TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-08-07, n. 202302005

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-08-07, n. 202302005
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302005
Data del deposito : 7 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2023

N. 02005/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02089/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2089 del 2021, proposto da
AZIENDA AGRICOLA RANGHETTI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;

per l'annullamento

della cartella di pagamento 068 2021 00768984 13 000 dell’Agenzie delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 21 settembre 2021 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte;

di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico della ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica della stessa;

di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, viene principalmente impugnata la cartella di pagamento 068 2021 00768984 13 000 emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (d’ora innanzi anche “ADER”), trasmessa alla ricorrente (azienda agricola che opera nel settore lattiero-caseario) in data 21 settembre 2021. La pretesa, pari ad euro 207.705,86, si bassa su un credito vantato dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d’ora innanzi anche “AGEA”) a titolo di prelievo supplementare per l’anno 2006 (c.d. regime delle quote latte).

Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

La Sezione, con ordinanza n. 1031 del 9 settembre 2021, ha accolto l’istanza cautelare.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza del 20 giugno 2023.

Il Collegio ritiene di esaminare in via pregiudiziale il settimo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente eccepisce, fra l’altro, l’intervenuta prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2934 c.c., del credito fatto valere da AGEA. L’eccezione di prescrizione, pur attenendo al merito della controversia, ha invero carattere assorbente rispetto alle altre censure: nel caso di accoglimento della medesima e di conseguente declaratoria di estinzione del diritto vantato dal suo creditore, la ricorrente non avrebbe più alcun concreto interesse allo scrutinio degli ulteriori motivi di gravame.

L’eccezione è fondata per le ragioni di seguito esposte.

La Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, per quanto concerne la sorte capitale, il credito di AGEA riguardante il prelievo supplementare del latte è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.

Tale credito, infatti, non trova titolo in una sanzione amministrativa ma in una misura di politica economica volta a garantire un adeguato prezzo del latte: non è quindi applicabile l’art. 28 della legge n. 689 del 1981 che stabilisce la prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative pecuniarie. Neppure può invocarsi, a sostegno della prescrizione quinquennale, l’art. 2948, n. 4), cod. civ., dettato in materia di obbligazione periodiche, giacché per ogni annata lattiero-casearia sussiste una autonoma obbligazione (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 16 marzo 2023, n. 677).

Il termine di prescrizione quinquennale vale invece per gli interessi stante l’esplicita previsione in tal senso contenuta nel richiamato art. 2948, n. 4) cod. civ. (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 2 novembre 2022, n. 2432).

La prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso specifico, quindi, poiché la pretesa di AGEA si fonda su un diritto di credito relativo al prelievo supplementare del latte dovuto per l’anno 2006, il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere da tale anno. Si evidenzia in proposito che la cartella di pagamento impugnato neppure indica gli estremi delle intimazioni di pagamento inviate in precedenza alla ricorrente per ottenere il pagamento del credito.

Per quanto concerne la disciplina dell’interruzione, occorre innanzitutto osservare che la stessa può intervenire o per il riconoscimento del diritto da parte del debitore (art. 2944 cod. civ.) o per atti provenienti dal creditore (azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora ai sensi dell’art. 2943 cod. civ.). Secondo la giurisprudenza, a fronte dell’eccezione di prescrizione, è onere del creditore fornire la prova, in sede processuale, dell’intervenuta interruzione. Deve trattarsi di una prova idonea, solitamente documentale, non essendo sufficienti generiche affermazioni sull’asserito verificarsi di eventi interruttivi (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2021, n. 5413;
T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 30 settembre 2022, n. 2165).

Confortano tale conclusione, in primo luogo, le stesse norme del c.p.a. sull’istruttoria e sul regime delle prove nel giudizio amministrativo e segnatamente:

- l’art. 64 comma 1 del c.p.a. pone a carico delle parti l’onere di fornire elementi di prova dei fatti dedotti in giudizio che siano «nella loro disponibilità» e la prova dei fatti interruttivi della prescrizione non può che incombere sulle Amministrazioni resistenti, quali asserite creditrici;

- l’art. 63 comma 1 del c.p.a. consente al giudice di chiedere chiarimenti alle parti, seppure «Fermo restando l’onere della prova a loro carico», sicché i poteri istruttori officiosi non possono consentire ad una parte di non assolvere alcun onere probatorio posto invece dalla legge a suo carico;

- secondo l’art. 64 comma 2 del c.p.a. il giudice pone a fondamento della sua decisione «i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite», il che pone in capo alla parte un onere di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti addotti dall’avversario, non potendosi limitare a generiche contestazioni (analogamente dispone l’art. 115 del c.p.c.);

- infine, l’art. 64 comma 4 del c.p.a. consente al giudice di «desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo» (parimenti l’art. 116 del c.p.c.).

In secondo luogo, a fronte di un principio costituzionale di parità delle parti processuali (cfr. l’art. 111 comma 2 della Costituzione, espressamente richiamato dall’art. 2 del c.p.a.), una parte non può reputarsi assolta da ogni onere di ricerca e di produzione delle prove a proprio favore, fidando nell’intervento istruttorio d’ufficio del giudice.

Ciò precisato, va ora osservato che AGEA, pur essendosi costituita in questo giudizio, non ha fornito alcuna prova riguardo alla sussistenza di atti interruttivi della prescrizione del suo credito intervenuti fra il momento di nascita del medesimo e quello di notifica dell’atto impugnato.

Nella propria memoria, la resistente si limita ad allegare la notifica di una intimazione, effettuata in data 19 giugno 2009, a cui avrebbe fatto seguito un atto di accoglimento dell’istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente, nonché la sussistenza di un giudizio proposto alla stessa ricorrente dinanzi al T.A.R. Lazio avente ad oggetto il credito di discute, giudizio definito con sentenza di rigetto n. 3868 del 9 marzo 2015. Questi elementi tuttavia non sono stati provati da AGEA, non avendo la stessa depositato in giudizio alcun documento dimostrativo.

Va peraltro in ogni caso osservato che: a) l’intimazione del 19 giugno 2009 e l’atto di accoglimento dell’istanza di rateizzazione del 3 maggio 2010 non hanno alcuna rilevanza posto che la cartella di pagamento in questa sede impugnata è stata notificata alla ricorrente solo in data 21 settembre 2021 e che, quindi, fra quest’ultima e i primi due atti è intercorso un periodo superiore a dieci anni;
b) per quanto riguarda il giudizio proposto dalla ricorrente dinnanzi al T.A.R. Lazio risulta, da una verifica effettuata d’ufficio sulla suindicata sentenza, che AGEA non era costituita. Il processo non ha quindi determinato alcun effetto interruttivo posto che, pur ammettendo la giurisprudenza che l’interruzione ai sensi dell’art. 2943, primo comma, cod. civ. si verifica anche nel caso di domanda di accertamento negativo proposta dal debitore, è comunque a tal fine necessario che il creditore dimostri interesse per il suo diritto costituendosi in giudizio per opporsi all’azione avversa (cfr. Cassazione civile sez. III, 22 dicembre 2021, n. 41201).

Parte resistente sostiene che la prescrizione del suo diritto non sarebbe intervenuta anche in virtù di quanto disposto dall’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, il quale, a causa dell’emergenza pandemica, ha stabilito una sospensione dei termini di versamento delle pretese fatte valere con cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. L’argomentazione non può essere condivisa in quanto deve ritenersi, al di là di ogni altra considerazione, che, in mancanza di prova dell’esistenza di atti interruttivi, il credito di cui è causa si sia estinto per prescrizione prima dell’entrata in vigore della suindicata norma (si è detto infatti che il credito risale all’anno 2006).

Aggiunge il Collegio che neppure può rilevare la sospensione del termine di prescrizione di cui ha beneficiato l’Amministrazione intimata nel periodo dall’1 aprile 2019 al 15 luglio 2019 ai sensi dell’art. 4, comma 10-ter, lett. a), del d.l. n. 27 del 2019, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla legge n. 44 del 2019, atteso che, come ripetuto, il credito di cui è causa risale all’anno 2006 e che, quindi, dal momento in cui il diritto di AGEA poteva essere fatto valere al 21 settembre 2021 (data di notificazione alla ricorrente della cartella qui opposta) sono comunque decorsi, dedotto il periodo di sospensione poc’anzi indicato, più di dieci anni.

Si deve pertanto ritenere, in tale quadro, che il credito di cui è causa si sia estinto per prescrizione.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento delle censure non esaminate e con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata.

La complessità delle questioni trattate induce il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di lite, salvo l’onere del contributo unificato, da porre a carico delle Amministrazioni soccombenti in solido fra loro, ai sensi di legge (art. 13, comma 6-bis1, del d.P.R. n. 115 del 2002).

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