TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-03-09, n. 202300104

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-03-09, n. 202300104
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300104
Data del deposito : 9 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2023

N. 00104/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00356/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' ZO

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 356 del 2022, proposto da
SC ER, SA MA UC, rappresentate e difese dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via PE Verdi 18;



contro

Collegio Regionale dei Maestri di Sci ZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione ZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via UCo Da Ranallo S. EN;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
UD AN, GI EL CA, LU EL CA, LE VE, PI IA, NO Di RO, EN MO ON, IN NA UL, AN D'DR, CL Di RO, RI CA, CO CI, CI AL, RO NI, IO AT, PE Di DO, RI Di DO, TO TR, NI PA, UA ER, EN ER, TA ER, NC Di AS, NE NO, CO NO, CA RI, CO CO, RP CA, AC AL, PE D'ZI, SI LL, PE ET, VI UC, RI UC, HR UC, OR Di NA, CL UC, NI CO, NC D'IA, IO CU, OR D'SS, IN RO, RO EL CA, NI TR, AT UM, FI BI, EO ER, DI IU, NN Di AT, AL TR, NT IU, DR IU, ND TR, SC TR, NI DO, CO RR, IO RR, RI SI, LA AN, CO Di SQ, FA LI, OR FA TR, OR Di OL, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Rencricca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della deliberazione (di estremi sconosciuti) del Consiglio direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci ZO e della conseguente nota del relativo Presidente del 4.10.2022 di convocazione della “ Assemblea elettiva per la carica di componente del Consiglio Direttivo del Collegio Maestri di Sci ZO e di rappresentante al Collegio Nazionale ” per il giorno 12.11.2022 da cui sono state escluse le ricorrenti siccome ritenute non aventi diritto al voto con implicito rigetto della richiesta di autotutela formulata da queste ultime con nota del 29.09.2022;

- dell’art. 2 del Regolamento del Collegio Regionale Maestri di Sci ZO (e dei relativi atti di adozione e approvazione) istitutivo di un “ Elenco Speciale Maestri di sci non in attività ” come interpretato ed applicato con gli impugnati atti del Collegio Regionale;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto e/o di cui le ricorrenti hanno avuto conoscenza soltanto alla fine del mese di settembre 2022 tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva: - la delibera del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci ZO dell’11.02.2022 nella parte in cui ha disposto la “ approvazione iscritti Albo 2022 alla data del 11 febbraio 2022 aventi diritto al voto ” e indetto l’Assemblea elettiva per il rinnovo delle suddette cariche per il giorno 14.5.2022 (poi rinviata a data da destinarsi) con invio della relativa convocazione ai soli ritenuti “ aventi diritto al voto ” da cui risultano escluse le ricorrenti;

- per quanto occorra, della nota del Dirigente del Servizio Politiche Turistiche e Sportive della Regione ZO del 4.10.2022 con la quale è stato sostanzialmente negato l’esercizio dei poteri regionali di vigilanza invocato con la nota pec delle ricorrenti del 29.9.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione ZO e del Collegio regionale dei Maestri di Sci ZO;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. IO Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso ritualmente notificato il 19.10.2022 e depositato il 26.10.2022 le maestre di sci alpino SC FERRARA e SA MA BUCCI hanno impugnato, previa adozione di idonee misure cautelari:

i) la deliberazione del Consiglio direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci ZO e la conseguente nota del relativo Presidente del 4.10.2022 di convocazione della “ Assemblea elettiva per la carica di componente del Consiglio Direttivo del Collegio Maestri di Sci ZO e di rappresentante al Collegio Nazionale ” per il giorno 12.11.2022 da cui sono state escluse le ricorrenti siccome ritenute non aventi diritto al voto con implicito rigetto della richiesta di autotutela formulata da queste ultime con nota del 29.09.2022;

ii) l’art. 2 del Regolamento del Collegio Regionale Maestri di Sci ZO istitutivo dell’“ Elenco Speciale Maestri di sci non in attività ”;

iii) ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso tra cui, la delibera del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci ZO in data 11.02.2022 nella parte in cui ha disposto l’“ approvazione iscritti Albo 2022 alla data del 11 febbraio 2022 aventi diritto al voto ” ed indetto l’Assemblea elettiva per il rinnovo delle suddette cariche per il giorno 14.5.2022 (poi rinviata a data da destinarsi) con invio della relativa convocazione ai soli ritenuti “ aventi diritto al voto ” da cui risultano escluse le ricorrenti e, quanto occorra, la nota del Dirigente del Servizio Politiche Turistiche e Sportive della Regione ZO del 4.10.2022 con la quale è stato sostanzialmente negato l’esercizio dei poteri regionali di vigilanza invocato con la nota pec delle ricorrenti del 29.9.2022.

In punto di fatto le ricorrenti deducono di essere maestre di sci alpino, in quanto hanno superato la relativa selezione e il relativo esame di abilitazione, e di essere state, per la stagione 2021/2022, impossibilitate all’esercizio dell’attività professionale per maternità. Ciononostante ritengono di fare comunque parte del Collegio Regionale dei maestri di sci e di avere quindi diritto a partecipare all’attività amministrativa del Collegio medesimo.

Le ricorrenti, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dell’Assemblea indetta per il rinnovo delle cariche elettive (membri del Consiglio direttivo e delegato Collegio Nazionale), lamentano di essere state escluse dall’elettorato attivo e passivo in ragione della loro inclusione nell’ ”Elenco speciale dei maestri di sci non attivi” previsto dall’art. 2 del Regolamento del Collegio Regionale dei maestri di sci.

In data 03.11.2022 si è costituito in resistenza al ricorso il COLLEGIO REGIONALE MAESTRI DI SCI – ABRUZZO instando per il suo rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

Con atto di intervento ad adiuvandum depositato il 04.11.2022 sono intervenuti nel giudizio, a sostegno delle ragioni delle ricorrenti, diversi maestri di sci (in numero di 63) appartenenti al Collegio Regionale maestri di ZO quali titolari di un interesse a che l’amministrazione del Collegio medesimo sia svolta in perfetta legittimità e regolarità dai relativi organi di gestione.

Con memoria depositata il 05.11.2022 si è costituita la Regione ZO sostenendo l’infondatezza del ricorso e concludendo, quindi, per la sua reiezione.

Con ordinanza cautelare n. 189/2022, resa all’esito della camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022, questo Tribunale, ritenendo ad un primo esame fondate le censure articolate in ricorso sotto il profilo della non completa partecipazione all’elezione indetta per il giorno 12 novembre 2022, anche alla luce dei precedenti della Sezione in merito alla necessaria partecipazione alle elezioni di tutti gli iscritti ancorché non in attività, ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati ed ha disposto l’acquisizione agli atti della documentazione relativa alla effettiva consistenza numerica degli iscritti nell’Elenco speciale, nonché una relazione dettagliata sulle modalità di convocazione dell’Assemblea. Con la medesima ordinanza è stata fissata per l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 7 dicembre 2022.

Avvero la predetta ordinanza cautelare n. 189/2022 il Collegio Regionale Maestri di Sci – ZO ha interposto appello innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 5642 del 02.12.2022, lo ha respinto.

Con un’ulteriore ordinanza cautelare n. 216/2022, adottata all’esito dell’udienza camerale del 07.12.2022, questo Tribunale ha sospeso i provvedimenti impugnati al fine di permettere al Collegio Regionale Maestri di Sci – ZO di convocare nuovamente l’Assemblea elettiva con modalità che garantiscano la partecipazione plenaria degli iscritti all’albo regionale, in adesione al principio della massima partecipazione degli associati al rinnovo degli organi associativi, ed ha fissato per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 22.02.2023.

Con successiva istanza ex art. 59 c.p.a., depositata il 14.12.2022, le ricorrenti hanno nuovamente adito l’intestato Tribunale per la declaratoria di inefficacia, previa sospensione cautelare, della deliberazione del Consiglio Direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci ZO n. 11 del 12 dicembre 2022 con cui, in asserita esecuzione della testé indicata misura cautelare, il Consiglio Direttivo ha ammesso con riserva le ricorrenti nella lista elettorale dell’Assemblea elettiva per la carica di componente del Consiglio Direttivo del Collegio Maestri di Sci ZO e di rappresentante al Collegio Nazionale, con ogni facoltà, compreso il diritto di elettorato attivo, ed ha deliberato di convocare per il 23 dicembre 2022 l’Assemblea elettiva degli organi del Collegio.

Le ricorrenti, reputando la predetta ELiberazione elusiva dei contenuti dell’ordinanza cautelare n. 216/2022, hanno chiesto, previa concessione di misure cautelari anche monocratiche, dichiararsi l’inefficacia della ELiberazione di che trattasi e delle convocazioni conseguentemente disposte, nonché adottarsi ogni conseguente determinazione esecutiva, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo del Collegio Regionale dei

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