TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-07-06, n. 202200585
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Testo completo
Pubblicato il 06/07/2022
N. 00585/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00852/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 852 del 2021, proposto da
S F, rappresentata e difesa dall'avvocato E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento della Direzione Generale per il personale Militare 30/11/2021prot. M_D GMIL REG2021 0524792 30-11-2021, di rigetto della domanda di congedo straordinario senza assegni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2022 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la signora Farfalla Sheeja, Tenente di vascello, ha impugnato il provvedimento 30.11.2021, con cui la Direzione Generale per il personale militare ha rigettato la sua istanza di collocamento in congedo straordinario senza assegni ai sensi dell’art 1506 lett. d) del D. Lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare – c.o.m.), al fine di seguire la scuola di specializzazione in Radiodiagnostica presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese e Como per l’intera durata del corso (4 anni), per la frequenza della quale fruisce di borsa di studio.
Il diniego è motivato con la circostanza che l’istituto del congedo straordinario senza assegni di cui all’art. 6 comma 7 della legge n. 398/89 – cui rinvia l’art. 1506 c.o.m. - non sarebbe più applicabile ai medici in formazione specialistica, in quanto l’art. 46 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 368/1989 ha abrogato l’art. 5 del D. Lgs. n. 257/199, che per l’appunto prevedeva l’applicazione ai medici specializzandi dell’art. 6 comma 7 della legge n. 398/1989 (tale ricostruzione sarebbe stata avallata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 1.9.2021, n. 6178, che ha riformato la sentenza della sezione n. 725/2019), e con il parere negativo espresso dalla Direzione del Personale, sul rilievo che l’accoglimento dell’istanza richiederebbe un avvicendamento dell’ufficiale presso il Comando di appartenenza, con ciò determinando criticità in un altro reparto della Forza Armata, e che ulteriori fuoriuscite di personale dall’organico dei medici comprometterebbero gravemente le esigenze operative e funzionali dell’amministrazione.
A sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione di legge come mancata applicazione dell’art 1506 del D.Lgs 66/2010 (codice dell’ordinamento militare) in violazione degli artt. 97 e seg. della Costituzione.
Il diniego impugnato oblitererebbe la specifica normativa recata dall’art 1506 comma 1 lett. d) del c.o.m..
2. Violazione di legge come violazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990 in relazione agli artt. 97 e 3 Cost.. Eccesso di potere. Falsa applicazione di legge anche in relazione alla circolare Persomil del 15 novembre 2012.
L’unico motivo ostativo alla concessione del beneficio sarebbe la reale sussistenza di esigenze dell’amministrazione collegate alla particolare professionalità e peculiarità di impiego della richiedente, non già una presunta e generica difficoltà di ripianamento della sua posizione.
3. Violazione di legge come violazione degli artt. 4 e 5 della L. 214/90 come difetto di motivazione. Illogicità manifesta, difetto di istruttoria. Disparità di trattamento. Ingiustizia grave e manifesta. Sviamento di potere.
Il provvedimento impugnato sarebbe privo di congrua e valida motivazione, in quanto la tesi dell’applicazione esclusiva dell’art. 757 c.o.m. oblitererebbe il preciso dato normativo di cui all’art 1506 comma 1 lett. d) del c.o.m., che dispone “oltre a quanto previsto dal presente codice”.
4. Eccesso di potere per mancata corrispondenza all’interesse pubblico.
Il provvedimento sarebbe altresì illegittimo sotto il connesso profilo della violazione del principio di proporzionalità, posto che al termine del percorso di specializzazione la ricorrente rientrerebbe in servizio con un’acquisita professionalità necessaria al corpo di appartenenza, che, come si evince da un bando di concorso del 16/11/2021, necessita di medici specializzati al fine di colmare una carenza strutturale e funzionale dell’organico sanitario.
Alla domanda di annullamento accede domanda di amissione della ricorrente a frequentare il corso di specializzazione, in quanto – in tesi – diritto acquisito con il superamento del concorso pubblico.
Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero della Difesa, controdeducendo.
Con ordinanza 14.1.2022, n. 16, la sezione ha accolto la domanda cautelare ai fini della collocazione della ricorrente in congedo straordinario senza assegni, ai sensi dell’art 1506 del D. Lg.vo n. 66/2010, nelle more della decisione del ricorso, con riserva dell’esito finale della controversia.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il collegio – pur consapevole del contrario avviso del giudice di appello (cfr. Cons. di St., n. 6178/2021) - ritiene di dover dare continuità alla propria giurisprudenza (cfr., in tal senso, già T.A.R. Liguria, II, 6 febbraio 2013, n. 232), sulla base di un’interpretazione che tenga conto del preciso dato normativo costituito dall’art. 1506 comma 1 lett. d) del c.o.m., a mente del quale al personale militare, “oltre a quanto già previsto dal presente codice” (dunque, anche in aggiunta a quanto previsto dall’art. 757 del d.lgs. n. 66/2010, che concerne i soli medici militari “riservatari” dei posti di formazione specialistica), è riconosciuto “d)