TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-03-17, n. 201800368
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Pubblicato il 17/03/2018
N. 00368/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01147/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2012, proposto da:
Tenuta del Gargano S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati I F, E F, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n.14;
contro
Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati S D, N M, con domicilio eletto presso lo studio Fulvio Mastroviti in Bari, via Quintino Sella, n.40;
per l'annullamento, previa sospensiva:
-dell'atto del dirigente del Servizio ambiente della Provincia di Foggia del 22.5.2012, prot. n. 2012/0037404, con il quale, in riscontro all'istanza della ricorrente del 16.4.2012 per l'attivazione di una nuova procedura di VIA per la realizzazione del centro turistico alberghiero in località Capoiale, nel Comune di Cagnano Varano, ha comunicato che la procedura di VIA si era già conclusa con il provvedimento n. 3635 del 13.12 2011";
e per la condanna della Provincia di Foggia a provvedere sull'istanza di VIA presentata dalla ricorrente, come prescritto dall'art. 2 della l. n. 241/90
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, depositato il 28.7.2012, la Tenuta del Gargano s.r.l., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, l'atto del dirigente del Servizio ambiente della Provincia di Foggia, prot. n. 2012/0037404 del 22.5.2012, con il quale, in riscontro all'istanza della ricorrente del 16.4.2012 per ottenere l'attivazione di una nuova procedura di VIA per la realizzazione del centro turistico alberghiero in località Capoiale, nel Comune di Cagnano Varano, ha comunicato che la procedura di VIA si era già conclusa con il provvedimento n. 3635 del 12.12.2011.
Espone la ricorrente che la procedura cui fa riferimento il dirigente provinciale è quella avviata con istanza del 3.3.2009 e conclusasi con parere negativo (n.3635) per incompletezza della documentazione, in particolare per la mancanza di tutto il predimensionamento del cemento armato, dell’impianto di trattamento della fogna bianca, di alcune opere di urbanizzazione, quali la rete viaria, la rete elettrica e la pubblica illuminazione, così come rilevato dal comitato tecnico provinciale per la VIA nella riunione del 6.12.2011.
Preso atto di tali mancanze, la società, con successiva istanza del 16.4.2012, ha chiesto procedersi all’attivazione della procedura di rilascio della VIA, richiamando gli atti, le planimentrie, le relazioni e gli elaborati già prodotti in precedenza e depositando documentazione integrativa.
In riscontro a tale domanda, la Provincia ha adottato il provvedimento in questa sede impugnato dalla ricorrente per violazione di legge.
In particolare, quest’ultima sostiene che la domanda del 16.4.2012 non costituisce un’integrazione documentale fatta all’interno di un procedimento già concluso, ma una nuova istanza fondata su un progetto rimodulato ed integrato alla luce delle indicazioni fornite dal comitato tecnico provinciale. Pertanto la Provincia, in tesi, trovandosi dinanzi ad una nuova istanza, emendata delle carenze di progettazione e di elementi tecnici essenziali, non avrebbe potuto richiamare la determina con cui aveva concluso il precedente procedimento, ma avrebbe dovuto attivare la procedura richiesta e concluderla con un nuovo e diverso provvedimento.
Con atto depositato il 12.9.2012, si è costituita in giudizio la Provincia di Foggia, rilevando che la domanda del 16.4.2012 non sarebbe qualificabile come nuova istanza, in quanto priva degli elementi richiesti dalla legge per l’attivazione del procedimento di VIA, quali la certificazione di avvenuto pagamento del contributo previsto per la copertura dei costi istruttori e la pubblicazione dell’annuncio di avvenuto deposito della domanda di VIA.
Accolta l’istanza cautelare con ordinanza n. 663/2012 di questo Tar, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4643/2012, ha riformato la decisione cautelare di primo grado con motivazione di cui si darà conto nel prosieguo motivazionale.
Con memoria di replica, depositata il 22.1.2018, la ricorrente ha:
--eccepito l’inammissibilità della difesa dell’Amministrazione per integrazione postuma della motivazione dell’atto impugnato, in quanto nello stesso non vi è traccia delle argomentazioni esposte dalla resistente in sede contenziosa;
-- argomentato che gli elementi di cui è priva l’istanza del 16.4.2012 non sarebbero costitutivi della stessa, bensì meramente accessori e, quindi, inidonei a dequalificarla.
All’udienza pubblica del 21 febbraio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato e tanto esime il Collegio dal soffermarsi diffusamente sull’eccezione di inammissibilità sollevata dalla ricorrente che risulta, comunque, infondata.
Infatti, nel caso di specie, non sussiste l’ipotesi di integrazione postuma della motivazione in quanto gli elementi indicati dall’Amministrazione, per la loro notorietà e rilevanza all’interno della procedura in oggetto, ben avrebbero potuto e dovuto essere conosciuti da un operatore professionale come l’odierna ricorrente (sul punto cfr Tar Napoli, sez. III, n.5150/2016). Anzi, questa certamente era a conoscenza della necessità degli stessi, avendo precedentemente adempiuto, in relazione all’istanza del 3.3.2009, all’onere di depositare la certificazione di avvenuto pagamento del contributo per coprire i costi istruttori (previsto dall’art. 33 D. Lgs. n.152/2006 e dall’art. 9, comma 2 L.R. Puglia n.17/2007) e di pubblicizzare l’avvenuto deposito della domanda di VIA (previsto dall’art. 11 L.R. Puglia n.11/2001 e dall’art. 24 D. Lgs. n.152/2006).
Nel merito, la prospettazione di parte ricorrente non può essere condivisa, seguendo quanto affermato dal Giudice d’Appello in sede cautelare, atteso che “ la disciplina della L.R. Puglia n.11/2001 “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale” appare tutta informata ad una rigida scansione procedimentale, in considerazione dei rilevanti interessi in gioco e della necessità di una adeguata ed estesa partecipazione alla decisione amministrativa, tale da escludere tendenzialmente interventi ricostruttivi extra ordinem ”.
Infatti, il deposito della certificazione di avvenuto pagamento della tariffa prevista per la copertura dei costi istruttori e la pubblicizzazione del progetto mediante avviso a mezzo stampa devono considerarsi elementi costitutivi dell’istanza di rilascio della VIA e non meramente accessori, in quanto strumentali a garantire la realizzazione delle operazioni istruttorie e l’effettiva ed adeguata conoscenza del progetto da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati e/o comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto.
Tanto emerge dalla formulazione letterale dell’art. 23 D. Lgs. n. 152/2006 vigente ratione temporis che disponeva “1. L'istanza e' presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorita' competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.