TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-03-28, n. 202203441

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-03-28, n. 202203441
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202203441
Data del deposito : 28 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2022

N. 03441/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13078/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13078 del 2021, proposto da
Comitato “Santa Marinella per il bene comune”, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. D R, rappresentati e difesi dagli avvocati M G, G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G I in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;

contro

Comune di Santa Marinella, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M F, R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R F in Roma, v.le Regina Margherita 46;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio-rifiuto e conseguentemente dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di adottare gli atti e provvedimenti di propria competenza al fine di indire i cinque referendum consultivi promossi dal Comitato ricorrente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 80, comma 3, dello Statuto del Comune di Santa Marinella, dagli artt. 29 e 30 del Regolamento comunale sugli istituti di democrazia partecipata e dall’art. 8 del Testo Unico degli Enti Locali


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Marinella;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nell’odierno ricorso, parte ricorrente lamenta l’illegittima inerzia dell’Ente intimato nel procedere all’indizione di cinque referendum consultivi, richiesti dalla stessa parte ai sensi dell’art.80 dello Statuto del Comune e degli artt. 29 e 30 del Regolamento comunale sugli istituti di democrazia partecipata (nel seguito solo il “Regolamento”), approvato con D.C.C. n. 52 del 01.10.2019.

Il Comitato per l’indizione dei referendum veniva costituito come da nota acquisita al protocollo generale n° 19802 del 16.06.2020 ed era finalizzato all’indizione di 5 referendum consultivi, dall’oggetto meglio specificato in atti. La raccolta delle sottoscrizioni veniva autorizzata dal Comune con nota n. 30084 del 15.09.2020, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento. Le firme venivano depositate al Comune con nota n. 7845 del 01.03.2021, in numero già sufficiente a poter indire i referendum e con due ulteriori note del 15 e del 16 marzo successivi;
le firme venivano riscontrate come da nota prot. n. 17891/2021 del 13.05.2021 dal Comune.

Deduce parte ricorrente che ai sensi dell’art. 29 e 30 del Regolamento, il Sindaco avrebbe dovuto tempestivamente indire la consultazione referendaria nei termini ivi previsti, in violazione dei quali invece, ad otto mesi dal completamento della fase di raccolta delle firme, nessun adempimento risultava ancora posto in essere.

Con il ricorso introduttivo i ricorrenti chiedono pertanto che sia accertata l’illegittimità dell’inerzia e l’obbligo del Comune di Santa Marinella di indire i cinque referendum consultivi entro il termine di trenta giorni dalla notifica della eventuale decisione di accoglimento del ricorso, ovvero entro il termine, minore o maggiore, ritenuto di giustizia.

Si è costituito il Comune di Santa Marinella che eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo diritti soggettivi (Cass. SS.UU.n. 10735 del 1998 e sent. nn. 5490 del 1994 e 9207 del 1987;
Cons. Stato, Sez. IV, n. 3254 del 12.6.2013;
T.A.R. Sardegna, sez. II, 27.4.2018 n. 378);
nel merito, la cessazione della materia del contendere, essendo stati indetti i referendum nelle more del giudizio, con decreto sindacale n. 3 del 26.1.2022;
anche ai fini delle spese e della soccombenza virtuale, l’infondatezza della pretesa, posto che il deposito dei moduli e delle correlate sottoscrizioni presso gli Uffici Comunali è avvenuto solo successivamente alla data del 28 febbraio 2021, quindi successivamente alla scadenza di febbraio, prevista ai sensi dell’art. 29 del Regolamento per l’indizione del referendum entro l’anno in corso, cioè il 2021.

Parte ricorrente, con propria memoria, ha dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ma ha insistito sulle spese e sul giudizio di soccombenza virtuale, diffusamente argomentando circa la sussistenza di un atteggiamento dilatorio dell’Amministrazione dell’Ente.

Nella camera di consiglio del 2 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

E’ fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come sollevata dalla difesa dell’Ente locale, con conseguente inammissibilità del ricorso che è pregiudiziale in rito rispetto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (che presuppone la cognizione della domanda nel merito).

Invero, per pacifica giurisprudenza (v. da ultimo Consiglio di Stato , sez. I , 18/05/2021 , n. 897), “ nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei provvedimenti costitutivi delle procedure referendarie, siano essi positivi che negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono), la giurisdizione appartiene al Giudice ordinario, in quanto i promotori del referendum agiscono nel relativo procedimento in posizione di parità con gli organi preposti al controllo di legalità della richiesta referendaria che operano, al pari del comitato promotore, a tutela dell'ordinamento generale e non di uno specifico interesse della Pubblica Amministrazione” .

Pertanto, non è ammissibile in tali fattispecie il ricorso al G.A. ex artt. 31 e 117 c.p.a . perché con la relativa azione sono tutelabili unicamente pretese relative “ alla mancata adozione di un provvedimento espresso richiesto dall'ordinamento per la regolazione di interessi che rientrino in una materia devoluta alla giurisdizione del plesso amministrativo;
ne discende, quale corollario, che il rimedio contro il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del privato non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo, in ordine al rapporto sostanziale, sia privo di giurisdizione, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell'atto, sia la posizione sostanziale d'interesse legittimo da parte del ricorrente
” (Consiglio di Stato , sez. III , 11/05/2021 , n. 3696).

Il Collegio può quindi regolare le sole spese relative alla presente fase del giudizio che vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità dell’odierna fattispecie;
mentre ogni altra decisione in merito alla “soccombenza virtuale” che presuppone necessariamente la cognizione della fondatezza delle contrapposte pretese delle parti, va declinata all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, previa rituale riassunzione del giudizio ex art. 11 del c.p.a.

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