ricorrente essere stato richiamato in servizio attivo, correttamente è stato ritenuto non sussistere i presupposti per il riconoscimento del beneficio oggetto di controversia.

11- Viene quindi scrutinata la domanda risarcitoria (§ 1.1.b).

11.1- La domanda è inammissibile.

11.2- Si osserva anzitutto che, in tema di responsabilità risarcitoria scaturente da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, che “ L' art. 30 comma 3, c.p.a ., se da un lato positivizza il definitivo superamento della c.d. pregiudiziale amministrativa - intesa come la necessità di dover previamente esperire la tutela demolitoria al fine di conseguire il ristoro dei pregiudizi ingiusti cagionati dall'attività provvedimentale della P.A. - dall'altro subordina l'azione risarcitoria esercitata in forma autonoma ad un rigoroso termine decadenziale di centoventi giorni decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto lesivo ovvero dalla conoscenza del provvedimento dannoso. Il decorso di tale termine senza che sia stata tempestivamente esperita l'azione di condanna al risarcimento del danno ingiusto determina la decadenza da tale facoltà, con conseguente impossibilità di accesso di tale pretesa alla conoscenza del giudice ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II , 28/04/2022, n. 5189).

11.3- Orbene, parte ricorrente chiede il risarcimento dei danni da questi asseritamente subiti, da liquidarsi anche secondo equità, per la discriminazione subita dal cambiamento di orientamento posto in essere dall’Amministrazione, circa la permanenza nell’ausiliaria, atteso che, in difetto, non avrebbe prodotto domanda di transito nell’ausiliaria nove mesi prima del compimento dei limiti di età.

Detto in altri termini, il ricorrente finisce per censurare direttamente la determinazione dell’Amministrazione che ha disposto la decorrenza della riserva all’-OMISSIS-.

11.4- Sennonché, tale decorrenza è stata disposta con il precitato provvedimento del -OMISSIS- - peraltro richiamato nei successivi provvedimenti di attribuzione della pensione, su cui si è innestata la corrispondenza intervenuta tra il ricorrente e l’INPS fino all’odierno contenzioso- ed esso costituisce atto costituente scaturigine del danno, da contestare nei suesposti termini decadenziali, pena l’inammissibilità della domanda stessa.

11.5- Solo per completezza, si osserva che la domanda risulta comunque infondata nel merito.

11.5.1- Rileva, in via generale, la giurisprudenza, che:

- “ In caso di domanda risarcitoria per illegittimo esercizio della funzione pubblica spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, dovendo provare: sul piano oggettivo, la presenza di un provvedimento illegittimo causa di un danno ingiusto, con la necessità di distinguere l'evento dannoso, derivante dalla condotta, che coincide con la lesione o compromissione di un interesse qualificato e differenziato, meritevole di tutela nella vita di relazione, e il conseguente pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale scaturitone, suscettibile di riparazione in via risarcitoria;
sul piano soggettivo, l'integrazione del coefficiente di colpevolezza, con la precisazione che l'ingiustificata o illegittima inerzia dell'amministrazione o il ritardato esercizio della funzione amministrativa non integrano la colpa dell'Amministrazione
” (Consiglio di Stato sez. VII, 27/03/2023, n.3094);

-“ In base al principio generale sancito dall' art. 2697 c.c., ai fini del risarcimento dei danni provocati dall' illegittimo esercizio del potere amministrativo, il ricorrente deve fornire in modo rigoroso la prova dell' esistenza del danno, non potendosi invocare il principio acquisitivo, perché tale principio attiene allo svolgimento dell' istruttoria e non all' allegazione dei fatti. L' azione risarcitoria innanzi al G.A. non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipica del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell' onere della prova ex art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sulla parte ricorrente grava l' onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità della P.A. per i danni derivanti dall' illegittimo e omesso svolgimento dell' attività amministrativa di stampo autoritativo. Al mancato assolvimento dell'onere probatorio, peraltro, non può porre rimedio il G.A., avvalendosi della CTU che non è un mezzo di prova, ma è volto a fornire al Giudice un ausilio tecnico per la valutazione di circostanze e di fatti già acquisiti e dimostrati dalla parte ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 05/12/2022, n.16212).

11.5.2- Nel caso controverso, anzitutto dal tenore delle argomentazioni spese dal ricorrente nel ricorso non risulta univocamente chiaro a quali danni faccia concretamente riferimento.

11.5.3- Difatti, ove si faccia riferimento a risarcimento danni per illegittimo esercizio della funzione amministrativa, le doglianze sarebbero infondate in quanto:

-) è anzitutto incontroverso che il ricorrente, una volta collocato in aspettativa per riduzione dei quadri con decorrenza -OMISSIS-, il successivo -OMISSIS-ha ritenuto di presentare domanda di cessazione dal servizio permanente;

-) l’art. 992, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, nel testo vigente ratione temporis (a nulla rilevando le modifiche successive) , disponeva che “ Il personale militare permane in ausiliaria: a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni;
b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni
”;

-) in sede difensiva l’amministrazione rilevava che, in termini applicativi, per gli Ufficiali con limite di età a 61 anni (che fossero cessati dal servizio effettivamente al compimento di tale anno di età), il periodo di permanenza in ausiliaria era di quattro anni, mentre per tutti gli altri Ufficiali - e per il restante personale militare - era pari a cinque anni e che, l’Amministrazione che, in un primo momento, applicando alla lettera la suddetta norma, aveva disposto il transito nella riserva dopo cinque anni di permanenza in ausiliaria degli Ufficiali con il grado di Colonnello/Capitano di Vascello che, collocati in aspettativa per riduzione quadri, erano cessati dal servizio, a domanda, prima del compimento del limite di età di 61 anni per essi previsto, a seguito di verifica della regolarità amministrativa e contabile di tali atti di transito (d.lgs. n. 123 del 2011) e dei rilievi dell’Ufficio Centrale del Bilancio (UCB) presso il Ministero della Difesa che aveva restituito, non vistati, i decreti di collocamento nella riserva di detti Ufficiali, ritenendo che gli stessi, per ragioni di parità di trattamento, dovessero permanere in ausiliaria quattro anni al pari degli altri Ufficiali rivestenti lo stesso grado e appartenenti al medesimo ruolo, che cessavano dal servizio per età al raggiungimento del 61° anno di età, con decreto dirigenziale in data -OMISSIS- l’Amministrazione ha collocato l’Ufficiale in parola, unitamente a tutti coloro che si trovavano nella medesima situazione, nella riserva dopo quattro anni di permanenza in ausiliaria, ovvero in data -OMISSIS-;

-) da ciò derivava che il “mutato orientamento” dell’Amministrazione non costituisce altro che doveroso riscontro ai rilievi dell’UCB che, implicitamente, rilevava delle criticità in termini di conformità rispetto alla normativa vigente, proprio al fine di pervenire ad uniformità di trattamento tra gli ufficiali interessati dalla disposizione normativa, circostanza da cui l’assenza di una condotta illecita dell’Amministrazione, viepiù in termini di “disparità di trattamento”, asseritamente ascrittale dal ricorrente, bensì da attività finalizzata a sopperire appunto ad una criticità in termini di aderenza al dettato normativo;

-) ne conseguirebbe che mancherebbe a monte l’illegittimo operato dell’amministrazione.

11.5.4- Laddove, a tutto concedere, il ricorrente intenda collocare l’azione risarcitoria sull’affidamento sul legittimo operato dell’amministrazione che lo avrebbe dapprima collocato con decorrenza -OMISSIS- per poi retrodatare tale decorrenza all’-OMISSIS-, è da rilevare che la data della decorrenza è stata per la prima volta formalmente individuata dall’Amministrazione nel decreto del-OMISSIS-, mentre nessuna data è ravvisabile nella pregressa corrispondenza o nei pregressi provvedimenti promananti dall’Amministrazione, di modo che, in assenza di più puntuali elementi, non è dato individuare, con riferimento al caso di specie, l’eventuale origine di un affidamento in capo al ricorrente.

12- Le spese seguono la soccombenza e vanno riconosciute in favore del Ministero della Difesa e dell’INPS, con compensazione della metà in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale e dell’esito complessivo del giudizio.

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