TAR Genova, sez. I, sentenza 2017-07-26, n. 201700679
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Pubblicato il 26/07/2017
N. 00679/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00847/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2016, proposto da:
P P, in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Teviggio, rappresentato e difeso dall’avv. D G, presso il quale è elettivamente domiciliato nel suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco, 31/4;
contro
Regione Liguria, in persona del Presidente
pro tempore
della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. M S e L C, presso i quali è elettivamente domiciliata negli uffici del Settore avvocatura regionale in Genova, via Fieschi, 15;
nei confronti di
Associazione Temporanea di Imprese “Monte Gottero” e Davide Cademartori, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Gerbi e Ilaria Greco, presso i quali sono elettivamente domiciliati nel loro studio in Genova, via Roma, 11/1;
per l'annullamento
dell’atto pubblico amministrativo di concessione (repertorio n. 466), in data 25/8/2016, avente ad oggetto “Concessione tra la Regione Liguria e ATI Monte Gottero per la gestione della foresta regionale denominata Monte Gottero”,
nonché di ogni atto presupposto, conseguente o connesso, in particolare dei seguenti atti richiamati dall’atto di concessione impugnato in principalità:
- deliberazione della Giunta regionale ligure n. 1440 del 15/11/2013;
- atti della procedura ad evidenza pubblica per la concessione della foresta Monte Gottero;
- decreto del Dirigente del Settore amministrazione generale della Regione Liguria n. 3155 del 8/10/2014, di aggiudicazione della concessione della foresta Monte Gottero all’ATI “Monte Gottero”;
- decreto del Dirigente del Settore amministrazione generale della Regione Liguria n. 3672 del 17/11/2015, di approvazione dello schema di disciplinare di concessione per la gestione della foresta Monte Gottero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria, dell’Associazione Temporanea di Imprese “Monte Gottero” e di Davide Cademartori;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2017 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione di Giunta n. 1440 del 15 novembre 2013, la Regione Liguria ha indetto una procedura di gara per l’assegnazione in concessione, per dodici anni, delle foreste regionali e dei beni immobili ivi allocati.
Il lotto n. 7, corrispondente alla foresta del Monte Gottero, è stato aggiudicato al raggruppamento con capofila l’azienda agricola Cademartori Davide.
Il conseguente disciplinare di concessione è stato stipulato in data 25 agosto 2016.
Con ricorso notificato il 28 ottobre 2016 e depositato il successivo 11 novembre, il signor P P, che agisce in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico di Teviggio, ha impugnato la concessione come sopra assentita e gli atti della procedura ad evidenza pubblica.
Sostiene il ricorrente che parte dei terreni oggetto della concessione non apparterrebbero al patrimonio indisponibile della Regione e, in conseguenza, sarebbero insuscettibili di affidamento in concessione a terzi, poiché gravati da tempo immemorabile dagli usi civici della frazione di Teviggio, aventi ad oggetto l’esercizio di pascolo, legnatico, stramatico e semina.
In particolare, sarebbero tuttora gravati da uso civico i terreni che il Commissario liquidatore, con ordinanza in data 8 aprile 1959, aveva assegnato agli occupanti R T e M R R i quali li hanno ceduti all’Azienda di Stato per le foreste demaniali (cui è subentrata la Regione Liguria nel 1977).
Precisa la parte ricorrente che il Commissario liquidatore non avrebbe potuto legittimare l’occupazione dei terreni suddetti, poiché i signori T e R risultavano residenti in altri Comuni e, pertanto, non sarebbe sussistito il requisito dell’occupazione decennale richiesto dall’art. 9, primo comma, lett. c), della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Sulla base di tali premesse, l’esponente afferma che gli atti impugnati sarebbero affetti da nullità, siccome dispongono di beni tuttora di proprietà collettiva.
Viene denunciato, inoltre, il vizio di difetto di istruttoria ed errori procedimentali, in particolare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.
In conclusione, il ricorrente chiede che sia dichiarata la nullità degli atti impugnati ovvero che ne venga disposto l’annullamento;chiede anche che la Regione Liguria e le Società controinteressate siano condannate al risarcimento dei danni.
Si è costituita in giudizio la Regione Liguria che, in via pregiudiziale, eccepisce il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, poiché la contestazione inerente alla qualitas soli , sollevata in modo non incidentale dalla parte ricorrente, spetta alla cognizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici.
La difesa regionale eccepisce, inoltre, che il ricorso sarebbe tardivo, atteso che la stessa parte ricorrente ha ammesso la risalente conoscenza degli atti di gara, e, comunque, infondato nel merito.
Si sono costituiti in giudizio anche l’A.T.I. affidataria e, in proprio, il titolare dell’azienda capofila.
Anche le parti controinteressate eccepiscono il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’irricevibilità del ricorso e l’inconsistenza delle censure di legittimità sollevate dal ricorrente.
Viene eccepita, inoltre, l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti, ossia della menzionata ordinanza commissariale e del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1959 che ha approvato il progetto di legittimazione.
Con ordinanza n. 274 del 1° dicembre 2016, è stata respinta l’istanza cautelare incidentalmente proposta con l’atto introduttivo del giudizio in quanto, a fronte della prospettazione di un pregiudizio risalente al provvedimento di legittimazione del 1959, risultava palesemente insussistente il requisito del periculum in mora .
La quinta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 498 del 9 febbraio 2017, ha accolto l’appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione e invitato il Tribunale ad “adeguatamente esaminare, in primis , la controversa sussistenza della giurisdizione dell’adito giudice amministrativo”.
Le parti in causa hanno depositato memorie difensive e di replica.
In particolare, per quanto concerne la questione di giurisdizione, la parte ricorrente ha precisato che la controversia non riguarderebbe diritti di uso civico “in senso stretto”, disciplinati dalla legge n. 1766 del 1927, vale a dire “usi civici che insistono su una proprietà privata e fondati su rapporti privatistici di natura negoziale”.
Si verterebbe, invece, in tema di diritti di uso civico relativi a terreni demaniali, fondati su vincoli di appartenenza a determinate comunità di abitanti, che risultano “vincolati in perpetuo alla destinazione” e sono immuni “da qualsivoglia cessazione”.
Ne deriva l’inapplicabilità della menzionata legge n. 1766 in materia di usi civici e l’insussistenza della riserva di giurisdizione commissariale prevista dall’art. 29 della stessa legge.
Le controparti, con le memorie di replica, hanno contestato la fondatezza di tale prospettazione.
Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 14 giugno 2017 e ritenuto in decisione.
DIRITTO
Parte ricorrente si oppone alla concessione della foresta regionale del Monte Gottero e agli atti della procedura ad evidenza pubblica che ha determinato l’individuazione del raggruppamento concessionario.
L’interesse ad agire fonda dichiaratamente sull’esigenza di impedire che i diritti di uso civico, in ipotesi gravanti sui beni assegnati in concessione, siano sottratti alla comunità dei residenti di Teviggio (frazione del Comune di Varese Ligure) cui apparterrebbero da tempo immemorabile.
La Regione Liguria e le parti controinteressate hanno concordemente eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
L’eccezione è fondata.
Alla luce del criterio della causa petendi , infatti, il petitum sostanziale della controversia è rappresentato dalla rivendicazione, da parte dell’organizzazione di diritto pubblico che amministra i beni della frazione di Teviggio, dell’esistenza di diritti di uso civico che comporterebbero lo status di inalienabilità e imprescrittibilità degli immobili per cui è causa.
Trova applicazione, quindi, l’art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che devolve ai commissari per la liquidazione degli usi civici “tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione dei diritti suddetti”, ivi compresa, pertanto, quella inerente alla qualitas soli che forma oggetto della pretesa formulata dalla parte ricorrente (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2016, n. 128).
In ragione del richiamato disposto normativo, infatti, la giurisdizione commissariale sussiste ogni qual volta la soluzione delle questioni afferenti l’accertamento dell’esistenza dei diritti di uso civico si ponga come antecedente logico giuridico della decisione (Cass., sez. un., 19 novembre 2002, n. 16268).
Parte ricorrente obietta che la richiamata legge n. 1766 riguarderebbe i soli diritti di uso civico “in senso stretto”, vale a dire quelli che insistono su beni di proprietà privata, e non i diritti di uso civico relativi a terreni demaniali.
In disparte ogni questione inerente l’omessa dimostrazione del carattere di demanialità dei terreni per cui è causa, è sufficiente rilevare come tale distinzione non trovi alcun riscontro nella lettera della legge e nella sua ratio .
L’art. 1 della legge n. 1766/1927, infatti, definisce l’ambito applicativo della disciplina con riferimento agli “usi civici” e a “qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune …”: ciò rivela chiaramente come il legislatore abbia inteso definire uno statuto tendenzialmente unitario della pluralità di fenomeni che, caratterizzandosi per la facoltà di uso del bene (pubblico o privato) riconosciuta in capo ai partecipanti ad una collettività, è stata sistematizzata nella categoria degli “usi civici”.
La stessa parte ricorrente, d’altronde, è ben consapevole di tale realtà laddove afferma che si dovrebbe “prescindere dall’approvazione della legge n. 1766/1927 …” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva).
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate come da dispositivo.