TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-03-23, n. 201700231

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-03-23, n. 201700231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700231
Data del deposito : 23 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2017

N. 00231/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00802/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 802 del 2015, proposto da:
C&B s.r.l. e Le Muse s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati M P e R L, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Ancona, corso Stamira, 49;

contro

Comune di Montemarciano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria, 7;

Capo del IV Settore - Gestione Demanio del Comune di Montemarciano e Agenzia del Demanio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione n. 920 del 28 settembre 2015 adottata dal Comune di Montemarciano, con la quale è stata disposta la decadenza e la revoca della concessione demaniale marittima n. 11/2008, rilasciata alla C&B s.r.l. in data 4 luglio 2008;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montemarciano;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza cautelare n. 99 del 2016;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2016 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Le ricorrenti impugnano il provvedimento di revoca/decadenza della concessione demaniale marittima n. 11/08 - rilasciata alla C&B s.r.l., dal Comune di Montemarciano, in data 4 luglio 2008, per il mantenimento di un complesso balneare sull’arenile di Marina di Montemarciano - adottato ai sensi del combinato disposto tra l’art. 1, comma 2 ter , del DL n. 400 del 1993 e l’art. 47, comma 1, lett. f) del codice della navigazione, sul presupposto che la concessionaria si fosse resa responsabile di inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione ed imposti da norme di legge e di regolamento, anche per la commissione di gravi violazioni edilizie, con conseguente venir meno dei requisiti soggettivi necessari a garantire il corretto utilizzo del bene oggetto della concessione stessa.

Si espone in fatto nel ricorso che in data 4 agosto 2015 il Comune autorizzava C&B s.r.l. – titolare della concessione demaniale marittima n. 11/08 - ad affidare alla società Le Muse s.r.l., ai sensi dell’art. 45 bis del codice della navigazione, la gestione imprenditoriale inerente allo stabilimento balneare.

Nel documento istruttorio allegato al provvedimento impugnato vengono esposte le ragioni che lo hanno determinato, come di seguito sinteticamente illustrate:

a) successivamente all’accertamento svolto nello stabilimento nell’anno 2009, veniva verificata la realizzazione di opere non autorizzate, quindi venivano emanate le ordinanze ingiunzione per l’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 8 del DL n. 400 del 1993, n. 291 del 10 novembre 2012 (rispetto alla quale con determinazione n. 622 del 2013 il Comune ha concesso la rateizzazione del relativo importo) e n. 52 del 31 marzo 2014 (rispetto alla quale è in corso la procedura di riscossione coattiva da parte dell’Agenzia del Demanio), nonché l’ordinanza di rimessa in pristino n. 43 del 18 maggio 2009.

Per le opere realizzate è stata poi emessa ordinanza ingiunzione n. 50 del 27 marzo 2014, per il pagamento della sanzione prevista dall’art. 37, comma 1, del DPR n. 380 del 2001, rispetto alla quale C&B s.r.l. ha chiesto, anche se in ritardo, la rateizzazione, quest’ultima concessa con determinazione n. 832 dell’8 settembre 2015;

b) all’esito del successivo accertamento svolto nel 2013, è stata riscontrata la realizzazione di ulteriori opere in assenza di autorizzazione, rispetto alle quali è stata emessa ordinanza di rimessione in pristino n. 160 del 25 luglio 2013;
l’interessata ha richiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica ma non la regolarizzazione delle autorizzazioni previste dal codice della navigazione. Con riferimento alla sanzione per il rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, ne è stata concessa la rateizzazione, su richiesta dell’interessata, con determinazione n. 394 del 21 aprile 2015. Risulta, invece, tuttora in corso di accertamento la verifica della completa ottemperanza all’ordinanza di rimessione in pristino n. 160 del 2013;

c) l’Agenzia del Demanio ha avviato il procedimento di iscrizione a ruolo per il mancato pagamento dei canoni demaniali relativi agli anni 2012, 2013 e 2014;

d) con nota del 30 aprile 2014 è stato richiesto all’interessata di adempiere alle formalità per il rilascio della licenza in proroga ai sensi dell’art. 34 duodecies del DL n. 179 del 2012. La richiesta di rinnovo da parte della società è giunta più di un anno dopo e la documentazione prodotta è parziale;

A sostegno del gravame le società ricorrenti - C&B s.r.l. e Le Muse s.r.l. - deducono, oltre al difetto di istruttoria e di motivazione sotto distinti profili, violazione dell’art. 45 bis del codice della navigazione ed eccesso di potere nelle varie figure sintomatiche, nonché violazione dell’art. 47 del codice della navigazione e dell’art. 1, comma 2, del DL n. 400 del 1993, convertito in legge n. 494 del 2003.

In particolare, le ricorrenti evidenziano la contraddittorietà dell’operato del Comune che, da un lato, avvia il procedimento per la revoca/decadenza della concessione demaniale marittima, dall’altro, concede l’autorizzazione paesaggistica per le opere abusive e autorizza il subingresso nella concessione della società Le Muse s.r.l., senza peraltro verificare, come invece avrebbe dovuto, il possesso dei requisiti soggettivi in capo a quest’ultima;
inoltre, le ricorrenti eccepiscono la non gravità dei contestati inadempimenti - alla luce di quanto chiarito dalla giurisprudenza - che non sarebbero tali da minare il rapporto fiduciario alla base della concessione e rispetto ai quali la stessa si starebbe attivando, sia per il pagamento di quanto dovuto, sia per il ripristino dello stato dei luoghi.

Quanto alla contestazione di cui al precedente punto c) le ricorrenti eccepiscono, poi, che essa non è stata posta a base del provvedimento di revoca, dal momento che quest’ultimo non fa riferimento alla lettera d) dell’art. 47 del codice della navigazione, ma solo alla lettera f);
ed invero, l’art. 47, lettera d), citato, contemplerebbe un’ipotesi di decadenza solo previo parere preventivo obbligatorio dell’Agenzia del Demanio, nella specie non richiesto.

Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Montemarciano.

Parte ricorrente, tuttavia, ha eccepito la tardività della costituzione e della relativa produzione documentale (cfr. dichiarazione resa a verbale all’udienza del 16 dicembre 2016).

All’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Preliminarmente, si osserva, in relazione all’eccezione di tardività della costituzione dell’Amministrazione e della relativa produzione documentale, che il termine per la costituzione in giudizio delle parti intimate, previsto dall’art. 46 comma 1, c.p.a., non ha natura perentoria, con la conseguenza che le stesse possono costituirsi pure tardivamente, fino all’udienza di merito;
tuttavia, nel caso di costituzione tardiva, ove siano decorsi anche i termini di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche, con ammissione di sole difese orali, dovendo essere stralciati dagli atti del giudizio le memorie e i documenti depositati tardivamente, dei quali non si tiene conto ai fini del decidere (Consiglio di Stato, sez. III, 15 marzo 2016, n. 1038;
T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 9 ottobre 2015, n. 703;
T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 7 settembre 2015, n. 11084).

Nel caso in esame, il Comune si è costituito oltre il termine di cui all’art. 46, comma 1, c.p.a e neppure ha rispettato il termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. per il deposito di documenti, memorie e repliche;
conseguentemente, l’attività difensiva dell’Amministrazione potrà essere tenuta in considerazione, ai fini della presente decisione, nei soli limiti in cui essa si sia tradotta in una difesa orale.

III. Tanto premesso, nel merito il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

III.

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