TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-06-14, n. 202107041

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-06-14, n. 202107041
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202107041
Data del deposito : 14 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2021

N. 07041/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04136/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4136 del 2017, proposto da Associazione Forum Ambientalista, Associazione Bio Ambiente Cura Salvag. Territorio di Tarquinia e Alto Lazio, A D S, T L, P D S, M S, C P, C M, D M, M S, S S, Azienda Agricola S. Isidoro, F D P, M P, G P B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati M R L L, M G, con domicilio eletto presso lo studio M R L L in Roma, viale Bruno Buozzi n. 32;

contro

Provincia di Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Teresa Stringola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Teresa Chieppa, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Istituto Superiore di Sanita', in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Pellicano S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Maria Guerri, Pietro Insolera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone 49;

per l'annullamento:

- della determinazione 14 febbraio 2017 n. G01533 della Direzione Governo del Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 16 - supplemento n. 1 del 23.2.2017 avente ad oggetto Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. sul progetto “Ampliamento impianto raccolta differenziata e impianto di compostaggio con sistema anaerobico per produzione energia”, Comune di Tarquinia in Provincia di Viterbo. Proponente Consorzio Pellicano. Registro elenco progetti n. 4/2013 (all. 1) nonché della relazione istruttoria tecnico – amministrativa della Direzione Regionale Governo del Ciclo dei rifiuti – area valutazione di impatto ambientale, pubblicata parimenti sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 16 - supplemento n. 1 del 23.2.2017 in allegato alla predetta determinazione G01533/2017 (all. 2);

- di tutti i verbali delle sedute della Conferenza dei servizi tenutasi presso la Direzione Regionale Governo del ciclo dei rifiuti – Area valutazione di impatto ambientale, primo tra tutti quello del 15 luglio 2015 (all. 2 bis), e di tutti i pareri favorevoli menzionati nella relazione istruttoria tecnico – amministrativa della Direzione Regionale Governo del ciclo dei rifiuti – area valutazione di impatto ambientale allegata alla determinazione 14.2.2017 n. G01533, anche di contenuto non cognito, con particolare riferimento a: i) parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 2863/AMPP del 13.10.2014 (all. 3);
ii) parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo del 17.2.2014 prot. n. 7749 (all. 4);
iii) nota

ARPA

Lazio del 22.9.2015 prot. n. 0074606 (all. 5);

- del verbale dell'incontro tecnico tenutosi presso l'Area VIA della Regione Lazio il 3.7.2014 (all. 5 bis);

- di tutti gli atti connessi, presupposti, preordinati, preparatori e consequenziali agli atti impugnati, sebbene non conosciuti dagli odierni ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Viterbo e di Regione Lazio e di Pellicano S.r.l. e di Istituto Superiore di Sanità;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021 la dott.ssa L G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati impugnavano, chiedendone l’annullamento, la determinazione n. G01533 del 14.2.2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 16 - supplemento n. 1 del 23.2.2017, con cui la Direzione Governo del Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio ha espresso la Valutazione di Impatto Ambientale (d’ora in avanti, VIA) favorevole, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, sul progetto “Ampliamento impianto raccolta differenziata e impianto di compostaggio con sistema anaerobico per produzione energia”, nel Comune di Tarquinia in Provincia di Viterbo, proposto dal Consorzio Pellicano;
nonché la relazione istruttoria tecnico-amministrativa ad essa allegata, i verbali delle sedute della Conferenza dei servizi tenutasi presso la Direzione Regionale Governo del ciclo dei rifiuti – Area valutazione di impatto ambientale e i pareri favorevoli in essa acquisiti.

Il 15.2.2013, il Consorzio Pellicano presentava istanza di VIA presso la competente Area della Regione Lazio, con riferimento al progetto di “ampliamento raccolta impianto raccolta differenziata e impianto compostaggio con sistema anaerobico per la produzione energia” da realizzarsi in Tarquinia, loc. Olivastro, depositando gli elaborati di progetto e lo Studio di Impatto Ambientale e pubblicando l’annuncio di avvenuto deposito sul quotidiano “Il Messaggero”.

Con nota n. 269231 del 9.5.2014, l’Area VIA gli comunicava il preavviso di rigetto. Il Consorzio Pellicano, il 25.3.2015, effettuava una modifica sostanziale del progetto, procedendo nuovamente al deposito degli elaborati e alla relativa pubblicazione.

L’iter istruttorio proseguiva con la conferenza di servizi, la produzione di documentazione integrativa da parte del proponente, l’acquisizione dei pareri delle amministrazioni coinvolte nel procedimento di VIA, finché l’Area VIA ha emesso la Determinazione n. G01533 del 14.2.2017, con cui ha ritenuto che il procedimento si potesse concludere positivamente, individuando nel contempo condizioni e verifiche di ottemperanza.

Avverso questi atti insorgevano i ricorrenti, deducendo:

1) eccesso di potere per manifesto travisamento dello stato dei luoghi, erronea valutazione dei presupposti di fatto, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà con atti della stessa amministrazione, irragionevolezza e sviamento, ingiustizia manifesta - violazione e falsa applicazione degli artt. 24 comma 5, e 26, commi 1 e 3 ter, del d. lgs. n. 152 del 2006;

2) manifesta incompatibilità con le disposizioni di cui alle NTA del PRG del Comune di Tarquinia riguardanti le zone E1 “Zone per attività Agricole e di trasformazione”, manifesta incompatibilità con la delibera C.C. di Tarquinia n. 33 del 17.5.2004, violazione dell’art. 12, comma 7, del d. lgs. n. 387 del 2003, violazione del D.M. 10 settembre 2010 punto 16.1 lett. d) e allegato 3 lettera f), violazione dell’art. 4, lettera e), allegato 1 alla DGR Lazio 13 gennaio n. 16;

3) violazione dell’art. 196, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006, manifesta incoerenza del progetto con il Piano di gestione dei rifiuti della regione Lazio e con il Piano di Gestione dei rifiuti della Provincia di Viterbo, violazione del principio di prossimità, eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria, contraddittorietà con atti della stessa amministrazione;

4) violazione del combinato disposto di cui art. 216 Testo Unico Leggi Sanitarie – D.M. 5 settembre 1994 lettera B punto n. 100 - eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, sviamento, deficit motivazionale – ingiustizia manifesta – violazione dei principi del buon agere amministrativo - violazione dell’art. 174 par. 2 Trattato CE – violazione degli artt. 3 ter e 301 del d.lgs. n. 152 del 2006;

5) violazione dell’art. 1, comma 2 lettera g) allegato I e dell’allegato II al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 - mancato rilascio del nulla-osta acustico da parte del Comune di Tarquinia - eccesso di potere per carenza di istruttoria;

6) opzione zero - violazione dell’art. 22, comma 3, lettera d), del d. lgs. n. 152 del 2006 - assoluta carenza di istruttoria e motivazione.

Si costituivano in giudizio la Regione Lazio e il Consorzio Pellicano, eccependo il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

All’udienza del 25.5.2021, previo deposito di memorie difensive, la causa veniva trattenuta in decisione.

2. In via preliminare, ritiene il Collegio che l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata, sia parzialmente fondata.

Oggetto di gravame è la determinazione n. G01533 del 14.2.2017, con cui la Regione Lazio ha espresso la VIA favorevole, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, sul progetto “Ampliamento impianto raccolta differenziata e impianto di compostaggio con sistema anaerobico per produzione energia”, proposto dal Consorzio Pellicano.

I ricorrenti sono due associazioni ambientaliste e una pluralità di cittadini uti singuli. Di questi solamente uno, G P B, in proprio e quale rappresentante legale dell’Associazione Bio Ambiente – Cura e salvaguardia del territorio di Tarquinia e dell’Alto Lazio, ha proposto ricorso avverso la successiva determinazione regionale n. G00710 del 28.1.2020, recante AIA del progetto in questione. Ciò è sufficiente a rendere, almeno nei confronti del suddetto ricorrente, l’odierno ricorso procedibile. Infatti, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. sentenza n. 12805 del 2020, ordinanze n. 13070 e n. 13073 del 2020), l’omessa impugnazione del provvedimento autorizzatorio finale priva la parte ricorrente dell’interesse a coltivare il ricorso avverso la precedente valutazione positiva di impatto ambientale, che, ancorché positiva, non è idonea ad esprimere un giudizio definitivo sul progetto proposto, la cui realizzabilità è resa possibile solo dal rilascio della successiva autorizzazione finale, la quale rappresenta il provvedimento lesivo della posizione di interesse contrario all’intervento.

Con riferimento alla legittimazione ad agire dei cittadini uti singuli, invece, ritiene il Collegio di poter richiamare la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto. In particolare, la sentenza n. 8401 del 2020 ha attribuito “rilievo dirimente, ai fini della affermazione della sussistenza della legittimazione ad agire in capo agli originari ricorrenti, la più recente giurisprudenza in materia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4383 dell'8 luglio 2020), la quale, dopo aver richiamato un orientamento più risalente - espresso per tutte da C.d.S. sez. IV 15 dicembre 2017 n. 5908 e sez. V 16 aprile 2013 n. 2095 - secondo il quale la semplice vicinitas, ovvero l'essere proprietari di immobili nelle vicinanze di un impianto che si ritiene inquinante ovvero l'essere residenti nei pressi, non è sufficiente a fondare la legittimazione ad impugnare i provvedimenti che quell'impianto hanno assentito, dato che occorrerebbe dare la prova positiva di un danno che da esso deriverebbe, ha evidenziato che tale orientamento è però superato nella giurisprudenza più recente - per tutte C.d.S. sez. VI 23 maggio 2019 n. 3386 e 24 aprile 2019 n. 2645 - secondo il quale uno stabile collegamento con un terreno vicino all'intervento di cui si tratta è sufficiente a fondare sia la legittimazione che l'interesse a ricorrere, senza dover allegare e provare uno specifico pregiudizio per effetto dell'attività intrapresa sul suolo limitrofo;
nei casi decisi dalle sentenze citate, si trattava di un’attività edilizia, ma il principio a maggior ragione vale per la costruzione di un impianto termoelettrico, notoriamente fonte di possibile inquinamento acustico e dell'aria per tutta la durata del suo esercizio. Quanto si è detto vale anche per (...) l'ipotesi in cui un dato soggetto (…) sia proprietario di un immobile nelle vicinanze, nella specie di un terreno, ma non lo usi per abitarci: è del tutto evidente che un impianto potenzialmente inquinante situato in prossimità di un terreno ne diminuisce il valore di mercato”.

Ne discende, secondo la pronuncia richiamata, che “la proprietà di immobili ubicati sul territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto (…) è sufficiente a radicare la legittimazione al ricorso, laddove non è predeterminabile (…) la distanza oltre la quale gli effetti potenzialmente pregiudizievoli (…) non sono suscettibili di verificarsi”.

Nello stesso senso, le sentenze n. 8313 del 2020 e n. 3144 del 2021 del Consiglio di Stato hanno ribadito che “il criterio giuridicamente rilevante per verificare la sussistenza non solo della legittimazione, ma anche dell'interesse a ricorrere, è dato dallo stabile collegamento (la c.d. vicinitas) tra il ricorrente e il contesto territoriale nel quale si trova l'area presa in considerazione dal provvedimento impugnato”. Ciò “non solo quando si impugna un titolo edilizio, ma “anche quando si impugna un atto che pianifica diversamente un terreno vicino (Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2019, n. 8492), o che localizza un'opera pubblica (Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6895) o una discarica di rifiuti (Cons. Stato, Sez. IV, 29 novembre 2018, n. 6777;
Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 263) o una stazione radio base (Sez. IV, 5 novembre 2019, n. 7552) o un atto che consente l'apertura di una struttura di vendita o l'ampliamento di quella esistente (Cons, Stato, Sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6895;
Sez. IV, 19 novembre 2015, n. 5278) e comunque qualsiasi atto che consenta la trasformazione del territorio (Sez. V, 14 febbraio 2011, n. 946)”.

Nel caso di specie, risulta che l’abitazione di B, che è l’unico ricorrente ad aver impugnato, con autonomo ricorso, la successiva AIA, è collocata ad una distanza compresa tra i 200 m (secondo la prospettazione attorea) e i 390 m (secondo la prospettazione della Pellicano), quindi, sicuramente, in prossimità o nelle vicinanze del terreno dove è localizzato il progetto per cui è causa.

Con riferimento alla legittimazione ad agire delle due associazioni ambientaliste resistenti, invece, per la giurisprudenza giurisprudenza consolidata, ai fini del riconoscimento giurisdizionale della legittimazione ad impugnare atti amministrativi, occorre che l’associazione possegga i seguenti requisiti: a) persegua statutariamente in modo non occasionale obiettivi di protezione degli interessi dedotti nel giudizio;
b) abbia un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, nel senso di svolgere all'esterno la propria attività in via continuativa, assumendo l'azione connotazioni tali da creare in capo all'ente una situazione sostanziale meritevole di tutela;
c) abbia un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Inoltre, occorre che l'attività dell’associazione si sia protratta nel tempo e che, quindi, essa non nasca in funzione dell'impugnativa di singoli atti e provvedimenti.

Ciò premesso, osserva il Collegio che, in disparte la fondatezza delle contestazioni della controinteressata in ordine all’Associazione Bio Ambiente, per entrambe le Associazioni ricorrenti, non sono stati prodotti in giudizio né lo Statuto né l'atto costitutivo, risultando così preclusa la possibilità di valutare la sussistenza degli indici sopra ricordati. Non può, infatti, conoscersi quali finalità perseguano, quando siano state costituite e da quando operino sul territorio, di quanti membri constino.

In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a causa dell’omessa impugnazione dell’atto sopravvenuto (determinazione n. G00710 del 28.1.2020) che ha definito il procedimento autorizzatorio, cui la VIA accede, nei confronti di tutti i ricorrenti persone fisiche, tranne G P B.

Il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti delle ricorrenti Associazioni ambientaliste.

3. Nel merito, il Collegio osserva quanto segue.

L’istanza di VIA presentata il 15.2.2013 dal Consorzio Pellicano consiste nell’ampliamento di un impianto già esistente, in cui vengono effettuate attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito nel Comune di Tarquinia, loc. Olivastro, autorizzato, ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006, dalla Provincia di Viterbo con determinazione n. 2847 del 2015 e dal Comune di Tarquinia con AUA n. 3847 del 2015. Il progetto, come modificato in via sostanziale il 25.3.2015, prevede la realizzazione di un impianto di compostaggio anaerobico per la produzione di biometano e compost di qualità dalla FORSU (frazione organica rifiuti solidi urbani).

In proposito, si ricordi che, secondo la costante giurisprudenza, il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera. Questo apprezzamento è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati (ex multis, Cons. Stato, n. 2248 del 2020;
Tar Lazio, Roma, n. 4618 del 2020).

3.1.Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente ha dedotto eccesso di potere per manifesto travisamento dello stato dei luoghi, erronea valutazione dei presupposti di fatto, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà con atti della stessa amministrazione, irragionevolezza e sviamento, ingiustizia manifesta, nonché violazione degli artt. 24, comma 5, e 26, commi 1 e 3 ter, del d. lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, l’eccesso di potere per manifesto travisamento dello stato dei luoghi, erronea valutazione dei presupposti di fatto, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà con atti della stessa amministrazione, irragionevolezza e sviamento, ingiustizia manifesta sarebbe ravvisabile, ad avviso di parte ricorrente, nell’aver l’amministrazione “fondato il proprio convincimento esclusivamente sul parere dell’ISS (rilasciato su un progetto non più attuale e peraltro viziato ex se per manifesto travisamento dello stato dei luoghi oltre che per errore sui presupposti di fatto, assoluta carenza di istruttoria e motivazione);
attribuito un valore abnorme alla sentenza Tar Lazio 4734/2016;
ignorato tutte le criticità che essa stessa aveva sollevato con l’avviso ex art. 10 bis l. 241/1990 e, prima ancora, con la determinazione di rinvio a VIA del 16.10.2012 (criticità – giova ripetere – mai superate dalla proponente);
cancellato in un sol colpo tutti i rilievi mossi dal Comune di Tarquinia con riferimento alla delibera 33/2004 (ancora validi, non avendo la sentenza del TAR del Lazio alcun valore sulla portata generale della delibera 33/2004, mai impugnata) e all’incompatibilità dell’intervento con le norme del PRG, dal Consorzio di bonifica avuto riguardo alla vocazione agroalimentare dell’area (sul punto v. più diffusamente infra, motivo 2.2.) e dagli odierni ricorrenti con riferimento - tra le altre cose - alla straordinaria vicinanza delle abitazioni all’area di impianto;
ritenuto la nota

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