TAR Roma, sez. III, sentenza 2010-04-21, n. 201007802

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2010-04-21, n. 201007802
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201007802
Data del deposito : 21 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07414/2009 REG.RIC.

N. 07802/2010 REG.SEN.

N. 07414/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 7414 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc E Spa, rappresentata e difesa dall'avv. F M, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Banca D'Italia, rappresentata e difesa dagli avv. N D G, M P D T, M O P, con domicilio eletto presso gli stessi, in Roma, via Nazionale, 91 (Ufficio Legale della Banca d’Italia);

nei confronti di

Soc Onda Spa;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della Banca d'Italia 18 agosto 2009 n. 136094/09 con il quale, ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 385/1993, si revoca la autorizzazione alla detenzione di partecipazioni in Delta s.p.a. in capo a E s.p.a. e si fissa il termine, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. n. 385/1993, per l'alienazione delle partecipazioni per le quali è stata revocata l'autorizzazione, in mesi tre dall'adozione del provvedimento, nonchè di ogni altro atto presupposto e/o conseguente;

della delibera del Direttorio della B.I. n. 587/2009;


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Banca D'Italia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2010 il dott. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I.Con il proposto gravame è stata prioritariamente impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata Banca d’Italia ha disposto, ai sensi dell’art.19, comma 5, del D.lgvo n.285/1993, la revoca nei confronti dell’attuale istante e degli altri soggetti ivi indicati dell’autorizzazione a detenere partecipazioni azionarie nel capitale di Delta spa, ed è stato assegnato il termine di 3 mesi per procedere all’alienazione delle partecipazioni de quibus.

E’ poi oggetto d’impugnativa, con i motivi aggiunti, la delibera del Direttorio della B.I. n. 587/2009 dell’1.9.2009, di ratifica del provvedimento di cui sopra, assunto dal Vice Direttore della B.I.

II.In punto di fatto deve essere evidenziato che:

1) la spa Delta, società capogruppo di un conglomerato di società operanti nel settore finanziario, nel settembre 2004 è stata autorizzata ad acquistare il Credito Agricolo spa ( poi denominata Deltabanca spa e successivamente SediciBanca spa);

2) in forza del suddetto acquisto e dell’entrata in vigore del D.L. n.297/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2007, è stata autorizzata, con provvedimento dell’agosto 2007 e con decorrenza 1° gennaio 2007, l’iscrizione del gruppo Delta nell’albo dei gruppi bancari ex art.64 TUB;

3) alla data di adozione del provvedimento di cui al punto 2) gli azionisti di Delta spa erano:

a) la SIE spa – controllata totalmente dalla Cassa di Risparmio di San Marino - con il 21% del capitale;

b) Onda spa, controllata da E Spa e da SIE spa, con una partecipazione del 34%;

c) Sopaf spa, per il tramite della controllata Aral spa – con il 24%;

d) il Banco Popolare di Verona e Novara con il 20%;

e)il Dott. Mario Fantini, Presidente di Delta e Amministratore Delegato della CRSM, con una quota dell’1%;

4) tale composizione della compagine azionaria era stata valutata dalla Banca d’Italia in linea con le prescrizioni di vigilanza, atteso che la Cassa di Risparmio di San Marino non sembrava svolgere un ruolo dominante nell’ambito della compagine stessa, ruolo che peraltro, assume l’Amministrazione di vigilanza, le sarebbe stato precluso sia per l’inadeguatezza della regolamentazione di vigilanza bancaria esistente nella Repubblica di San Marino, sia per l’assenza di accordi tra le Autorità di Vigilanza italiana e sanmarinese;

5) successivamente, a seguito della fuoriuscita dalla compagine azionaria della Banca Popolare di Verona e Novara e dell’aumento di capitale che la spa Delta aveva dovuto attuare in conseguenza dell’iscrizione nell’albo dei gruppi bancari per adeguarlo alle prescrizioni in materia, la suddetta compagine è stata modificata – come evidenziato dalle risultanze degli accertamenti ispettivi cui il gruppo Delta era stato sottoposto nel periodo settembre 2008-febbraio 2009 – e risultava così costituita:

a) SIE spa con una quota del 29,99% del capitale;

b) Onda spa con una quota del 49,99%;

c) Sopaf spa con una quota del 15,95;

d) il dottor Fantini con una partecipazione pari al 4,07%;

6) alla luce delle risultanze dei citati accertamenti ispettivi la Banca d’Italia ha ritenuto che la CRSM avesse assunto un ruolo dominante nel gruppo Delta spa, atteso che:

a) E spa – maggior azionista con una quota del 73,53% del capitale di Onda spa, mentre la residua quota pari al 26,47% faceva capo alla SIE spa – non poteva in alcun modo essere considerata un soggetto autonomo dalla Cassa, tenuto conto dei rapporti esistenti tra E e Onda con l’azienda di credito, come si evinceva chiaramente dagli ingenti finanziamenti erogati da quest’ultima ad Onda spa al fine di sottoscrivere la quota di sua competenza dell’aumento di capitale della spa Delta, i quali erano stati garantiti da E spa;

b) era individuabile una palese sovrapposizione nella composizione degli organi direttivi e tra gli esponenti di vertice della Cassa sammarinese e di quelli di Onda spa e delle società del gruppo Delta;

c)sussistevano intensi rapporti finanziari di ingente importo tra la CRSM e le società del gruppo de quo, desunti dal forte indebitamento del gruppo stesso quo nei confronti della Cassa, dal determinante sostegno finanziario di quest’ultima, anche attraverso forme indirette di finanziamento, da relazioni commerciali tra società del gruppo Delta e CRSM “caratterizzate da opacità e scarsa separatezza”.

III.Sulla base di tali presupposti, sopra solo sommariamente riassunti, il resistente Istituto di vigilanza ha attivato il procedimento finalizzato all’eventuale adozione di una determinazione di revoca dell’autorizzazione a detenere le partecipazioni azionarie nel capitale di Delta, nel corso del quale i potenziali destinatari della revoca stessa hanno presentato le proprie argomentazioni per contrastare la fondatezza dei presupposti, emersi dagli accertamenti ispettivi, che avrebbero giustificato l’adozione di un provvedimento di ritiro.

Non avendo la BI ritenuto le argomentazioni addotte in grado di confutare la fondatezza delle risultanze ispettive circa il ruolo dominante assunto dalla cassa sanmarinese ed il conseguente controllo di fatto esercitato da quest’ultima sul gruppo Delta, è stata adottata la determinazione di revoca in data 18.8.2009.

In quest’ultima viene fatto altresì fatto altresì riferimento all’ordinanza (per essere anche nella stessa “evidenziati fatti e circostanze che dimostrano la sussistenza di tale controllo”) del Tribunale Distrettuale della Libertà di Bologna del 12.6.2009 resa nell’ambito del procedimento penale cui erano sottoposti alcuni esponenti del Gruppo Delta.

IV.Avverso le sopra citate determinazioni, insorge E spa con il ricorso in epigrafe (in relazione al quale l’Amministrazione intimata controdeduce ex adverso), formulando tre articolati motivi di ricorso, integrati da motivi aggiunti.

Per ragioni di ordine logico deve essere esaminata per prima l’ultima delle doglianze dedotte in via principale con cui è stata contestata la competenza del Vice Direttore Generale ad adottare la contestata determinazione, atteso che quest’ultima sarebbe stata assunta, almeno per E spa, in assenza dei presupposti di necessità e di urgenza che secondo lo statuto della Banca d’Italia avrebbero autorizzato il Vice Direttore ad adottare l’atto.

In proposito, precisa le ricorrente che l’intendimento manifestato da CRSM di cedere le proprie partecipazioni in Delta o di acquisirne di nuove, come nel caso della quota Fantini, nulla hanno a che vedere con l’urgenza di provvedere in merito alla revoca delle partecipazioni, dirette o indirette, in Delta stessa, e alla conseguente fissazione di un termine di tre mesi per alienarle, né è possibile invocare, con riferimento alla posizione della ricorrente, pretese sollecitazioni di CRSM.

La dedotta censura è manifestamente infondata.

A tal fine il Collegio osserva, in linea con quanto prospettato dall’intimato istituto e conformemente a quanto statuito con la sentenza di questo Tribunale n.1215/2010 pronunciata su un ricorso proposto avverso lo stesso provvedimento oggetto della presente controversia, che:

a) giusta quanto previsto dalle disposizioni (puntualmente richiamate dall’Amministrazione i n sede difensiva) in materia di conclusione ai sensi della legge n. 241/90 dei procedimenti amministrativi di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, il procedimento de quo doveva essere concluso entro 120 gg. dalla comunicazione di avvio, nella specie avvenuta in data 23 aprile 2009;

b) poiché il termine sarebbe dunque scaduto il 21 agosto 2009, il Vice Direttore Generale ha adottato la contestata determinazione in data 18.8.2009, al fine di assicurare il rispetto del termine stesso;

c) in tale contesto, è evidente che sussistevano i presupposti della necessità ed urgenza correlati all’esigenza di rispettare il termine de quo, al fine di evitare l’attivazione di un nuovo procedimento di revoca;

d)quanto alla fissazione del termine di tre mesi per l’alienazione delle partecipazioni, le considerazioni espresse dalla P.A. sull’urgenza della dismissione e sulle iniziative al riguardo in corso, non sembrano incongrue o patentemente illogiche, appartenendo peraltro esse (come la fissazione del termine medesimo) alle valutazioni di merito della P.A., essendo peraltro evidente che il termine per l’alienazione non poteva che essere fissato in modo univoco per tutte le partecipazioni interessate dalla revoca, tutte riconducibili infatti all’unico azionista indiretto CRSM.

V. Con il primo dei dedotti motivi, E spa lamenta violazione degli artt. 19 e 24 TUB ed eccesso di potere per falso presupposto di fatto, difetto di istruttoria e contraddittorietà, contestando, in sostanza, la sussistenza di un controllo di fatto della CRSM sul Gruppo Delta;
il rilievo, in ogni caso, di tale controllo sulla posizione di E;
il contrasto, per quest’ultima, tra contestazione e decisione, con conseguente violazione del contraddittorio;
l’inidoneità della garanzia (con mandato a rivendere le partecipazioni del garante), concessa da E a CRSM, relativa ad un mutuo da quest’ultima erogato ad Onda spa, a determinare poteri di controllo “di fatto” in capo al mutuante;
inconferenza ed infondatezza degli argomenti della P.A. circa asserite modalità di restituzione dei finanziamenti concessi ad E attraverso meccanismi di provvista agli azionisti di E stessa di somme a tal fine necessarie.

VI.In merito a quanto sopra, deve essere osservato che nella gravata determinazione della Banca d’Italia è chiaramente illustrata, senza manifeste incongruenze o evidenti illogicità, la dinamica degli eventi che ha dato luogo alla modifica dell’assetto azionario di Delta spa successivamente all’iscrizione del gruppo nell’albo dei gruppi bancari, al termine della quale la CRSM ha assunto il ruolo di controllore di fatto del gruppo Delta, come ben evidenziato nelle risultanze ispettive.

La sussistenza di detto controllo è dimostrata da una serie di concomitanti indici sintomatici, che assumono significatività e validità nel loro insieme.

I singoli rilievi dedotti dall’istante, i quali prescindono per lo più da tale visione d’insieme, non sono comunque condivisibili.

Infondato appare anzitutto il profilo di censura alla stregua del quale, ad avviso della ricorrente, se anche la CRSM direttamente o indirettamente detenesse una partecipazione di controllo in Delta, non vi sarebbero comunque ragioni giustificative per la revoca dell’autorizzazione ad E, la quale regredirebbe infatti a socio di minoranza, o per meglio dire, rimarrebbe socio di minoranza indiretta. E comunque non potrebbe certamente affermarsi, prosegue la ricorrente, che la sua partecipazione sarebbe coinvolta nel controllo della Cassa di Risparmio di San Marino.

Rileva il Collegio che invece, come giustamente rimarcato dall’Amministrazione, le cose stanno proprio così, in base a quanto emerso dall’ispezione di vigilanza a seguito della quale ha preso l’avvio il procedimento di revoca in questione.

Invero, ciò che l’Amministrazione ha accertato, all’esito dell’ispezione suddetta, è proprio la non corrispondenza tra l’assetto partecipativo formale del gruppo e quello effettivo, per cui la Cassa è risultata di fatto detenere il controllo sull’intero gruppo, ex art. 23 TUB.

Nel contestato provvedimento è stato ben evidenziato che il sostegno finanziario assicurato dalla Cassa ai soci di Delta spa, per le modalità con cui è stato effettuato, per la rilevanza dell’importo dello stesso e per i pregressi rapporti esistenti tra la menzionata Cassa e le suddette società, non poteva in alcun modo essere considerata una mera e tipica operazione finanziaria, bensì veniva a costituire un tassello fondamentale nell’ambito del progetto teso a far acquistare alla Cassa una pozione dominante (cfr. TAR Lazio, III, n. 1215/2010).

In particolare la suddetta tesi ricorsuale non appare in alcun modo convincente se si valuta tale elemento non astrattamente ed atomisticamente ma alla luce delle concrete circostanze di fatto che hanno giustificato l’erogazione del finanziamento CRSM ad Onda (con garanzia E).

A tal fine deve essere evidenziato che:

a) il rilevante aumento del capitale di Delta spa, pari a circa 230 mln di euro, si era reso necessario ed improcrastinabile al fine di allineare il capitale della suddetta società alle prescrizioni di vigilanza in forza dell’avvenuta iscrizione nell’albo dei gruppi bancari;

b) tale ingente intervento finanziario non poteva in alcun modo essere autonomamente sostenuto da Onda spa per la parte di sua competenza né la controllante E spa, il cui capitale era suddiviso tra una ventina di persone fisiche, era in grado di sottoscrivere un aumento di capitale di Onda al fine di dotare quest’ultima delle risorse necessarie;

c) in simile e pacifico contesto fattuale, quindi, è palese che con il finanziamento de quo è stato raggiunto il duplice obiettivo di dotare Onda delle necessarie risorse e di mantenere formalmente inalterati gli assetti proprietari di quest’ultima, elemento questo che era necessario in considerazione del fatto che la CRSM non avrebbe mai potuto sottoscrivere direttamente una quota di aumento di capitale di Onda tale da consentirle di diventare socio di maggioranza né poteva ricevere in pegno le azioni di Onda di proprietà E, tenuto conto che non le sarebbe stata mai rilasciata la prescritta autorizzazione dall’autorità di vigilanza in quanto appartenente ad un paese che non garantiva la vigilanza sugli intermediari finanziari secondo gli standard europei.

VII.Va soggiunto che l’impugnato provvedimento di revoca ex art. 19 TUB ha ad oggetto tutte le partecipazioni in Delta spa facenti capo direttamente o indirettamente alla CRSM, e quindi ad essa riconducibili quale unico socio di effettivo controllo del Gruppo. In definitiva, dal momento che la CRSM non è mai stata autorizzata ad acquisire il controllo del Gruppo Delta, e dal momento che tale controllo è risultato essere esercitato anche attraverso la partecipazione in Onda spa formalmente intestata ad E spa, la revoca ha avuto necessariamente ad oggetto anche la partecipazione in Delta spa formalmente riconducibile a E (soggetto dunque quest’ultimo, per i rapporti intrattenuti, anche attraverso Onda, con CRSM, non indipendente rispetto a quest’ultima).

VIII.Al riguardo, la ricorrente tenta di accreditare la tesi per cui il controllo della CRSM sul Gruppo Delta non “passerebbe” tramite E e Onda. Gli argomenti riguardano il sostegno finanziario di CRSM a Onda, la natura della garanzia di E prestata per tale finanziamento, il meccanismo di remunerazione dei managers E. In proposito E lamenta anche difformità tra avviso procedimentale e determinazione finale.

Gli argomenti non convincono il Collegio.

Come condivisibilmente rilevato dalla P.A. nelle proprie difese, nella comunicazione di avvio del procedimento si afferma, a proposito del sostegno finanziario fornito da CRSM, che “a Onda la Cassa ha fornito in via esclusiva” i mezzi finanziari necessari per sottoscrivere l'aumento di capitale di Delta realizzato nel 2007 e per acquisire quote della partecipazione ceduta dal Banco Popolare;
mezzi finanziari assicurati mediante SIE, partecipante con il 26,47 % nonché con il supporto creditizio prestato all'altro socio, E s.p.a., titolare in Onda di un'interessenza del 73,53%. E' quindi di tutta evidenza che si parla di sostegno della CRSM a Onda s.p.a. (e di cui peraltro beneficia indirettamente, in quanto controllante, E s.p.a.).

La ricorrente nelle proprie osservazioni nega che CRSM abbia finanziato la sottoscrizione dell'aumento di capitale di Delta da parte di E, precisando che "il finanziamento è avvenuto solo a favore di Onda”. Ma è evidente come l'Autorità di vigilanza non potesse ragionevolmente affermare che E s.p.a. aveva sottoscritto l'aumento di capitale della holding del gruppo,

considerato che il partecipante diretto al capitale di Delta s.p.a., come tale chiamato a sottoscrivere l'aumento di capitale, è Onda s.p.a. (mentre E s.p.a. non ha alcuna partecipazione diretta in essa).

E' dunque pienamente coerente, e per nulla in contrasto con l'atto di avvio procedimentale, che nel provvedimento finale di revoca si affermi che i finanziamenti concessi da CRSM direttamente a Onda sono stati erogati anche nell 'interesse di E la quale, infatti, si è posta quale garante del finanziamento ... concesso da CRSM a Onda e da quest 'ultima utilizzato per sottoscrivere la quota di propria competenza dell 'aumento di capitale di Delta Spa perfezionato alla fine del 2007.

Il provvedimento finale, nel confermare che i finanziamenti vennero concessi dalla Cassa direttamente a Onda s.p.a., dimostra anzi di avere tenuto nel debito conto le controdeduzioni di E s.p.a. in merito a tale profilo, sia pure ritenendole non idonee a smentire la significatività del fatto rilevato. In definitiva, a prescindere dalla natura della garanzia (mandato a vendere e non pegno) ciò che rileva non è la natura diretta o indiretta dei finanziamenti, quanto la circostanza che detti finanziamenti hanno consentito a Onda di sottoscrivere la quota di competenza dell’aumento di capitale di Delta, e che i finanziamenti concessi dalla Cassa ad Onda siano comunque andati a beneficio anche di E, consentendole di mantenere la partecipazione del 73,53% in Onda.

Il mandato a vendere, essendo oltretutto ignoto allo stato l’eventuale acquirente futuro, non ha il rilievo preteso dall’istante (d’altra parte, è chiaro che la garanzia non poteva certamente essere prestata con modalità, quali ad esempio il pegno, incompatibili con il ruolo di azionista di minoranza formalmente rivestito da CRSM), risultando invece intanto evidente che il finanziamento CRSM mostra la sua posizione di soggetto finanziariamente “forte” del Gruppo e quindi la significatività della circostanza nel ragionamento di B.I..

IX.Circa le anomale modalità di remunerazione dei managers, e le finalità cui esse almeno in parte sono rivolte, la ricorrente sostiene che non si tratta di circostanza avente la significatività asserita dall’Amministrazione, sia per l’entità delle somme cui ci si riferisce, che non sarebbero idonee sul piano quantitativo a costituire mezzo di restituzione del finanziamento, sia perché tali modalità sarebbero state previste e approvate in tempi insospettabili (2005), prima della costituzione del mutuo di CRSM a favore di Onda.

Al riguardo e con riferimento all’ulteriore rilievo della ricorrente relativo all’asserita discrepanza, per il punto specifico, tra contestazioni e decisione, tale discrasia non risulta riconoscibile.

In merito è sufficiente rilevare che:

a) in sede di comunicazione di avvio era stato evidenziato che le somme retrocesse da Delta ad E per l’attività prestata dai managers di quest’ultima “prescindono dall’effettiva retribuzione corrisposta agli interessati” e consentivano ad E stessa “di reperire la provvista necessaria per assicurare il rimborso dei prestiti ricevuti da CRSM”;

b) nella gravata determinazione è stato affermato che “ la differenza tra quanto annualmente erogato da Delta e quanto effettivamente versato da E ai manager ha costituito un mezzo per dotare la stessa E di risorse volte a sostenere gli impegni derivanti dalla partecipazione in Onda, tenuto conto anche degli oneri derivanti dal rilevante indebitamento”;

c) in tale contesto, non sussiste contrasto tra contestazioni contenute nell’avvio del procedimento e atto conclusivo, dal momento che, alla luce di un’interpretazione sostanzialistica e non formale degli atti della P.A., deve ritenersi che B.I. abbia inteso riferirsi, anche nell’atto iniziale, alla differenza tra i due importi, rilevando il disallineamento tra quanto pagato annualmente da Delta ad E per la remunerazione dei managers e l’inferiore importo effettivamente agli stessi corrisposto.

D’altra parte, rileva il Collegio come nel rapporto ispettivo sia comunque chiarito, anche con il supporto di dati contabili di bilancio, che le retrocessioni che Delta corrisponde a E per l’attività dei managers, “superano ampiamente gli effettivi emolumenti erogati” e che il differenziale è fonte di finanziamento utilizzata da E anche per far fronte ai suoi debiti. Le circostanze addotte dalla ricorrente non sono quindi idonee ad elidere i rilievi ispettivi. Oltretutto, per ciò che riguarda il punto specifico, è significativo quanto poi definitivamente rilevato, al riguardo, da B. I. in sede di revoca delle autorizzazioni a detenere partecipazioni in Delta spa (e anche in riferimento a controdeduzioni sul punto rese dai soggetti destinatari della menzionata misura), e cioè che il differenziale suddetto “ha costituito un mezzo per dotare la stessa E di risorse volte a sostenere gli impegni derivanti dalla partecipazione in Onda, tenuto conto anche degli oneri derivanti dal rilevante indebitamento”. E perciò risulta irrilevante la data in cui il meccanismo retributivo è stato concordato.

Gli specifici rilievi di cui trattasi, del resto, sono già stati disattesi anche dalla sentenza, sopra citata, di questo Tribunale, n. 1215/2010, che al riguardo ha rilevato, tra l’altro, che “nella gravata determinazione la previsione del suddetto meccanismo non è stato riferito in alcun modo all’aumento di capitale di Delta ma è stato genericamente collegato alla specifica ed oggettiva finalità di dotare E delle risorse necessarie per far fronte a tutti gli impegni derivanti dalla sua partecipazione in Onda”.

Per ciò che attiene poi alla questione del riferimento operato da B.I. ad un prestito gratuito di E ad Onda, già estinto, l’argomento è aggiuntivo, meramente descrittivo, svolto ad colorandum e non ha particolare rilievo nel ragionamento della P.A., con conseguente irrilevanza delle contrapposte doglianze della ricorrente.

Le censure esposte vanno quindi disattese.

X.Quanto alla presenza tra gli amministratori di Onda di esponenti della comunità sanmarinese (due su tre) e all’ampia sovrapposizione tra gli organi della capogruppo Delta spa e quelli della CRSM, la ricorrente assume, con il secondo motivo, che si tratta di circostanze non significative, perché ciò che conta è la nomina e non la nascita, la residenza o le esperienze passate.

Peraltro, come risulta dagli accertamenti ispettivi, le sovrapposizioni di cariche, specie di organi di vertice, tra società del gruppo Delta e CRSM è risultata ampia, non ha riguardato solo Onda ma anche altre società, tra cui la capogruppo, del gruppo suddetto. I relativi nominativi sono specificati in dettaglio negli accertamenti ispettivi, che fanno anche riferimento alla presenza, tra gli organi del gruppo, di componenti della direzione e dell’esecutivo di CRSM e di soggetti che in passato hanno ricoperto incarichi presso la Cassa e relativa Fondazione.

La ricorrente tende a minimizzare tali circostanze, ma non sembra illogico che esse siano invece ritenute indicative di una interscambiabilità di ruoli nell’ambito di CRSM, di Onda spa, di Delta spa e delle società facenti capo al gruppo, e quindi rivelatrici, specialmente se riguardate unitamente agli altri indizi, di un controllo sul gruppo stesso da parte di CRSM.

XI.Relativamente all’elemento dell’ingente sostegno finanziario da parte di CRSM, sostiene la ricorrente che esso si spiega con l’osservazione che, dopo l’uscita dal gruppo del socio Banco Popolare, la CRSM era diventata, peraltro temporaneamente, la Banca di riferimento del gruppo stesso, riferimento necessario e reso continuo trattandosi di gruppo specializzato nel credito al dettaglio. Per cui, ad avviso della ricorrente, se i soci sostanziali sono due, come B.I. sapeva al momento dell’iscrizione all’albo dei gruppi bancari, e due rimangono in quanto E non è riconducibile a CRSM, gli indici di dominanza contestati rilevano un controllo congiunto tra i due soci, con illegittimità dell’atto impugnato in quanto l’art. 19 TUB richiede l’autorizzazione specifica solo per le partecipazioni di controllo esclusivo e solitario.

La tesi ricorsuale non appare in alcun modo convincente.

L’Amministrazione, anzitutto, replicando anche ad osservazioni procedimentali delle parti interessate, ha rilevato infatti che il sostegno assicurato dalla Cassa sanmarinese, considerato anche il supporto indiretto mediante garanzie e lettere di patronage, si è attestato intorno al 35% del complessivo indebitamento bancario, superiore al 25,5% indicato dalle parti interessate;
che tale percentuale si accresce ulteriormente tenendo conto delle cessioni di crediti effettuate dalle società del gruppo Delta a CRSM;
che l’entità del finanziamento è risultata estremamente significativa anche per la stessa CRSM, la cui complessiva esposizione, diretta e indiretta, verso il gruppo Delta, in base ai dati di bilancio al 31.12.2007, si è attestata intorno al 40% dell’attivo di bilancio della Cassa;
che l’incidenza dei finanziamenti è aumentata successivamente;
che il supporto creditizio è avvenuto in varie forme, tali da assicurare un 'assistenza completa alle esigenze finanziarie del gruppo Delta (canale preferenziale per il ricorso ai crediti interbancari, rilascio di garanzie e lettere di patronage, erogazione di finanziamenti destinati, acquisto di crediti, concessione di dilazioni di pagamento, sottoscrizione di obbligazioni, di prestiti subordinati e asset backed securities originate dalle società del gruppo);
che, soprattutto, le modalità con cui tale supporto è stato concesso, sono indicative, come sottolineato dalle constatazioni ispettive, di un coinvolgimento giustificabile solo in un ambito di integrazione operativa tipico di un unico gruppo bancario. “Esemplificativo, al riguardo”, ha in particolare osservato B.I. “è il riferimento operato dalla relazione ispettiva alle dilazioni concesse da CRSM alle società del gruppo Delta per il versamento degli incassi da queste ricevuti nello svolgimento dell'attività di servicer dei crediti ceduti alla stessa CRSM;
tali dilazioni sono state consentite per tempi via via più prolungati (sino a oltre 5 mesi) e per importi crescenti, che hanno raggiunto da ultimo, secondo quanto contenuto nella relazione fatta tenere dagli incaricati della gestione provvisoria, disposta da questo Istituto, l'importo di e 95 mln".

Anche alla luce di quanto sopra, appare dunque davvero difficile pensare ad una logica riconducibile a rapporti di mero finanziamento e non di controllo tra CRSM e gruppo Delta. Sembra invece al Collegio piuttosto evidente il contrario, non rilevando poi il contesto contingente, di uscita dal gruppo Delta del Banco Popolare, in cui il detto sostegno da parte di CRSM si è da ultimo realizzato, poiché detta circostanza non fa comunque comunque venir meno l’illiceità dell’acquisito controllo di fatto del gruppo Delta da parte della Cassa sanmarinese.

Quanto alla questione del controllo “congiunto” E-CRSM, cui ancora una volta fa cenno la ricorrente, si ribadisce che tra gli elementi emersi dall’ispezione e rimarcati da B.I. vi è proprio quello della “non indipendenza” di E rispetto alle scelte di CRSM, non potendosi quindi ulteriormente disquisire in termini di controllo esercitato in via paritaria tra due oggetti aventi pari forza contrattuale, quando nella specie i due soci non sono risultati in equilibrio tra di loro, essendo uno dei due (E spa) dominato dall’altro.

XII.Con ulteriore profilo di censura la ricorrente lamenta che nel provvedimento impugnato si faccia illegittimo riferimento ad una circostanza non vera e cioè ad “ulteriori considerazioni svolte in occasione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca….su cui le parti interessate non hanno formulato osservazioni”, avendo invece E controdedotto nell’ambito del procedimento di revoca a tutte le contestazioni contenute nell’atto di avvio. Con il che l’Amministrazione resistente sarebbe incorsa anche in una “confessata” violazione del principio del contraddittorio.

L’assunto, anche a prescindere dalle precisazioni di B.I. in sede difensiva, appare generico ed inammissibile, non avendo la ricorrente indicato quali argomenti, presenti nelle osservazioni da essa prodotte nel procedimento, sarebbero stati elusi dall’Amministrazione resistente.

XIII. Risulta in definitiva condivisibile, alla stregua di quanto sopra, la conclusione cui perviene l’Istituto di vigilanza, e cioè che le circostanze richiamate non sono riducibili ad un normale rapporto tra banca finanziatrice e soggetti finanziati, sembrando piuttosto indice di un’egemonia di CRSM nei confronti del gruppo Delta, e quindi di un controllo di fatto, in assenza di autorizzazione ed in contrasto con le dichiarazioni rese alla Banca d’Italia dal gruppo stesso, di quest’ultimo da parte di CRSM.

XIV.Argomentando dal fatto poi che nel provvedimento impugnato si fa cenno all’Ordinanza del Tribunale della Libertà di Bologna del 12.6.2009, per essere anche nella stessa evidenziati “fatti e circostanze che dimostrano la sussistenza di tale controllo” (di CRSM), la ricorrente deduce sviamento di potere per essere stato adottato l’atto, da B.I., per un fine diverso da quello previsto dalla legge, ovvero per la preoccupazione, cui si sarebbe ovviato procedendo in parallelo con il giudice penale, di non venire coinvolti nel procedimento penale.

Al riguardo, rileva il Collegio come l’assunto della ricorrente sia del tutto indimostrato e quindi destituito di fondamento, dovendosi per il resto soltanto evidenziare che il provvedimento del Tribunale della Libertà di Bologna è stato richiamato nell’atto impugnato solo per corroborare la ricostruzione dei rapporti tra le diverse società del Gruppo Delta operata dalla Banca d’Italia, donde l’insussistenza del vizio di lesione del principio di proporzionalità e travisamenti di fatti ulteriormente prospettato dalla ricorrente stessa.

Ciò considerato, anche le doglianze in trattazione devono essere rigettate.

XV.Da disattendere sono anche le censure mosse con i motivi aggiunti avverso la delibera del Direttorio che ha ratificato in toto il provvedimento del Vice Direttore Generale, sia quanto all’illegittimità derivata, per essere le censure richiamate le stesse (già rigettate) del ricorso principale, sia, con riferimento alla censura autonoma, in considerazione del pacifico rilievo per cui l’omessa notificazione di un atto non costituisce motivo d’illegittimità dell’atto stesso, rilevando al più sotto il profilo della sua efficacia o sotto quello della decorrenza dei termini per ricorrere.

XVI.Il proposto gravame va conclusivamente respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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