TAR Napoli, sez. I, sentenza 2017-11-07, n. 201705207
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Testo completo
Pubblicato il 07/11/2017
N. 05207/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00935/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2017, proposto da:
Comune di Villaricca, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato E N, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Riviera di Chiaia, 276;
contro
Presidenza Consiglio Ministri, Unità Tecnico-Amministrativa ex art. 15 O.P.C.M. n. 3920/2011, già Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania Delegato ex O.P.C.M. n. 3341/2004, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
della ingiunzione di pagamento n. 75 del 13 marzo 2015 ex R.D. n. 639/1910 emessa dal Capo dell'Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza Consiglio Ministri, Unità Tecnico-Amministrativa ex art. 15 O.P.C.M. n. 3920/2011;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Villaricca impugna l’ingiunzione di pagamento indicata in epigrafe emessa dal Capo dell’Unità Tecnica Amministrativa (di seguito anche U.T.A.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 5 D.L. n. 136/2013 e D.P.C.M. del 20 febbraio 2014 recante l’importo di € 4.062.463,81 oltre interessi e penali (pari ad euro 1.995.548,77), per un totale di € 6.058.012,58 a titolo di recupero tariffe e smaltimento rifiuti versati in impianti gestiti dall’allora Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti in Campania per il periodo dal 16 dicembre 2005 al 31 dicembre 2009.
Il credito si fonda su note di debito emesse dal 7 luglio 2006 al 26 maggio 2009 e sul mancato riscontro di inviti e diffide al pagamento indirizzate all’ente locale.
Il giudizio è stato dapprima proposto innanzi al Tribunale civile e, successivamente alla declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, riassunto innanzi a questo T.A.R..
L’ente locale ricorrente contesta l’illegittimità del titolo e deduce incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, concludendo per l’annullamento dell’impugnato provvedimento.
Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, preliminarmente, eccepisce la tardività del ricorso, controdeduce nel merito e conclude per il rigetto dell’impugnazione.
Il T.A.R. ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 532 del 5 aprile 2017 disponendo, al contempo, adempimenti istruttori a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – U.T.A..
L’amministrazione ha adempiuto all’incombente istruttorio con documentazione depositata il 4 maggio 2017.
All’udienza pubblica dell’11 ottobre 2017 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, non ha pregio l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’amministrazione resistente.
Invero, l’ingiunzione di pagamento è stata notificata al Comune in data 26 marzo 2015 ed il ricorso è stato proposto innanzi al giudice ordinario con atto di citazione notificato il 27 aprile 2015, poi tempestivamente riassunto innanzi a questo T.A.R. in seguito alla declaratoria del difetto di giurisdizione da parte dell’adito giudice ordinario;risulta quindi rispettato il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art. 29 del c.p.a. (cfr. art. 11, comma 2, del c.p.a. secondo cui “Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato” ).
Con il primo motivo di ricorso l’ente locale deduce l’incompetenza dell’intimata amministrazione ad emettere l’atto impugnato in quanto, secondo la prospettazione contenuta nel gravame, tra le attribuzioni del Capo dell’U.T.A. non vi sarebbe quella di emettere le ingiunzioni di pagamento ex RD n. 639/2010.
Il rilievo è privo di pregio dovendosi individuare nell’U.T.A. l’amministrazione costituita all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definizione a stralcio delle situazioni debitorie e creditorie residuate dall’emergenza nel settore dei rifiuti.
Difatti, il ricorso ha ad oggetto l’ingiunzione emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica Amministrativa, per il recupero delle somme dovute dal Comune di Villaricca ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 245/2005, convertito dalla L. n. 21/2006.
Nel quadro degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza rifiuti nella Regione Campania, tale disposizione (rubricata “Norme di accelerazione delle procedure di riscossione” ) ha previsto che il Commissario delegato per l’emergenza provvede al recupero della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti presso i Comuni, tenendo conto delle relative situazioni debitorie certificate o comunque attestate dal Commissario medesimo, in esecuzione delle ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell’art. 5 della L. 225/1992, altresì utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del D.Lgs. 46/1999 e adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.
Il citato art. 2 prosegue sancendo che “in ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie poste a carico dei soggetti indicati nel comma 1, il Ministero dell’Interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di compartecipazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato…” (comma 2).
Con l’art. 15 dell’O.P.C.M. n. 3920/2011 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, una apposita Unità Tecnica Amministrativa con il compito di provvedere proprio alla gestione delle attività concernenti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all’Unità Stralcio di cui all’art. 2 del D.L. 195/2009 e, quindi, al recupero dei crediti per l’attività di smaltimento rifiuti, ciò che nello specifico l’amministrazione ha posto in essere mediante lo strumento dell’autotutela esecutiva ex R.D. n. 639/1910 (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. I, n. 1667/2016).
Con la seconda censura il Comune rappresenta di aver ospitato un discarica sul proprio territorio in “Cava Riconta” operativa durante la fase critica dell’emergenza rifiuti tra il 2006 e il 2007 e di aver sospeso il versamento degli oneri dovuti in accordo con l’allora Commissario Straordinario ed in attesa della quantificazione delle somme dovute per il cd. “ristoro ambientale” previsto dalle OPCM n. 3286/2003, n. 3479/2005, n. 3529/2006 e n. 3783/2009 (cfr. anche art. 28 della L. Reg. n. 4/2007).
Pertanto, sostiene di non essere tenuta al versamento di tali oneri e di aver anzi diritto alla quota di ristoro ambientale previsto in forza delle predette ordinanze in qualità di: I) Comune che ha ospitato una discarica (importo di € 0,0052/Kg di rifiuto conferito) e, altresì, di;II) Comune limitrofo ad altri enti sede di discariche (Comune di Giugliano – importo di € 0,001/Kg di rifiuto conferito). Lamenta di non aver mai ricevuto tali quote di ristoro ambientale per non essere stati mai comunicati i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica, pur avendone fatto rituale richiesta all’U.T.A.. Per tale ragione, essenzialmente riconducibile alla mancata acquisizione, da parte dell’intimata amministrazione, dei dati in ordine al quantitativo di rifiuti conferiti in violazione degli obblighi di lealtà e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., rappresenta di non aver mai potuto opporre il proprio credito in compensazione. Il Comune ricorrente chiede l’accertamento e la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di quanto gli spetta, in ragione dei titoli specificati secondo l’ammontare che sarà provato in corso di giudizio.
Tanto esposto, mette conto precisare che, con ordinanza n. 532/2017, è stata disposta istruttoria, riscontrata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;nello specifico, l’amministrazione ha confermato l’esistenza di un credito vantato dal Comune di Villaricca a titolo di ristoro ambientale, ma per un importo inferiore rispetto a quanto indicato nella propria nota prot. n. UTA/U005534/2014 del 29 dicembre 2014 (allegato n. 9 alla produzione dell’U.T.A.).
Il motivo è fondato solo in parte, nei limiti di seguito indicati.
Il provvedimento impugnato si fonda su debiti del Comune di Villaricca che, come rappresentato nel provvedimento impugnato e non contestato dalla parte ricorrente, ha effettuato conferimenti di rifiuti presso gli impianti di smaltimento, attività questa da cui è sorto il suo debito verso l’amministrazione intimante e che costituisce valida causa giustificatrice dell’esposizione debitoria.
Il Comune deduce la presunta compensazione tra il debito in questione ed il credito vantato nei confronti della medesima amministrazione intimata per la mancata corresponsione della c.d. “quota di ristoro ambientale” che afferma di avere maturato in dipendenza dei conferimenti eseguiti su siti di stoccaggio presenti nel proprio territorio e, altresì, di quello confinante del Comune di Giugliano.
Dalla nota prot. n. UTA/U005534/2014 del 29 dicembre 2014 (allegato n. 9 alla produzione dell’U.T.A.) emerge un credito vantato dal Comune di Villaricca di euro 2.746.637,84 a titolo di contributo di disagio ambientale.
Giova aggiungere che nell’ultima memoria del 4 maggio 2017, l’amministrazione resistente ha rappresentato di aver proceduto alla corretta determinazione dei conferimenti effettuati presso la discarica di Villaricca, atteso che gli stessi costituiscono il parametro di determinazione del contributo per disagio ambientale fissato in € 0,0052 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito.
All’esito dell’attività istruttoria svolta in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 532/2017, l’amministrazione ha, rispettivamente:
- quantificato il credito del Comune come sede di discarica in € 2.391.301,45 (pari al 92,98% dell’importo complessivo di € 2.571.844,96 poiché la discarica di Masseria Ricontra si sviluppa su una superficie ricadente per detta percentuale nel territorio del Comune di Villaricca e per il residuo 7,02% nel Comune di Qualiano);nello specifico, l’amministrazione ha ritenuto che non vi è certezza che nell’anno 2008 siano stati effettuati conferimenti presso la discarica di Villaricca in quanto, nel predetto anno, tale discarica è stata oggetto dell’ordinanza di requisizione n. 34 del 21 gennaio 2008 per lo sversamento di rifiuti, annullata con successiva ordinanza n. 89 del 16 febbraio 2008 ma, in seguito, non sarebbe stato effettuato alcun ulteriore conferimento, pertanto, sostiene che il contributo per il ristoro ambientale spetti al Comune di Villaricca solo per gli anni 2006 e 2007;
- escluso la spettanza della quota di ristoro ambientale in qualità di Comune limitrofo di cui all’OPCM n. 3259/2006 in quanto non risultano adottati i provvedimenti attuativi previsti dall’OPCM n. 3783/2009 riguardo alla individuazione dei presupposti per l’erogazione del contributo (tipologia dell’impianto e distanza dal centro abitato).
Vi è da registrare che i calcoli svolti dalla Presidenza del Consiglio, sebbene supportati da adeguata documentazione, sono stati solo genericamente – e non puntualmente – contestati dalla ricorrente. Quanto al mancato riconoscimento del contributo per i Comuni confinanti con discariche ubicate presso altri enti locali, non può non condividersi quanto rilevato dall’amministrazione resistente, secondo cui tale credito trova la propria disciplina in una fonte regolamentare (art. 3, comma 5, del Reg. Reg. n. 8/2012 pubblicato sul B.U.R.C. n. 48 del 6 agosto 2012) che, tuttavia, non è applicabile ratione temporis ma solo per un periodo successivo allo stato emergenziale.
Infine, non ha pregio l’ultima censura con cui parte ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione del credito azionato dall’U.T.A.. In disparte l’evidente genericità del rilievo, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione, tenuto anche conto dei diversi atti interruttivi inoltrati dall’amministrazione creditrice (cfr. atti di diffida menzionati nella intimazione di pagamento oggetto di gravame).
In conclusione, richiamate le svolte considerazioni, merita condivisione solo il secondo motivo di impugnazione e, per l’effetto, il ricorso va accolto in parte, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui non si è tenuto conto, ai fini della determinazione del debito del Comune di Villaricca, del credito vantato da quest’ultimo pari ad € 2.391.301,45 a titolo di quota di ristoro ambientale.
L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.