TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-05-25, n. 202301261

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-05-25, n. 202301261
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301261
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2023

N. 01261/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02336/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2336 del 2021, proposto da
COMUNE DI ALBAIRATE, in persona del Sindaco p.t., COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO, in persona del Sindaco p.t., LEGAMBIENTE CIRCOLO “TERRE DI PARCHI” APS, in persona del legale rappresentante p.t.;
ASSOCIAZIONE PER IL PARCO SUD MILANO ETS, in persona del legale rappresentante p.t.;
GABRIELE NEGRI, AGNESE CRISTINA GUERRESCHI, MASSIMO MAROTTA, PAOLO BIELLI, RENATA LOVATI, ANNA MARIA ASTORINA, GIOVANNI PIOLTINI, ANDREA FRASSONI, DAVIDE CACCIOLA, FABIANA TOSOLINI, PIERO CAPOVILLA, LAURA ANDREONI, MARIA LUISA LIBERALI, EMANUELA MORANI, LONDINA DE CHECCO, PATIZIA CALATTI, BRUNELLA AGNELLI, IVO MARIA COLOMBO, LAURA PASTORI, ANDREA PIZZALA, MAURIZIO FUSÈ, LORENZO FONTANA, FRANCESCO FONTANA, ANGELO FONTANA, PAOLA CHIODINI, CARLA MAININI, GIOVANNI BARBAGLIA, ANGELO ROSARIO MONGELLI, SIMONA MARIA BORGATTI, ANDREA PELLICANI, ANGELO PORTALUPI, CLAUDIO ANTONIOLI, VALERIO ANDREA CALZONE, MARINA CALZONE, STELLA DI GESÙ, MARIA ISABELLA CALZONE, LUIGI SILIPRANDI, MICHELE BONA, DANIELE MARMONDI, ELENA URGNANI, GIUSEPPE GALUFFO, GIANLUCA BORGO, ERICA BASSI, VALENTINA BORGO, ERNESTO RODOLFO BERETTA, DOMENICO FINIGUERRA, GIOVANNI BERTOGLIO, GIANCARLO SISTI, GIOVANNA PISANI, RICCARDO BARLAAM, TIZIANO CONALBI, ANDREA CONALBI, SARA CONALBI, PAOLA AIDA GIANNELLA, ISABELLA CAGGIATI, CECILIA CALDAROLA, TADDEO MECOZZI, GIULIA MECOZZI, DOMENICO PALLADINO, LILIANA CHIARA BELLU, FABIO ANTONIO DI STEFANO, ROMINA RIBONI, TIZIANA LOSA, ELISA FUSARI, ALBERTO CLEMENTI, MASSIMILIANO RIUNNO, CRISTINA BRAVI, GUIDO VALERI, TERESA CATTONI, GUIDO BELLAVISTA, ANNAMARIA MONTAGNA, GIONATA GIBELLI, ANNA PAGANINI, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Veronica Dini, Roberta Bertolani e Felice Besostri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Dini in Milano, Via Galvano Fiamma, n. 27;

contro

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, in persona del Ministro p.t., MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, in persona del Ministro p.t.;
ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;

nei confronti

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Lucia Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale in Milano, P.zza Città di Lombardia, n. 1;

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIPESS), in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto Direttoriale n. MATTM-DEC-2021-0000387 del 12 ottobre 2021 della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica avente ad oggetto “Progetto definitivo Accessibilità Malpensa - Collegamento tra la strada provinciale ex S.S. 11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. 494 "Vigevanese" da Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino. I stralcio da Magenta a Vigevano. Tratta A e tratta C. Ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni di cui alla Delibera CIPE n. 8/2008” ;

dell'allegato Parere n. 339 del 20 settembre 2021 reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS Sottocommissione VIA del Ministero della Transizione Ecologica;

di tutti gli atti presupposti e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Regione Lombardia e di Anas s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 228 del 31 gennaio 2020, pronunciata sui ricorsi riuniti RG 280/2007, RG 939/2008 e RG 2556/2008, questo T.A.R. ha annullato la deliberazione del CIPE n. 7 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ad una infrastruttura di interesse strategico consistente, nel complesso, in un nuovo collegamento stradale e autostradale Milano-Abbiategrasso-Malpensa. Il tracciato di tale nuovo collegamento viario sarebbe dovuto partire dalla Tangenziale Ovest di Milano e – passando attraverso i Comuni di Celiano, Albairate, Cassinetta di Lugagnano e Robecco sul Naviglio – si sarebbe posto quale alternativa, più a sud, all’Autostrada Torino-Milano per raggiungere l’Aeroporto di Malpensa. Il progetto definitivo approvato con la delibera annullata aveva ad oggetto il primo stralcio dell’opera (tratto da Magenta a Vigevano).

L’annullamento è stato disposto in quanto il progetto definitivo, approvato con la delibera CIPE n. 7 del 2018, non è stato sottoposto a verifica di ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni di carattere ambientale impartite con la delibera CIPE n. 8/2008 di approvazione del progetto preliminare, verifica prevista dall’art. 185, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 2006.

Successivamente alla sentenza, ANAS s.p.a. ha presentato istanza e documentazione progettuale ai fini dell’avvio del procedimento di verifica di ottemperanza per il progetto definitivo stralcio (tratto da Magenta a Vigevano), ai sensi del citato art. 185, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 2006.

Con Parere n. 339 del 20 settembre 2021, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto

Ambientale VIA e VAS, Sottocommissione VIA, ha valutato l’ottemperanza del progetto definitivo stralcio alle prescrizioni e raccomandazioni contenute nella delibera CIPE n. 8/2008. A tale parere ha fatto seguito il provvedimento n. 387 del 12 ottobre 2021 di conclusione della procedura di Verifica di Ottemperanza adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica.

Contro questi atti è diretto il ricorso in esame.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lombardia e Anas s.p.a.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza del 6 aprile 2023.

Ritiene il Collegio che sia fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato, la quale sostiene che gli atti impugnati non sarebbero immediatamente lesivi e non sarebbero perciò autonomamente impugnabili.

A questo proposito si osserva quanto segue.

L’art. 183, sesto comma, del d.lgs. n. 163 del 2006 (abrogato ma applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis), prevede che, per le opere di interesse strategico di cui all’art. 1 della legge n. 443 del 2001, il provvedimento che ne accerta la compatibilità ambientale viene emesso dal CIPE contestualmente all’approvazione del progetto preliminare. Poiché, come noto, in base alle norme contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006, il progetto preliminare costituisce solo il primo livello di progettazione, a cui fanno seguito progetto definitivo e progetto esecutivo, è necessario, affinché gli interessi di carattere ambientale vengano effettivamente tutelati, che questi ultimi progetti siano redatti in conformità a quanto previsto nel progetto preliminare, la cui compatibilità ambientale è stata accertata dal provvedimento emesso dal CIPE, ed in conformità alle eventuali prescrizioni contenute in quest’ultimo provvedimento.

A tale fine l’art. 185, comma 4, lett. a) e b), del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che, ai fini della sua approvazione, il progetto definitivo deve essere sottoposto ad esame da parte della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS di cui al precedente art. 184, la quale: a) in caso di riscontro di difformità fra progetto definitivo e progetto preliminare, deve darne comunicazione al Ministero dell’Ambiente;
b) fornisce parere al predetto Ministero in merito all’ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.

Come emerge chiaramente da questa illustrazione, gli atti previsti dall’art. 185, comma 4, lett. a) e b), del d.lgs. n. 163 del 2006 hanno natura di pareri i quali, pur attenendo all’interesse ambientale, non hanno direttamente ad oggetto la verifica della compatibilità dell’opera al predetto interesse, ma la conformità del progetto definitivo al progetto preliminare nonché la conformità dello stesso progetto definitivo alle prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità ambientale. Si tratta pertanto di atti che non sono sovrapponibili alla VIA (il cui oggetto è appunto la valutazione di compatibilità ambientale dell’opera), e ciò nonostante, come detto, essi siano comunque finalizzati, come quest’ultima, alla tutela dell’interesse ambientale. Del resto, nell’ambito delle grandi opere, la valutazione di impatto ambientale è rimessa, ai sensi dell’art. 183, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, non già alla sopra citata Commissione VIA e VAS, ma al Ministero dell’Ambiente ed al CIPE e, in caso disaccordo fra questi, al Consiglio dei Ministri.

Ritiene pertanto il Collegio che, con riferimento ai pareri di cui si discute, non sia applicabile l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di VIA, secondo cui i soggetti interessati hanno eccezionalmente la facoltà (e non l’onere) di impugnare immediatamente tale atto sebbene questo non costituisca il provvedimento finale di autorizzazione alla realizzazione dell’opera.

Non essendo applicabile al caso di specie questo orientamento, il Collegio non può che rilevare l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto contro atti espressivi di meri pareri e che, quindi, non essendo immediatamente lesivi, non sono immediatamente impugnabili.

Va peraltro osservato che, anche qualora si ammettesse che agli atti impugnati sia applicabile l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di VIA, in base a questo orientamento, il giudizio proposto contro la VIA diviene improcedibile se non viene impugnato il sopravvenuto provvedimento finale di autorizzazione alla realizzazione dell’opera (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 14 giugno 2021, n.7041). Nel caso di specie i ricorrenti riferiscono che, in data 9 marzo 2023, è sopravvenuto il provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell’intervento di cui si discute. L’interesse dei ricorrenti viene ora inciso da tale provvedimento che non verrebbe travolto dall’annullamento degli atti impugnati in questa sede;
anche per questo motivo deve negarsi la sussistenza di un interesse ad ottenere la decisione di merito.

In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

La novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi