TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-10-13, n. 201004132

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-10-13, n. 201004132
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201004132
Data del deposito : 13 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01026/1999 REG.RIC.

N. 04132/2010 REG.SEN.

N. 01026/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1026 del 1999, proposto da M A, rappresentato e difeso dagli avv. G V e F M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A C in Catania, corso Italia, 59;

contro

l’Azienda Unita' Sanitaria Locale 8 di Siracusa;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario prestato nel 1994.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, già dipendente della disciolta USL n. 25 di Siracusa -a cui è subentrata l’ASL n. 8 di Siracusa- con la qualifica di coadiutore amministrativo, assume di avere svolto nell’anno 1994 prestazioni lavorative straordinarie per un totale di n. 119 ore, mai retribuite.

Premettendo che tali prestazioni sono state rese nell’ambito di un gruppo di lavoro costituito per la raccolta delle notule delle prestazioni a fatturazione per la verifica e successiva valorizzazione, chiede, pertanto, previa corresponsione di provvisionale, la condanna dell’Amministrazioni intimata alla corresponsione di quanto dovutogli con interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite.

Benchè ritualmente intimata, l’Azienda USL n. 8 di Siracusa non si costituisce in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 9 aprile 1999 con ordinanza n. 736/99 viene accordata la corresponsione di una provvisionale.

Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2010 il ricorso è posto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, secondo costante e consolidata giurisprudenza, che il Collegio condivide (ex multis, C.S., Sez. V, 4 agosto 2010 n. 5191;
TAR Sicilia-Catania, SEz. II, 4 giugno 2010 n. 2138;
TAR Sicilia- Palermo, Sez. II, 31 luglio 2009 n. 11395, 13 settembre 2002 n. 2394 e 7 ottobre 2002 n. 2926;
C.G.A. 5 maggio 2009 n. 348;
TAR Lazio, Sez. III, 25 marzo 2008 n. 2562), nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione, con conseguente obbligo dell’Amministrazione a corrisponderla, altrimenti si determinerebbe l’effetto di equiparare il lavoro autorizzato rispetto a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzatorio, compensando attività lavorative svolte in via di fatto non rispondente a concrete necessità dell’Amministrazione. La retribuibilità del lavoro straordinario è, infatti, in via di principio condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di lavoro eccedente l’ordinario orario di lavoro.

Ciò vale, a maggior ragione, ove le prestazioni straordinarie eccedano i limiti contrattuali previsti, come nel caso che occupa, senza che al riguardo sia provata l’esistenza della relativa autorizzazione, non rilevando l’eventuale e semplice riconoscimento delle prestazioni medesime da parte dell’Amministrazione.

Inoltre, va rilevato che le disposizioni che disciplinano la materia per cui è causa vanno rinvenute negli artt. 10 e 80 del DPR n. 384/90 a mente dei quali: 1) il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro;
2) le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate;
3) è fissato un monte ore complessivo annuo per prestazioni di lavorio straordinario pari a n. 50 ore annue per il numero di dipendenti in servizio che può essere aumentato del 30% solo nel caso di particolari motivate esigenze di servizio con carattere di emergenza per assicurare i servizi di guardia e pronta disponibilità;
4) i limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni emergenziali nel rispetto del monte ore complessivo. I limiti individuali determinati per dipendente costituiscono il monte ore disponibile per l’unità operativa d’appartenenza, da utilizzare, tra l’altro, nella previsione del comma 7 dell’art. 80 del DPR 270/87, per il servizio di pronta disponibilità e di guardia medica;
5) le eventuali ulteriori prestazioni di lavoro straordinario, svolte per esigenze sopravvenute , eccedenti i limiti individuali come sopra determinati, sono compensati con riposi sostitutivi.

Orbene, la rigorosa regolamentazione della suddetta attività, avente carattere eccezionale, risponde ad una logica di contenimento della spesa sanitaria che postula una preventiva programmazione ed una preventiva formale autorizzazione nel rispetto di imprescindibili limiti individuali ex lege determinati, in modo da effettuare un controllo, nel rispetto del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., della reale esistenza di ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali del dipendente (cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, 26 ottobre 2006 n. 2376).

In conclusione, poiché dalla documentazione versata in atti non è dato evincere una idonea prova circa la sussistenza di determinazioni amministrative autorizzative di prestazioni lavorative ultronee rispetto a quelle prefissate nel monte ore individuale, non essendo all’uopo sufficienti la nota n. 722 del 22.3.1996 dell’Azienda intimata ed il verbale di riunione del N.V.P. del 10.12.1994 in quanto atti meramente interlocutori, l’azionata pretesa non può essere accolta, restando appunto indimostrato, nell’introdotto regime retributivo di risultato, sia lo sforamento del monte ore individuale che il supporto autorizzatorio a tale sforamento.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Nulla si statuisce sulle spese in mancanza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

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