TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2015-07-31, n. 201500979
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Testo completo
N. 00979/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2014, proposto da:
P O, P L O, rappresentati e difesi dall'avv. A R, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Via Ada Negri, N. 32;
contro
-MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Direzione Generale Tutela Territorio Risorse Idriche Div. VII,, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata in Cagliari, Via Dante N.23;
-REGIONE SARDEGNA, Assessorato Igiene Sanita' Assistenza Sociale, Assessorato Difesa e Ambiente, non costituita;
-PROVINCIA DI CAGLIARI, Assessorato Ambiente e Difesa del Territorio, non costituita
-Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Sardegna, non costituita;
-Istituto Superiore per la Protezione Ricerca Ambientale - ISPRA, non costituito;
-ASL 8 di CAGLIARI, non costituita;
-COMUNE DI PULA, non costituito;
per l'annullamento
del SILENZIO serbato dal MINISTERO DELLAMBIENTE in relazione all’ istanza-diffida notificata dai ricorrenti il 20.11.2013 al fine di ottenere l’avvio dell’ attivita' di MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E BONIFICA AMBIENTALE del sito collocato, in Comune di Pula, loc. Bacchixeddu, denominato “ex area DCK”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 la dott.ssa G F e uditi per le parti i difensori avv. Rossi e avv. dello Stato Tenaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono titolari di un ristorante e risiedono in un’area confinante al compendio immobiliare (area ex “DCK”), situata nel Comune di Pula, appartenuta al Fallimento Atlantis spa.
Tale sito risulta in stato di abbandono e degrado da oltre 10 anni e su di esso è stata riscontrata la presenza di amianto in matrice friabile e tubazioni coibentate in amianto, oltre che una vasca a cielo aperto contenente gasolio (in ricorso si cita – e si riporta virgolettata- la Relazione della ASL 8 di Cagliari del 16.1.2004 n. 317 ).
L’Autorità sanitaria avrebbe richiesto di adottare con urgenza provvedimenti sia per il campionamento ed analisi, sia per la concreta effettuazione della bonifica, con rimozione e smaltimento, in particolare, dell’amianto.
Trattandosi di “sito di interesse nazionale” la competenza a procedere alla relativa bonifica, in caso di mancata esecuzione da parte della proprietà, va riconosciuta in capo al Ministero e non in capo al Comune (cfr. sentenza Tar Sardegna n. 636 del 20.6.2011).
Risulta che:
-con decreto dell’11.3.2008 il Direttore Generale del Ministero ha approvato e considerate definitive le prescrizioni stabilite nel verbale della Conferenza di servizi decisoria del 19.2.2008 (messa in sicurezza del sito ai fini dell’avvio delle operazioni di bonifica e, in particolare, per la rimozione dell’amianto;messa in sicurezza d’emergenza nonché “Piano di caratterizzazione” elaborato dalla Regione Sardegna);
- con la successiva conferenza di servizi decisoria del 7.7.2009 sono state approvate le medesime prescrizioni;
- la Conferenza di servizi decisoria del 13.11.2012 (doc. 13 Avvocatura) , al punto 37, deliberava di approvare il piano di caratterizzazione, con plurime “prescrizioni”, tra le quali si sollecitavano (al punto 8) proprio le attività di bonifica dei tetti in cemento amianto e (al punto 9) la rimozione dei rifiuti contenenti amianto;il tutto previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni/approvazioni da parte delle diverse autorità competenti;
- la nota ASL Cagliari del 17.12.2013 (doc. 5 Avvocatura), indirizzata tra gli altri anche al Ministero dell’Ambiente, affermava che, proprio a seguito dell’atto di “diffida” notificato dalla ricorrente (nel novembre 2013) , “questo Servizio non può che prendere atto della situazione di ASSOLUTO DEGRADO IN CUI VERSANO LE STRUTTURE …E’ palese che anni di TOTALE ABBANDONO E LA MANCATA BONIFICA abbiano portato ad un PROGRESSIVO PEGGIORAMENTO DELLA SITUAZIONE, CON ULTERIORE DETERIORAMENTO DEI MCA fra i quali risulta siano presenti ancora COSPICUE QUANTITÀ DI MATERIALI IN MATRICE FRIABILE”. E la nota prosegue affermando che “Seppure si considera che le ASL non possiedono competenze in materia ambientale, appare chiaro che le ricadute della situazione investono aspetti che riguardano LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE IN GENERALE ed è pertanto DI FONDAMENTALE IMPORTANZA CHE L’AUSPICATO INTERVENTO DI BONIFICA ABBIA INIZIO AL PIÙ PRESTO, così come peraltro stabilito dalle Conferenze dei Servizi decisorie del 19.2.2008 e del 7.7.2009”;
-a seguito di tali sollecitazioni il Ministero disponeva con nota del 21.1.2014 (indirizzata alla Provincia di Cagliari, all’ARPAS, all’ASL di Cagliari e per conoscenza alla Regione, al Comune di Pula e alla proprietà Se Trand srl) l’effettuazione di un sopralluogo per “la verifica dello stato dei luoghi e dell’ottemperanza a quanto deliberato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 13.11.2012, con particolare riferimento alla bonifica dell’amianto”;
- nel “rapporto informativo” del 5.2.2014 (doc. 1 deposito Avvocatura del 12.2.2014) si fa riferimento, a pag. 4, a “informazioni discordanti sullo stato del sito”, in particolare per incongruenze tra quanto comunicato dall’ASL ed il precedente sopralluogo della Provincia del maggio 2013 e quanto comunicato dalla società SE TRAND”. Per questo motivo il Ministero riteneva necessario richiedere ulteriori informazioni. Ma, successivamente, non risultano acquisiti agli atti ulteriori elementi chiarificatori;
-la Conferenza di servizi istruttoria del 13.6.2014 chiedeva alla soc. SE TRAND di presentare un “crono programma” aggiornato riportante la data di <fine lavori>, concordato con ARPAS, Provincia di Cagliari, in relazione alle attività di prevenzione/messa in sicurezza e rimozione rifiuti, come indicati nel sopralluogo della Provincia di Cagliari del 13.3.2014;
-la Conferenza di Servizi Istruttoria del 11.2.2015 ha approvato il piano di caratterizzazione delle aree non ancora caratterizzate, presentato da SE TRAND il 5.1.2015.
***
Con ricorso consegnato per la notifica il 16.1.2014 e depositato il 30.1, i ricorrenti, evidenziando che il Ministero dell’Ambiente è rimasto colpevolmente inerte nel doveroso <avvio>delle attività di messa in sicurezza e bonifica, hanno agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio.
Sono state formulate le seguenti censure:
violazione dell’art. 2 della L. 241/1990 e dell’art. 97 della Costituzione;
2)violazione degli artt. 242 e 252 del D. Lgs. n. 152/2006.
Si è costituita l’Amministrazione, depositando relazioni e corrispondenza intervenuta con l’attuale proprietaria dell’area (S.E. TRAND).
Alla Camera di consiglio del 9.4.2014 veniva disposto un rinvio alla camera di consiglio del 30/04/2014 per permettere il deposito di documenti da parte dell'avvocatura dello Stato.
Alla camera di consiglio del 30.4.2014 si è preso atto dell'adesione all'astensione dalle udienza dell'avv. dei ricorrenti, con conseguente rinvio della trattazione della causa a data da destinarsi.
Alla Camera di consiglio del 17.12.2014 la causa è stata trattenuta, per una prima volta in decisione.
Con ordinanza collegiale n. 1102 del 22.12.2014 il Tar disponeva l’acquisizione di
-“cronoprogramma” approvato dal Ministero per la realizzazione della “messa in sicurezza e bonifica” da parte della società proprietaria SE TRAND;
-stato attuale della concreta realizzazione delle opere ivi previste, da parte della società SE TRAND per disinquinare il sito;
-descrizione della situazione attuale delle aree sotto il profilo delle criticità ambientali presenti e persistenti;
-provvedimenti sollecitatori/impositivi ministeriali assunti per definire in tempi certi e determinati le opere di disinquinamento, in particolare per l’eliminazione di tutte le strutture contenenti amianto, degli idrocarburi e degli altri rifiuti presenti sul sito.
Con fissazione di nuova Camera di consiglio al 22 aprile 2015.
Ai fini del decidere il Collegio riteneva necessario compiere un approfondimento istruttorio in merito alla reale situazione di fatto “attuale”, in particolare in relazione alle concrete attività di messa in sicurezza e di bonifica che sarebbero state effettivamente avviate e realizzate sul sito in questione.
In sostanza il Collegio voleva conoscere quali atti formali fossero stati assunti dal Ministero dell’Ambiente, dopo la notifica della diffida e del ricorso contro il silenzio (gennaio 2014).
***
Successivamente al deposito del ricorso avverso il silenzio (notificato nel gennaio 2014) il Ministero dell’Ambiente, con nota del 10.4.2014 (depositata sub doc n. 3 dell’Avvocatura), ha chiesto alla società SE TRAND (attuale proprietaria delle aree) “la presentazione di un <cronoprogramma>aggiornato riportante la data di fine lavori, concordato con ARPAS, Provincia di Cagliari e ASL.”
In adempimento dell’ordinanza istruttoria l’Avvocatura depositava il 19.2.2015 una relazione del Ministero e una serie di atti (sopralluogo del 13.2.2014 da parte della Provincia di Cagliari e corrispondenza intervenuta con la società SE TRAND.
Nella relazione si precisava che la società SE TRAND non ha fornito riscontro in merito alla richiesta di un crono programma aggiornato e concordato con ARPAS e Provincia, relativamente alle attività di prevenzione/messa in sicurezza e rimozione rifiuti.
Alla Camera di consiglio dell’8.7.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Dagli atti depositati in giudizio si comprende che la grave situazione di “inquinamento ambientale” del sito era sussistente e già nota nel 2003-2004 (il Comune di Pula, con nota del 31.7.2004, sollecitava la società allora proprietaria, Atlantis, a bonificare l’area da amianto e rifiuti).
Si sono susseguite Conferenze di servizio (dal 2008) che imponevano prima alla curatela fallimentare e poi all’attuale proprietaria SE TRAND di intervenire ed eseguire le opere di disinquinamento.
Il compendio immobiliare, infatti, era stato, nel 2010, acquistato all’asta giudiziaria dalla società SE TRAND, con specifico onere di provvedere alla complessiva bonifica.
In realtà risulta che sono state solo “ iniziate” limitatissime attività di messa in sicurezza del sito (nel 2011), che si sono poi interrotte e comunque non sono state portate a termine.
Indubbiamente grava sull’attuale proprietà l’obbligo di effettuare la messa in sicurezza, la bonifica e la rimozione dei rifiuti, in quanto tutti gli oneri di disinquinamento sono stati posti a carico dell’acquirente in sede di acquisto da asta giudiziaria (asta del 13.10.2010 e rogito del 17.2.2011) e sul Ministero l’onere di verificare la concreta attuazione degli adempimenti, come da prescrizioni e da cronoprogramma approvato. E in primo luogo quelli contenenti amianto.
L’obbligo imposto al proprietario, se non realizzato, deve essere oggetto di poteri pubblici sostitutori di intervento, al fine di assicurare la protezione ambientale con la realizzazione dell’effettivo disinquinamento, in tempi ragionevoli e, comunque, certi e determinati.
La realizzazione della messa in sicurezza e della bonifica deve essere considerata urgente e non suscettibile di ulteriore ritardo, in quanto la grave situazione ambientale si è trascinata negli anni con pericolo per la salute pubblica ed in particolare dei ricorrenti che vivono nelle immediate vicinanze ed esercitano un’attività commerciale di ristorazione.
Posto che dall’ultima relazione ministeriale depositata il 19.2.2015 è emerso che ancora manca, allo stato, un “cronoprogramma” aggiornato e concordato con le altre autorità (Arpas e Provincia di Cagliari), in quanto la società SE TRAND non ha dato riscontro alla richiesta formulata dal Ministero, il Collegio ritiene che per sbloccare la situazione di “impasse” che si è creata occorre porre a capo del Ministero l’obbligo normato all’art. 252 5° comma del D.Lgs. 152 del 3.4.2006, che recita:
“ Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati”.
Ne deriva che andrà assegnato, da parte del Ministero, un nuovo termine –ma questa volta perentorio- di 3 mesi alla proprietà per la redazione dell’omesso cronoprogramma, con individuazione dei tempi certi e determinati per la realizzazione delle opere, con preavviso che, in caso di ulteriore inerzia, il Ministero procederà in applicazione del surrichiamato art. 252 5° comma.
Ciò che dovrà essere garantito, oltre alla predisposizione del mancante “cronoprogramma”, è l’attivazione in concreto della rimozione delle strutture in cemento amianto nonché l’ eliminazione dei rifiuti presenti nell’area da parte della società SE TRAND o, in caso di sua inerzia, da parte del Ministero dell’Ambiente, avvalendosi di soggetti qualificati pubblici o privati..
In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese e gli onorari di giudizio vanno posti a carico dell’Amministrazione e vengono quantificati in dispositivo.