TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2018-03-06, n. 201800119
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Pubblicato il 06/03/2018
N. 00119/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2016, proposto da:
Nicolino D'Ascanio e V B rappresentati e difesi dall'avvocato V F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V I in Campobasso, via Berlinguer, n.1;
contro
Comune di Montenero Di Bisaccia in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S D P, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Crispi, n. 70/A;
nei confronti di
N T, G M, S C, D P, M D S, G M, Pasqualino D'Ascenzo, Antonio D'Aulerio, S M, N P, M R (non costituiti in giudizio);
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Comunale di Montenero di Bisaccia n. 10 del 18.03.2016 con cui si procedeva alla modifica del Regolamento del Consiglio Comunale di Montenero di Bisaccia e limitatamente alle modifiche inerenti gli artt. 11 comma 3;15 comma 3;29 comma 2;31 comma 5;37 comma 5, nella parte pregiudizievole agli odierni ricorrenti ed in particolare nella parte in cui si evidenzia, in riferimento agli articoli citati, che " nel caso in cui il calcolo del quinto (dei consiglieri) dia il risultato in termini decimali, si adotta il criterio di arrotondamento per eccesso " e di ogni atto presupposto, connesso comunque lesivo della posizione dei ricorrenti tra i quali la delibera di Giunta Comunale n. 24/2016 del verbale della Commissione Statuto e Regolamenti dell'11.03.2016 che esprimeva parere favorevole alle modifiche regolamentari suindicate tutti sempre nella parte in cui procedevano alla modifica del Regolamento del Consiglio Comunale di Montenero di Bisaccia degli artt. 11 coma 3, 15 comma 3;29 comma 2;31 coma 5;37 comma 5 evidenziandosi che "nel caso in cui il calcolo del quinto (dei consiglieri) dia il risultato in termini decimali, si adotta il criterio di arrotondamento per eccesso" nonché di ogni ulteriore atto connesso o conseguente lesivo della posizione dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montenero Di Bisaccia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2018 il dott. D D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 6 maggio 2016 e depositato il successivo 20 maggio, alcuni esponenti della minoranza del Consiglio comunale del Comune intimato, hanno impugnato la delibera del Consiglio Comunale di Montenero di Bisaccia n. 10 del 18.03.2016 (con cui è stato modificato il Regolamento del Consiglio Comunale, limitatamente alle modifiche inerenti gli artt. 11 comma 3;15 comma 3;29 comma 2;31 comma 5;37 comma 5, nella parte ritenuta pregiudizievole dagli odierni ricorrenti ad essi pregiudizievole, in cui si stabilisce che " nel caso in cui il calcolo del quinto (dei consiglieri) dia il risultato in termini decimali, si adotta il criterio di arrotondamento per eccesso "), chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare.
In particolare essi premettono che ai sensi dell’art. 39, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000 “ Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della 3provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste ”.
I ricorrenti contestano la sussistenza di un potere del Consiglio comunale di integrare in via interpretativa la norma relativa ai quorum minimi, ed affermano che si dovrebbe applicare il criterio aritmetico dell’arrotondamento verso il basso allorché il calcolo di un quinto desse luogo a resti più vicini all’unità inferiore che a quella superiore (ad esempio 2,40).
Ciò rileva nella nel caso del Consiglio comunale di Montenero di Bisaccia, in quanto i ricorrenti sono in numero di due e, pertanto, se venisse applicato il criterio elaborato nella gravata previsione regolamentare allora essi perderebbero la possibilità, come esponenti di un gruppo di minoranza, di richiedere la convocazione del consiglio.
Essi hanno pertanto chiesto l’annullamento della delibera in epigrafe dettagliata, sulla base dell’unico articolato motivo così rubricato.
Violazione art. 21 e 97 Costituzione;violazione d.lgs. n. 267/2000;violazione l. n. 241/1990;violazione statuto comune di Montenero di Bisaccia;violazione regolamento consiglio comunale Montenero di Bisaccia;eccesso di potere per sviamento;eccesso di potere per erronea e carente motivazione;per incompetenza.
Si è costituito in giudizio il Comune di Montenero con atto depositato in data 3 giugno 2016, rilevando in limine il difetto di interesse perché oltre ai ricorrenti vi sarebbero altri esponenti delle minoranze con la conseguenza che se essi si coalizzassero potrebbero raggiungere il quorum minimo stabilito nella contestata previsione regolamentare.
Nel merito il Comune sostiene che rientrerebbe nella piena disponibilità del Consiglio dettare criteri integrativi di quanto disposto dalla legge con previsione da considerarsi, tuttavia, incompleta in quanto non prende in considerazione la specifica fattispecie dell’arrotondamento in eccesso o in difetto. Se il Legislatore avesse inteso precludere al Consiglio comunale di regolamentare siffatta circostanza lo avrebbe stabilito espressamente.
In sede cautelare questo Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione, rilevando che l’interpretazione delle disposizioni, come l’art. 39 co. 2 del TUEL, che regolano il funzionamento del Consiglio comunale e i presupposti per la sua convocazione, sembrano effettivamente rientrare nell’ambito delle competenze demandate al Consiglio stesso, il quale, anche secondo la giurisprudenza del Supremo consesso amministrativo, legittimamente può fissare con proprio regolamento le regole sui criteri di arrotondamento dei quorum delle sedute del Consiglio stesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2012, n. 4694).
I ricorrenti in prossimità dell’udienza pubblica hanno insistito nelle proprie posizioni ulteriormente deducendo e lamentando l’inconferenza della giurisprudenza invocata nell’ordinanza cautelare di reiezione della propria istanza di sospensione.
All’udienza pubblica del 24 gennaio 2018 la causa è stata introitata per la decisione.
Quanto alla preliminare eccezione di insussistenza dell’interesse, essa è infondata in quanto non può dubitarsi che una soglia più bassa di consiglieri consenta al singolo membro del Consiglio di avere un maggior peso all’interno dell’organo, potendo più facilmente raggiungere la quota necessaria a chiedere la convocazione, con conseguente interesse ad eliminare la contraria regola gravata con l’odierno ricorso.
Nel merito il Collegio, rivedendo la posizione espressa in sede cautelare, ritiene che il ricorso sia fondato ed accoglibile alla stregua delle seguenti considerazioni.
Si è rilevato in giurisprudenza, con riferimento al criterio dell’arrotondamento per eccesso, che nei casi in cui il computo del quorum costitutivo o deliberativo previsto da norme di rango primario o secondario per la valida deliberazione di provvedimenti collegiali conduca all’individuazione di una cifra decimale, l’arrotondamento deve essere operato per eccesso all’unità superiore, dal momento che la soluzione dell’arrotondamento per difetto all’unità inferiore, con il troncamento delle cifre decimali, ridurrebbe la soglia di maggioranza al di sotto di quella normativamente richiesta (cfr. da ultimo TAR Piemonte 15 novembre 2017, n. 1224;C.d.S., sez. V, 5 settembre 2012, n. 4694;C.d.S., sez. V, 11 marzo 2005, n.1038;C.d.S., sez. V, 23 aprile 1998, n 476;C.d.S., sez. IV, ord. 20 dicembre 1996, n. 1329).
Sulla base di tale orientamento è possibile trarre due conclusioni: in primo luogo deve ritenersi che il Consiglio comunale sia titolare del potere di dettagliare i criteri relativi al funzionamento del Consiglio stesso anche con riguardo alla materia dei resti;in secondo luogo deve ritenersi, altresì, che in materia debbano trovare prioritaria considerazione i fondamentali principi che regolano la dialettica democratica tra cui, anche quello della tutela della minoranza.
Al riguardo, come correttamente rilevato da parte ricorrente, l’orientamento giurisprudenziale che, nel caso di resti per il calcolo delle soglie relative al numero minimo di consiglieri comunali, ritiene necessario procedere sempre all’arrotondamento in eccesso, è maturato rispetto a fattispecie in cui si faceva questione del raggiungimento delle maggioranze prescritte per l’adozione di una determinata tipologia di delibere o di quorum costitutivi del consiglio, in cui quindi occorreva stabilire dei rafforzamenti al fine di evitare che maggioranze occasionali possano effettuare “colpi di mano”.
Nel caso di specie, invece, la situazione è differente, essendosi di fronte ad una soglia prescritta al fine di tutelare le minoranze, di modo che l’arrotondamento di essa per eccesso condurrebbe ad una limitazione delle prerogative della minoranze non ad un rafforzamento di esse, tradendo, così, la ratio della disposizione di cui all’art. 39, co. 2, del TUEL che è quella di fornire una garanzia minimale appunto ai gruppi di minoranza all’interno dei consigli comunali.
Di tanto si è fatta interprete anche la Circolare del Ministero dell’Interno invocata da parte ricorrente che, sul punto, ha correttamente affermato che in queste ipotesi deve propendersi per un arrotondamento in senso opposto, ovvero per difetto, sempre che il resto conduca ad un risultato dopo la virgola inferiore al “50”, solo così pervenendosi ad un rafforzamento delle prerogative delle minoranze.
Ciò considerato, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente i provvedimenti impugnati devono essere annullati nei limiti in cui prevedono che ai fini dell’esercizio delle prerogative previste dall’art. 39, co. 2 del TUEL, qualora il calcolo della soglia del quinto dei consiglieri comunali dia luogo a resti, debba procedersi all’arrotondamento per eccesso all’unità superiore e non invece a quella inferiore.
Le spese possono essere compensate stante l’obiettiva novità della questione.